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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.18
Data decisione, Autorità:
12.04.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00018
Lugano
12 aprile
2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. CL.99.00084
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 11
ottobre 1999 da
rappr. dal __________
contro
rappr. dall' avv. __________
in materia di contratto di lavoro e chiedente la
condanna della convenuta al pagamento di Fr. 10'666.65 per salari arretrati
oltre a Fr. 920.65 per spese, più interessi al 5% dal 22 settembre 1999;
domanda alla quale la convenuta si è opposta postulando, in via riconvenzionale,
la restituzione dell'importo di Fr. 16'500.- .
Nella quale il Segretario assessore della Pretura, con
sentenza 19 gennaio 2000, ha parzialmente accolto entrambe le domande,
condannando la convenuta a versare all'attore l'importo di Fr. 9'263.75 oltre
interessi e l'attore a versare alla controparte la somma di Fr. 11'417.65.
Appellante l'attore che, con appello del 28 gennaio
2000, chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso che la domanda
riconvenzionale sia integralmente respinta mentre la convenuta, con
osservazioni e appello adesivo 11 febbraio 2000, chiede che l'appello
principale sia integralmente respinto e l'indennità ripetibile, per entrambe le
domande, modificata a sua favore.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto e in diritto:
-
ha lavorato presso la ditta __________, in qualità di responsabile dello
sviluppo commerciale dell'azienda, dal 4 maggio 1998 fino al 30 agosto 1999.
- Con
l'istanza in rassegna egli ha chiesto che la convenuta fosse condannata a
versargli il salario del mese di agosto e la quota parte della tredicesima 1999
per un importo complessivo di Fr. 10'666.65, oltre a Fr. 920.65 a titolo di
spese varie.
La
convenuta ha riconosciuto di dovere all'istante, oltre alle spese varie
richieste, solo l'importo di Fr. 8'833.35 per il salario di agosto e la quota
parte tredicesima poiché l'entità del salario mensile pattuito era di Fr.
5'300.- e non di Fr. 6'400.- come preteso dall'istante. La maggiorazione, a
compensazione dell'indennità per provvigioni, sarebbe stata pagata per errore
anche dopo il quarto mese di lavoro nonostante non fossero maturate
corrispondenti provvigioni a favore del lavoratore. Infatti per far fronte alle
esigenze dell'attore gli era stato riconosciuto un bonus iniziale di Fr.
1'100.- mensili per i primi 4 mesi di attività lavorativa che sono stati però
versati, per errore, per ben 15 mensilità così da maturare un importo di
salario in esubero di Fr. 16'500.-, che, in via riconvenzionale, chiede le sia
restituito.
- Con la sentenza impugnata il Segretario assessore ha parzialmente
accolto sia la domanda principale sia quella riconvenzionale condannando la
convenuta a versare all'istante l'importo di Fr. 9'263.75 oltre interessi dal
22 settembre 1999 e l'istante a rifondere alla convenuta quello di Fr.
11'417.65.
Ha
riconosciuto che, dopo i primi quattro mesi di lavoro, lo stipendio mensile
dell'istante doveva essere di Fr. 5'300.- lordi e che il versamento dell'importo
di Fr. 6'400.-, da allora sino alla fine del rapporto di lavoro, è avvenuto
senza causa poiché non è stato dimostrato un diritto del lavoratore a percepire
delle provvigioni. Calcolando il salario al netto delle trattenute per oneri
sociali ha così determinato quanto dovuto reciprocamente dalle parti.
- __________,
con l'appello principale, chiede che la domanda riconvenzionale della
convenuta, accolta dal primo giudice, sia integralmente respinta negando che
siano dati i presupposti per la restituzione dell'indebito poiché la
continuazione, senza riserve, del pagamento dell'importo comprensivo anche
dell'indennità forfetaria è stata fatta volontariamente e senza errore.
Considera ancora di aver ricevuto le prestazioni salariali in buona fede, credendo
che gli fossero dovute e che in gran parte già sono state utilizzate per
coprire spese ricorrenti.
Con le
proprie osservazioni la __________ si oppone all'appello di cui propone la
reiezione. Essa ribadisce tra l'altro che il bonus non aveva lo scopo di
sostituire le provvigioni, ma solo quello di anticiparle e che questi soldi
sarebbero stati dedotti dalle provvigioni a venire che non si sono però, per
carenza del lavoratore, realizzate. Con l'appello adesivo poi critica la
decisione del Giudice di porre le ripetibili a suo carico, per quanto riguarda
la domanda principale, perché essa si è fin dall'inizio dichiarata disposta a
pagare l'ammontare che è poi stato confermato dal Giudice con la sentenza qui
impugnata; anzi, tali ripetibili sarebbero da accollare all'istante che non è
riuscito ad ottenere più di quanto gli era stato riconosciuto. Inoltre le
ripetibili relative alla domanda riconvenzionale dovrebbero essere aumentate a
Fr. 900.-, invece dell'importo di Fr. 350.- fissato dal primo giudice.
- L'appello
principale deve essere accolto e la domanda riconvenzionale di __________
respinta poiché l'interpretazione data dal Segretario-assessore al succedersi
dei fatti, in particolare la negazione di una intervenuta modifica consensuale
del contratto, non è assolutamente ragionevole.
