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Numero d'incarto:
12.2000.188
Data decisione, Autorità:
05.10.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00188
Lugano
5 ottobre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria
per lo sfratto dei conduttori -inc. no. DI.2000.00177 della Pretura della
giurisdizione di Locarno Città- promossa con istanza 6 settembre 2000 da
contro
entrambi rappr. dall'avv. __________
che il Pretore, con decreto 26/27 settembre 2000, ha accolto
ordinando lo sfratto immediato dei convenuti dall’appartamento sito nel
condominio __________ ;
Ed ora sull’appello con domanda di effetto sospensivo inoltrato il
28 settembre 2000 dai convenuti;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
considerato
in fatto ed in diritto
che
con istanza 6 settembre 2000 __________ ha chiesto lo sfratto di __________ e
__________ dall’appartamento sito nel condominio __________, di sua proprietà;
che
il Pretore ha pertanto provveduto a citare le parti all'udienza di discussione
del 4 ottobre 2000 alle ore 11.00;
che
il 18 settembre 2000, su richiesta dell'istante, il Pretore ha comunicato alle
parti che l'udienza in questione era anticipata al 26 settembre 2000 alle ore
11.15;
che
i convenuti non hanno ritirato la raccomandata in questione e di conseguenza
non sono comparsi all'udienza, per cui il Pretore il medesimo 26 settembre 2000
sulla base della documentazione agli atti ha accolto l'istanza;
che
con l’atto d'appello qui in esame i convenuti chiedono l'annullamento del
decreto di sfratto, facendo in sostanza valere la violazione del loro diritto
di essere sentiti, nella misura in cui l'udienza sarebbe avvenuta allorquando
il termine di giacenza della raccomandata, scadente il medesimo 26 settembre,
non era ancora trascorso, dal che la nullità della citazione, non avvenuta
regolarmente;
che
giusta l’art. 124 cpv. 1 CPC la notificazione degli atti avviene, di regola,
mediante invio postale raccomandato, ritenuto che essa è considerata per
validamente effettuata anche se il destinatario ha rifiutato o impedito la
consegna (cpv. 5; IICCA 16 gennaio 1997 in re P./D. SA, 26 agosto 1998 in
re G./G.H., 29 aprile 1999 in re P./S.);
che
nel caso particolare in cui il destinatario non può essere raggiunto e viene
posto l’avviso di ritiro nella bucalettere, l’invio si considera nondimeno
notificato al momento in cui esso viene ritirato all’ufficio postale e, in caso
di mancato ritiro, l’ultimo dei 7 giorni di giacenza (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 124; IICCA 14 aprile 1994 in re G./T.
SA, 24 febbraio 1995 in re H. AG/Z., 5 settembre 1995 in re C. S.p.A./B., 2
marzo 1998 in re M.E. SA/R. S.r.l., 26 agosto 1998 in re F./G., 16 dicembre
1998 in re G./B. AG, 29 aprile 1999 in re P./S.);
che
in concreto i convenuti sono assai malvenuti a contestare il fatto che
l'udienza sia avvenuta prima della scadenza del termine di giacenza, quando è
addirittura ovvio che essi, non avendo provveduto al ritiro della raccomandata
-la quale in effetti è stata ritornata alla Pretura- nemmeno vi avrebbero
potuto partecipare se per ipotesi la stessa fosse stata indetta per il giorno
successivo;
che in
ogni caso, a prescindere dall'eventuale buon fondamento della tesi d'appello,
non è possibile dar seguito alla domanda di annullamento contenuta nel gravame,
poiché nell'utilizzo di questo istituto processuale da parte dei convenuti si
ravvisa un manifesto abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC (IICCA
18 settembre 1998 in re C. SA/M.; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 488 ad
art. 142; cfr. pure DTF 107 Ia 221, 111 Ia 150; Guldener, Treu
und Glauben im Zivilprozess, in SJZ 1942/43, p. 393);
che
l’abuso dei convenuti risiede pacificamente nel fatto che si appella contro il
giudizio pretorile per non aver potuto presenziare ad un’udienza durante la
quale -secondo quanto indicato con il gravame medesimo- essi si sarebbero in
definitiva limitati a giustificare il ritardo nel pagamento delle pigioni
insolute, senza tuttavia contestare il benfondato della disdetta significata
loro per mora, rispettivamente a chiedere alla controparte di riconsiderare la
sua volontà di sfrattarli, richiesta invero destinata a sicuro insuccesso
atteso che la figlia dell'istante era intenzionata a subentrare
nell'appartamento già ad inizio ottobre, rispettivamente ancora ad esporre al
giudice i motivi giustificanti un'eventuale proroga dello sfratto, ciò che pure
non poteva essere ammesso, il differimento dello sfratto, implicitamente
postulato con tale argomentazione, non essendo un istituto previsto dalla
nostra legislazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 9 ad art. 506; IICCA
22 febbraio 1994 in re F./P., 7 aprile 1994 in re H./S., 14 febbraio 1995 in re
O./A. SA, 27 giugno 1995 in re R. e F./M., 23 agosto 1995 in re A./P., 24
ottobre 1995 in re R./P., 5 agosto 1996 in re B./S. SA, 14 ottobre 1996 in re
G. SA/ D., 26 giugno 1997 in re R./P., 4 novembre 1998 in re C./R. e lc., 19
aprile 2000 in re M. SA/C.), tanto più che non compete all'autorità giudicante
bensì a quella di esecuzione dello sfratto di accordare eccezionalmente
all'inquilino un termine di moratoria, di breve durata, ciò che è però il caso
unicamente se ricorrono delle ragioni elementari di umanità (malattia grave o
decesso dell'inquilino o di un membro della famiglia, età avanzata o situazione
economica modesta; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1044 ad art. 506; IICCA
14 ottobre 1996 in re G. SA/D., 26 giugno 1997 in re R./P., 4 novembre 1998 in
re C./R. e lc., 19 aprile 2000 in re M. SA/C.), condizioni queste che non sono
state qui evocate;
che
l’appello è in definitiva un tentativo di procrastinare nel tempo la partenza
dall'ente locato ad ulteriore dimostrazione di un atteggiamento temerario ed
abusivo che non può essere protetto;
che
lo stesso deve così essere respinto già in occasione dell’esame preliminare
dell’art. 313 bis CPC, di modo che, per evidenti motivi di economia
processuale, non torna conto intimare il gravame alla controparte per le
osservazioni, stante la chiara situazione giuridica e la necessità di dar
corso, con celerità, alla procedura di sfratto (IICCA 19 settembre 1994
in re F.F. SA/I., 26 settembre 1994 in re B./S., 23 agosto 1995 in re A./P., 5
agosto 1996 in re B./S. SA, 26 giugno 1997 in re R./P., 6 agosto 1997 in re
A./Z., 29 maggio 1998 in re S./M. e lc., 4 novembre 1998 in re C./R. e lc.),
ritenuto che per la particolarità del caso non si prelevano né tassa di
giustizia e spese, né si assegnano ripetibili;
che
il presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di concessione
dell'effetto sospensivo postulata con il gravame;
per
i quali motivi
visti
gli art. 148, 313 bis e 506 CPC
pronuncia:
-
L’appello
28 settembre 2000 di __________ e __________ è respinto.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
–__________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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