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Numero d'incarto:
12.2000.19
Data decisione, Autorità:
13.03.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00019
Lugano
13 marzo 2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.268
della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 26 gennaio 1987 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con
cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
52'921.-- oltre interessi a titolo di risarcimento danni;
E ora in tema di restituzione in intero per la produzione di prove,
in cui il Pretore con decreto 17 dicembre 1999 ha respinto l’istanza 18 gennaio
1999 dell’attore;
Appellante l'attore, che con gravame del 31 gennaio 2000 chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’istanza di restituzione
in intero;
Mentre la convenuta nelle osservazioni del 3 marzo 2000 postula la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Richiamata la decisione 2 febbraio 2000 con cui il Pretore ha
concesso effetto sospensivo al gravame,
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
che
l’attore con la petizione procede per ottenere la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 52'921.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno
contrattuale;
che
la convenuta si è opposta alla petizione;
che
il 18 gennaio 1999 l'attore ha instato ex art. 138 e segg. CPC chiedendo di
potere produrre agli atti sub doc. Q i cartamodelli originali dei capi di
abbigliamento che avrebbero dovuto essere confezionati dalla convenuta;
che
l'attore aveva sempre ritenuto che gli stessi fossero andati distrutti in
occasione di un incendio;
che
solo casualmente egli li avrebbe rinvenuti nel dicembre del 1998 presso la
ditta __________, proprietà di __________, suo ex dipendente, ditta sita negli
stessi locali precedentemente occupati dalla __________;
che
la convenuta ha avversato la richiesta, osservando che già nella petizione
l'attore aveva affermato di avere fatto eseguire i modelli da __________,
ragione per cui egli avrebbe sempre saputo che questi ne era in possesso;
che
il Pretore nel decreto impugnato ha respinto l'istanza, rilevando la negligenza
dell'attore nell'amministrazione dell'istruzione probatoria, stante in
particolare l'omessa assunzione di informazioni presso __________ prima
dell'avvio della causa;
che
l'attore insorge contro il pronunciato pretorile sostenendo che il primo
giudice avrebbe apprezzato in maniera erronea le circostanze;
che
si dovrebbe infatti distinguere tra cartamodelli "prototipi" , come
quelli oggetto dell'istanza, e cartamodelli definitivi: i primi verrebbero
allestiti da un designer unitamente ad un esemplare del capo d'abbigliamento
per essere presentati a potenziali acquirenti, i secondi verrebbero allestiti
in tutta la gamma delle diverse grandezze nel caso in cui venga fatta
un'ordinazione, e a questo punto i "prototipi" verrebbero eliminati
in quanto oramai inutili;
che
pertanto l'attore non avrebbe minimamente potuto intuire che i
"prototipi" esistessero ancora, dopo che un incendio avrebbe
distrutto i modelli definitivi;
che
infatti la __________ avrebbe riposto i "prototipi" in questione
nell'armadio della cucina, che sarebbe stato lasciato sul posto al momento del
trasloco e regalato al nuovo proprietario dell'immobile, __________, che non
avrebbe mai vuotato detto armadio sino al dicembre del 1998;
che
la convenuta con osservazioni 3 marzo 2000 postula la reiezione del gravame;
Considerato
in diritto:
che
le premesse per poter far capo all’istituto della restituzione in intero per
omessa indicazione di fatti o produzione di prove sono regolate agli art. 138 e
139 CPC;
che
la restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di azione o di difesa è
ammessa se la parte dimostra che l’omissione non è imputabile a sua negligenza,
ritenuto che la relativa domanda va inoltrata entro 30 giorni da che la parte
ne è venuta a conoscenza;
che
l’istituto costituisce un’eccezione alla massima dell’eventualità, che
proibisce di allegare fatti e prove in una fase successiva allo scambio degli
allegati (art. 78 CPC), e pertanto i requisiti per l’applicazione della
restituzione in intero vanno valutati dal giudice con un certo rigore (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 138, m. 5 CPC; II CCA 16 giugno 1999 in re P./R.);
che
tale principio, quo ai requisiti della tempestività e della mancanza di
negligenza, si evince già dal tenore letterale degli art. 138 e 139 CPC, mentre
minor rigore è per contro richiesto nella valutazione dell’influenza dei nuovi
fatti e prove, essendosi il legislatore accontentato di esigere che essi
“appaiano” rilevanti (Cocchi/Trezzini, ibidem);
che
in concreto l'appellante, più che criticare l'apprezzamento delle circostanze
da parte del Pretore come egli afferma nell'appello, sottopone in realtà a
giudizio una nuova fattispecie, basata sulla completazione delle circostanze
relative alla scomparsa dei cartamodelli oggetto dell'istanza, il che è
inammissibile, ostandovi l'art. 321 CPC;
che
in ogni caso, anche volendo considerare la nuova narrazione di cui al gravame,
la sostanza è quella per cui l'attore (__________sarebbe infatti stata una
ditta individuale facente capo all'attore, cfr. petizione, punto 1, pag. 2) in
occasione del trasloco della sua attività avrebbe smarrito i
"prototipi" in questione, relegati nell'armadio della cucina,
dimenticando poi la circostanza;
che
dalla parte si può esigere cura e diligenza nel procacciarsi tutti i mezzi di
prova di cui può disporre (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 138,
m. 8);
che
la parte che smarrisce dei modelli in suo possesso di cui deve ritenere
l'importanza, essendo sin dall'inizio stato problematico il rapporto
contrattuale ad essi legato, non può essere considerata diligente;
che
in tali circostanze, ossia in presenza di asseriti inadempimenti, l'attore
sarebbe stato egualmente negligente qualora avesse distrutto (o lasciato
distruggere) i "prototipi" in questione secondo la pretesa prassi del
settore;
che
l'attore, come rettamente rammentato dal Pretore, ha inoltre omesso di
interpellare tempestivamente __________, già in possesso dei modelli
definitivi, per almeno tentare una ricerca dei prototipi;
che
pertanto merita piena conferma il giudizio di reiezione dell'istanza;
che
il gravame deve perciò essere respinto;
che
le spese di procedura seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
31 gennaio 2000 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 380.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 400.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico. L’attore rifonderà a
controparte fr. 250.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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