Summary eviction appeal dismissed as abusive

12.2000.188Altro tribunale5 ott 2000Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The landlords obtained an immediate eviction order in summary proceedings before the Pretura of Locarno Città. The tenants appealed, arguing that the hearing had been held before the end of the postal pickup period and that their right to be heard had been violated. The appellate chamber held that the complaint was not convincing and, in any event, that the appeal was a manifest abuse of rights because it was used merely to delay departure from the rented apartment. It therefore rejected the appeal at the preliminary screening stage and declared the suspensive-effect request moot. No court fees or party costs were awarded.

Massima Omnilex

Art. 124 CPC, art. 313 bis CPC, art. 2 cpv. 2 CC; service by registered mail and abuse of appeal rights in summary eviction proceedings. Registered-mail service is deemed valid even where the addressee does not collect the item; where the notice of withdrawal is deposited, service is completed upon collection or, failing that, on the expiry of the seven-day storage period. An appeal intended solely to postpone eviction, without raising any legally relevant challenge to the notice to quit or any admissible basis for delay, constitutes a manifest abuse of rights and may be dismissed at the preliminary examination stage without adversarial transmission. A short moratorium on eviction is not granted by the appellate judge but, exceptionally, by the enforcement authority on humanitarian grounds.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2000.188

Data decisione, Autorità: 05.10.2000, IICCA

Incarto n. 12.2000.00188

Lugano 5 ottobre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria per lo sfratto dei conduttori -inc. no. DI.2000.00177 della Pretura della giurisdizione di Locarno Città- promossa con istanza 6 settembre 2000 da


contro



entrambi rappr. dall'avv. __________

che il Pretore, con decreto 26/27 settembre 2000, ha accolto ordinando lo sfratto immediato dei convenuti dall’appartamento sito nel condominio __________ ;

Ed ora sull’appello con domanda di effetto sospensivo inoltrato il 28 settembre 2000 dai convenuti;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

considerato

in fatto ed in diritto

che con istanza 6 settembre 2000 __________ ha chiesto lo sfratto di __________ e __________ dall’appartamento sito nel condominio __________, di sua proprietà;

che il Pretore ha pertanto provveduto a citare le parti all'udienza di discussione del 4 ottobre 2000 alle ore 11.00;

che il 18 settembre 2000, su richiesta dell'istante, il Pretore ha comunicato alle parti che l'udienza in questione era anticipata al 26 settembre 2000 alle ore 11.15;

che i convenuti non hanno ritirato la raccomandata in questione e di conseguenza non sono comparsi all'udienza, per cui il Pretore il medesimo 26 settembre 2000 sulla base della documentazione agli atti ha accolto l'istanza;

che con l’atto d'appello qui in esame i convenuti chiedono l'annullamento del decreto di sfratto, facendo in sostanza valere la violazione del loro diritto di essere sentiti, nella misura in cui l'udienza sarebbe avvenuta allorquando il termine di giacenza della raccomandata, scadente il medesimo 26 settembre, non era ancora trascorso, dal che la nullità della citazione, non avvenuta regolarmente;

che giusta l’art. 124 cpv. 1 CPC la notificazione degli atti avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, ritenuto che essa è considerata per validamente effettuata anche se il destinatario ha rifiutato o impedito la consegna (cpv. 5; IICCA 16 gennaio 1997 in re P./D. SA, 26 agosto 1998 in re G./G.H., 29 aprile 1999 in re P./S.);

che nel caso particolare in cui il destinatario non può essere raggiunto e viene posto l’avviso di ritiro nella bucalettere, l’invio si considera nondimeno notificato al momento in cui esso viene ritirato all’ufficio postale e, in caso di mancato ritiro, l’ultimo dei 7 giorni di giacenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 124; IICCA 14 aprile 1994 in re G./T. SA, 24 febbraio 1995 in re H. AG/Z., 5 settembre 1995 in re C. S.p.A./B., 2 marzo 1998 in re M.E. SA/R. S.r.l., 26 agosto 1998 in re F./G., 16 dicembre 1998 in re G./B. AG, 29 aprile 1999 in re P./S.);

che in concreto i convenuti sono assai malvenuti a contestare il fatto che l'udienza sia avvenuta prima della scadenza del termine di giacenza, quando è addirittura ovvio che essi, non avendo provveduto al ritiro della raccomandata -la quale in effetti è stata ritornata alla Pretura- nemmeno vi avrebbero potuto partecipare se per ipotesi la stessa fosse stata indetta per il giorno successivo;

che in ogni caso, a prescindere dall'eventuale buon fondamento della tesi d'appello, non è possibile dar seguito alla domanda di annullamento contenuta nel gravame, poiché nell'utilizzo di questo istituto processuale da parte dei convenuti si ravvisa un manifesto abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC (IICCA 18 settembre 1998 in re C. SA/M.; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 488 ad art. 142; cfr. pure DTF 107 Ia 221, 111 Ia 150; Guldener, Treu und Glauben im Zivilprozess, in SJZ 1942/43, p. 393);

