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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.12
Data decisione, Autorità:
05.04.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00012
Lugano
5 aprile 2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.98.100
della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 29 maggio 1998 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 101'296.65 oltre interessi in conseguenza del contratto di mutuo;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della
petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attrice al
pagamento di fr. 25'177.55 oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 22 dicembre 1999 ha accolto la petizione e
respinto la riconvenzionale;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 21 gennaio 2000
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e
di ammettere la riconvenzionale;
Mentre l'attrice con osservazioni 1° marzo 2000 postula la reiezione
del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto l’appello
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
sostiene di avere accordato al convenuto nell'ottobre del 1996 un credito in
conto corrente di fr. 120'000.--, garantito, oltre che da un atto generale di
pegno e cessione, dalla cessione di suoi crediti per prestazioni professionali
nei confronti di __________ e di __________, credito a sua volta garantito da
una fideiussione solidale di fr. 80'000.-- della __________ scadente il 31
marzo 1997.
Trattandosi
di crediti contestati a causa di asserite inadempienze del convenuto, ed
essendo nel frattempo scaduta la fideiussione, l'attrice non avrebbe potuto
incassare nulla dalle garanzie prestate dal convenuto, che rimarrebbe pertanto
obbligato al rimborso del saldo passivo del suo conto di fr. 101'269.65 oltre
interessi, importo oggetto della causa in esame.
B. Il
convenuto nella propria risposta del 25 settembre 1998 si è opposto alla
petizione. Egli rileva che __________ si sarebbe rivelata incapace di far
fronte agli accordi economici stipulati, ed egli, in sostanza, sarebbe stato
truffato dai signori __________, titolari di quella società.
L'attrice,
che avrebbe da sola seguito tutte le operazioni inerenti la fattispecie,
avrebbe invece omesso di fornire al convenuto le informazioni necessarie al
recupero dell'importo garantito da fideiussione, causando con la propria
leggerezza la perdita della possibilità di incassare almeno quell'importo.
Oltre
a ciò, __________, cliente del convenuto, avrebbe erroneamente effettuato un
pagamento di fr. 25'177.55 sul conto bancario presso l'attrice invece che
presso la __________, appropriandosene perciò senza motivo, per cui detta somma
viene richiesta in via riconvenzionale.
C. L'attrice
si è opposta alla riconvenzionale sostenendo di avere utilizzato l'importo
versato da __________ per ridurre la posizione debitoria del convenuto.
Le
parti hanno per il resto sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il
Pretore, riassunti i fatti rilevanti e posta l'esistenza tra le parti di un
contratto di apertura di un conto di credito, ha ritenuto corretto il
comportamento dell'attrice, che non ottenendo il pagamento dei crediti ceduti
dal convenuto si sarebbe legittimamente rivolta nei suoi confronti. Quo alla
fideiussione, egli sarebbe stato tempestivamente informato del fatto che,
stante la contestazione del credito che essa garantiva, sarebbe stato
necessario procedere giudizialmente nel termine di cui all'art. 510 cpv. 3 CO,
ragione per cui nulla potrebbe essere rimproverato all'attrice per l'avvenuta
scadenza della stessa. Ne conseguirebbe il fondamento della petizione, mentre
del tutto ingiustificata sarebbe la riconvenzionale, non potendo il convenuto
chiedere la retrocessione del pagamento fatto all'attrice già solo per il
motivo che egli avrebbe ceduto alla __________ il proprio credito nei confronti
di __________.
E. Delle
argomentazioni dell'appellante -che postula la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale- e di
quelle della resistente -che chiede la reiezione del gravame con protesta di
spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi
considerandi.
Considerato
in diritto:
-
A questo stadio della causa non vi è contestazione sul fatto che le
parti risultano legate da un rapporto contrattuale -l'attrice nel ruolo della
mutuante e il convenuto in quello del mutuatario- cui tornano applicabili gli
art. 312 e segg. CO, norme rammentate del resto a più riprese dall'appellante
medesimo.
-
I punti 1 a 8 compresi del gravame (pag. 2 - 7) sono dedicati alla
personale ricostruzione dei fatti che il convenuto ritiene essere rilevanti.
Ai
fini del presente giudizio è sufficiente rilevare che essi non contengono
censure al giudizio pretorile, visto che l'appellante dichiara esplicitamente
(punto 8 in fine, pag. 7) che i motivi per cui viene chiesta la riforma del
giudizio impugnato sono contenuti nei punti successivi.
- Ciò premesso, il convenuto nei punti 9, 10 e 11 dell'appello (pag.
7-10) si dilunga nel sostenere un'asserita violazione da parte dell'attrice
dell'obbligo di agire con diligenza e secondo la buona fede negli affari per
non essersi debitamente informata "in merito ai debiti garantiti ed ai
crediti ceduti" (pag. 7).