È
pacifico in causa che la datrice di lavoro, dopo i primi quattro mesi di
attività dell'istante per i quali gli era stato garantito un importo forfetario
per provvigioni di Fr. 1'100.- mensili, ha continuato, anche successivamente e
per ben 11 mesi, a versare tale importo in aggiunta al salario fisso mensile
senza nessuna riserva e, per quanto particolarmente qui interessa, senza mai
presentare, ad ogni scadenza mensile, il conteggio indicante gli affari che
danno diritto alla provvigione (art. 322c cpv. 1 CO) o almeno comunicare che
non ve ne erano.
Questo
atteggiamento rappresenta, a non averne dubbio, una modifica, per atti
concludenti, dello stipendio originariamente pattuito, sia nel suo importo che
nelle sue modalità di corresponsione. Tale comportamento del datore di lavoro
poteva e doveva essere recepito in questo senso, secondo il principio
dell'affidamento, anche dal lavoratore poiché proprio dal momento in cui per
contratto si doveva passare al sistema del calcolo delle provvigioni si è
continuato a versare, si ripete senza alcuna riserva, l'indennità forfetaria.
Non vi è quindi spazio per una restituzione per indebito mancandone le
condizioni, in particolare quella del versamento eseguito per errore (Rehbinder,
Berner Komm., 1985, ad art. 322 CO N. 18) che, del resto, la
convenuta non comprova assolutamente, non bastando al proposito il solo fatto
di un versamento superiore a quello contrattuale.
Il
riferimento del primo giudice al caso del pagamento di un importo per salario
inferiore a quello contrattuale è improvvido poiché, se è relativo al caso di
cui alla DTF 109 II 327, in quella fattispecie il pagamento di un salario
inferiore era avvenuto una volta con firma di quietanza del lavoratore che in
occasione del pagamento della mensilità successiva aveva immediatamente
protestato. In ogni caso, un pagamento inferiore dello stipendio pattuito è
rappresentativo di una situazione di mora del datore di lavoro (Rehbinder,
op. cit. ad art. 322 CO N. 19) che solo se proseguita per oltre tre mesi, senza
opposizione, può rappresentare consenso con la riduzione (Rehbinder, op.
cit., loc. cit.).
Illuminante
al proposito dell'atteggiamento della convenuta è il fatto che, sollecitata a
versare lo stipendio del mese di agosto 1999 nella misura dell'importo sempre
versato, tanto è vero che la prorata per la tredicesima mensilità era calcolata
su questo, non ha mai eccepito il preteso errore, adducendolo solo, per la
prima volta, in sede giudiziale.
- In considerazione dell'esito del giudizio sull'appello principale
non si giustifica di intervenire sul dispositivo riguardante la commisurazione
delle ripetibili relative alla domanda riconvenzionale che restano dovute dalla
convenuta e della qui entità la controparte non si è lamentata. Resta invece da
esaminare se la decisione del primo giudice di porre le ripetibili, per quanto
riguarda la domanda principale, a carico della convenuta sia corretta. Poiché
l'art. 148 cpv. 1 CPC dichiara determinante il principio della soccombenza,
l'art. 148 cpv. 2 CPC non può essere interpretato ragionevolmente nel senso che
il giudice, in caso di soccombenza parziale di ambedue le parti, rimanga
affatto libero nella ripartizione dell'onere delle spese e nell'attribuzione
dell'indennità per ripetibili. Va invece ritenuto che, anche in questo caso, le
spese giudiziarie, incluse le tasse, debbano essere poste a carico delle parti
in proporzione della rispettiva soccombenza, salvo che giusti motivi
giustifichino una diversa soluzione (II CCA 27 febbraio 1984 in
re G. SA/Z.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, ad art. 148 m.
36).
Nel caso
concreto - in considerazione del riconoscimento di parte della pretesa, della
maggior soccombenza dell'istante ma anche della completa passività della
convenuta prima dell'inoltro della causa e del fatto che, invece di proporre
l'accoglimento seppur parziale dell'istanza, la convenuta avrebbe dovuto
chiederne la reiezione per compensazione con la sua maggior pretesa e formulare
la richiesta riconvenzionale solo per il minimo resto - si giustifica di
compensare ogni ragione di ripetibili tra le parti.
- Trattandosi di controversia in materia di lavoro non si percepiscono
tasse e spese di giustizia mentre le ripetibili della procedura d'appello sono
a carico della ditta convenuta, il minimo accoglimento del suo appello sulla
questione delle ripetibili non potendo modificare la sua completa soccombenza
nel merito.
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
I. L'appello
28 gennaio 2000 di __________ e quello adesivo 11 febbraio 2000 di __________
sono parzialmente accolti e di conseguenza la sentenza 19 gennaio 2000 della
Pretura del Distretto di Lugano, invariato il dispositivo n. 1, è così
riformata:
Non si prelevano né tasse né spese, la procedura essendo
gratuita. Le ripetibili sono compensate.
-
La domanda riconvenzionale è integralmente respinta.
Non si prelevano né tasse né spese, la procedura essendo
gratuita;
la __________, è tenuta a rifondere ad __________ a, la somma di Fr. 350.- a
titolo di ripetibili.
II. Non
si prelevano spese né tassa di giustizia per la procedura d'appello, per la
quale __________ verserà a __________ l'importo di Fr. 250.- a titolo di
ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sez. 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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