che l’abuso dei convenuti risiede pacificamente nel fatto che si appella contro il giudizio pretorile per non aver potuto presenziare ad un’udienza durante la quale -secondo quanto indicato con il gravame medesimo- essi si sarebbero in definitiva limitati a giustificare il ritardo nel pagamento delle pigioni insolute, senza tuttavia contestare il benfondato della disdetta significata loro per mora, rispettivamente a chiedere alla controparte di riconsiderare la sua volontà di sfrattarli, richiesta invero destinata a sicuro insuccesso atteso che la figlia dell'istante era intenzionata a subentrare nell'appartamento già ad inizio ottobre, rispettivamente ancora ad esporre al giudice i motivi giustificanti un'eventuale proroga dello sfratto, ciò che pure non poteva essere ammesso, il differimento dello sfratto, implicitamente postulato con tale argomentazione, non essendo un istituto previsto dalla nostra legislazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 9 ad art. 506; IICCA 22 febbraio 1994 in re F./P., 7 aprile 1994 in re H./S., 14 febbraio 1995 in re O./A. SA, 27 giugno 1995 in re R. e F./M., 23 agosto 1995 in re A./P., 24 ottobre 1995 in re R./P., 5 agosto 1996 in re B./S. SA, 14 ottobre 1996 in re G. SA/ D., 26 giugno 1997 in re R./P., 4 novembre 1998 in re C./R. e lc., 19 aprile 2000 in re M. SA/C.), tanto più che non compete all'autorità giudicante bensì a quella di esecuzione dello sfratto di accordare eccezionalmente all'inquilino un termine di moratoria, di breve durata, ciò che è però il caso unicamente se ricorrono delle ragioni elementari di umanità (malattia grave o decesso dell'inquilino o di un membro della famiglia, età avanzata o situazione economica modesta; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1044 ad art. 506; IICCA 14 ottobre 1996 in re G. SA/D., 26 giugno 1997 in re R./P., 4 novembre 1998 in re C./R. e lc., 19 aprile 2000 in re M. SA/C.), condizioni queste che non sono state qui evocate;

che l’appello è in definitiva un tentativo di procrastinare nel tempo la partenza dall'ente locato ad ulteriore dimostrazione di un atteggiamento temerario ed abusivo che non può essere protetto;

che lo stesso deve così essere respinto già in occasione dell’esame preliminare dell’art. 313 bis CPC, di modo che, per evidenti motivi di economia processuale, non torna conto intimare il gravame alla controparte per le osservazioni, stante la chiara situazione giuridica e la necessità di dar corso, con celerità, alla procedura di sfratto (IICCA 19 settembre 1994 in re F.F. SA/I., 26 settembre 1994 in re B./S., 23 agosto 1995 in re A./P., 5 agosto 1996 in re B./S. SA, 26 giugno 1997 in re R./P., 6 agosto 1997 in re A./Z., 29 maggio 1998 in re S./M. e lc., 4 novembre 1998 in re C./R. e lc.), ritenuto che per la particolarità del caso non si prelevano né tassa di giustizia e spese, né si assegnano ripetibili;

che il presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo postulata con il gravame;

per i quali motivi

visti gli art. 148, 313 bis e 506 CPC

pronuncia:

  1. L’appello 28 settembre 2000 di __________ e __________ è respinto.

  2. Non si prelevano tasse, né si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione a:

–__________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

summary evictionregistered mailright to be heardabuse of rightssuspensive effectpostal pickup perioddelay of evictioncourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the summons to the eviction hearing was invalid because the hearing took place before the end of the postal pickup period.

Decisione estratta

The court found the challenge unconvincing and noted that, in any event, the tenants had not collected the registered mail and thus could not have participated even if the hearing had been held one day later.

Motivazione estratta

Service by registered mail is deemed effective under the applicable procedural rule, including when the addressee fails to collect the item after the postal notice. The appellants' complaint lacked practical substance.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should be admitted despite appearing to be an abusive attempt to delay the eviction.

Decisione estratta

The appeal was rejected at the preliminary screening stage because it amounted to a manifest abuse of rights.

Motivazione estratta

The tenants used the appeal only to postpone leaving the premises, without contesting the merits of the notice to quit or raising any legally cognizable basis for postponing the eviction. The requested delay of eviction is not provided for by law, and any short moratorium belongs, exceptionally, to the enforcement authority on humanitarian grounds, which were not invoked.

Questione giuridica chiave

Whether the request for suspensive effect remained to be decided.

Decisione estratta

It became moot because the appeal itself was dismissed.

Motivazione estratta

Once the main appeal was rejected, there was no remaining basis for interim suspension.

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