La
censura è addirittura incomprensibile: quand'anche si volesse ammettere
siffatta negligenza da parte dell'attrice, non è dato di capire -e il convenuto
difatti non si premura di spiegarlo- in quale modo essa dovrebbe influenzare
l'obbligo di restituzione del mutuatario.
Ed
infatti, qualora l'attrice fosse stata negligente nella valutazione delle
garanzie offertele dal convenuto, essa avrebbe unicamente danneggiato sé
stessa, concedendo un mutuo all'atto pratico privo di garanzie -il che non è
comunque illegale e non costituisce violazione contrattuale da parte sua- con
l'unica conseguenza pratica di vedere ridotte la possibilità di riavere il
denaro mutuato, dipendendo ciò, in assenza di garanzie, unicamente dalla
solvibilità del mutuatario.
In
altri termini, il convenuto, con meri fini dilatori, stravolge indebitamente i
termini della situazione: egli è sicuramente libero di ritenersi imbrogliato da
__________ e dai __________ (partners contrattuali che si è scelto da sé e che
non gli sono stati imposti dall'attrice) per il motivo che i suoi asseriti
crediti nei loro confronti si rivelano inconsistenti o non realizzabili, ma di
questo non può di certo incolpare la banca cui ha ceduto tali crediti in
garanzia del mutuo ricevuto; vero è semmai che è la banca ad essere stata da
lui indotta all'erogazione di un consistente mutuo grazie anche alla
concessione di garanzie rivelatesi prive di valore.
- Di analogo, inconsistente spessore è la successiva lamentela (punto
12, pag. 11 e 12) di una pretesa violazione da parte dell'attrice del dovere di
informazione e consulenza che essa avrebbe avuto nei di lui confronti.
La
doverosa premessa alla disamina di questa censura è in effetti quella per cui,
lo si ripete, le parti hanno concluso un semplice rapporto di mutuo, ancorché
con la particolarità della cessione in garanzia di taluni crediti del
convenuto, e non invece un mandato di gestione o anche solo di amministrazione
(sull'obbligo di informazione della banca in quei casi: DTF 119 II 335,
115 II 64; II CCA 1° dicembre 1997 in re M./B.).
Di
conseguenza non era certo compito dell'attrice quello di illustrare al
convenuto il contenuto delle condizioni contrattuali da lui sottoscritte, né
tanto meno quello di illustrargli, quasi essa fosse un consulente, come egli
doveva procedere per tutelare i propri interessi nei confronti dei suoi
debitori.
Il
rimprovero concreto sembra essere quello di una mancata informazione o
consulenza circa i termini e le modalità di escussione della fideiussione, ma
lo stesso è palesemente infondato: come rettamente osserva il Pretore, al
convenuto è stata data tempestiva informazione affinché egli potesse procedere
nei termini di cui all'art. 510 cpv. 3 CO (doc. O); con ogni probabilità il
convenuto ignorava il contenuto di quel disposto di legge, ma ciò non è in
alcun modo ascrivibile all'attrice, che non ha assunto alcuna funzione di suo
consulente legale, e che quindi non risponde delle di lui omissioni.
-
L'appellante (punto 13, pag. 13 e 14) espone in seguito le proprie
ragioni circa la bontà dei di lui adempimenti nei confronti dei signori
__________ e/o di __________, e di conseguenza l'inesistenza delle pretestuose
contropretese addotte nei suoi confronti, dal che la validità dei crediti da
lui ceduti all'attrice, non avvedendosi dell'irrilevanza di queste questioni,
bastando ai fini contrattuali (cfr. doc. C, a retro) il solo fatto che i crediti
in questione -a ragione o a torto- siano stati contestati per mantenere
inalterato il suo pieno obbligo al rimborso della somma mutuata.
-
Il convenuto (punto 14, pag. 14 e 15) contesta infine anche il
giudizio sulla riconvenzionale ma, incomprensibilmente, nel fare ciò aderisce,
invece di contestarle, alle argomentazioni del giudizio impugnato, il che
determina l'irricevibilità del gravame su questo punto in difetto di una
circostanziata esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto in virtù delle
quali se ne imporrebbe la riforma (art. 309 cpv. 2 lit. f CPC).
Ad
ogni buon conto, come giustamente rileva il Pretore il merito della vertenza è
estremamente semplice: avendo il convenuto ceduto il credito relativo
all'importo erroneamente versato sul suo conto passivo presso l'attrice, egli
non è legittimato a reclamarne giudizialmente la restituzione.
Ne
deve conseguire la reiezione del gravame, di evidente natura dilatoria, e come
tale ai limiti del temerario.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell'appellante (art.
148 CPC).
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 e segg. CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
21 gennaio 2000 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2'450.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 2'500.--
già
anticipati dal convenuto, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
all'attrice fr. 3'000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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