AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.191
Data decisione, Autorità: 21.02.2001, IICCA
Incarto n. 12.2000.00191
Lugano 21 febbraio 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella procedura in materia di contratto di lavoro DI.99.44 della Pretura del distretto di Riviera, promossa con istanza 22 aprile 1999 da
rappr. dall'avv.
Contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20'000.-- oltre interessi;
Domanda avversata dalla convenuta e ammessa dal Pretore con sentenza 19 settembre 2000 per fr. 19'379.70 oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 2 ottobre 2000 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza;
Gravame al quale l'istante con osservazioni 16 ottobre 2000 si oppone;
ritenuto
in fatto:
A. __________ (ora __________) ha lavorato per la convenuta in qualità di tassatrice dal 1° gennaio 1977 al 25 novembre 1998, data in cui è stata licenziata in tronco per avere manomesso una fattura di un assicurato nel mese di agosto di quell'anno (doc. F).
Ritenendo ingiustificato il provvedimento, essa procede nella presente causa per ottenere la condanna della convenuta al pagamento del salario dell'ipotetico periodo di disdetta di 3 mesi, compresa la quota parte della 13. mensilità, e ad un'indennità ex art. 337c cpv. 3 CO pari ad una mensilità di salario.
B. All'udienza di discussione del 19 maggio 1999 la convenuta si è opposta all'istanza difendendo la correttezza del proprio operato, ed in particolare la liceità del licenziamento in tronco, stante la grave violazione contrattuale consistente oltretutto in un comportamento penalmente rilevante. Il provvedimento sarebbe inoltre stato tempestivo, avendo la convenuta appreso solo il giorno precedente il licenziamento che era l'istante ad essere colpevole della manomissione della fattura.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che il comportamento dell'istante avrebbe, per la sua gravità, di principio giustificato il licenziamento in tronco, ma la convenuta l'avrebbe pronunciato tardivamente, avendo essa sospettato dell'istante sin dal 3 settembre 1998, motivo per cui le andrebbe rimproverato di non avere provveduto a far luce al più presto sull'accaduto, così come sarebbe invece stato suo dovere.
Se ne dovrebbe dedurre che la questione non rivestiva per la convenuta importanza tale da non potersi pronunciare una disdetta ordinaria, ragione per cui il provvedimento adottato dalla datrice non sarebbe tutelabile e le pretese della dipendente sarebbero da ammettere per complessivi fr. 19'379.70 oltre interessi.
D. Con l'appello in esame la convenuta censura la decisione di ritenere intempestivo il licenziamento in tronco, iniziando a decorrere il breve termine per la pronuncia del provvedimento solo dal momento dell'effettiva scoperta del grave motivo di licenziamento, e non invece già da quello in cui possono sussistere sospetti in tal senso.
E. Delle osservazioni dell'istante al gravame, di cui chiede la reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
considerato
in diritto:
Questo perché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo superiore a un breve periodo di riflessione viene di fatto a escludere l'esistenza di una situazione di gravità tale da rendere intollerabile la continuazione del contratto fino al prossimo termine di disdetta ordinaria: ciò comporta perciò la perenzione del diritto di pronunciare la disdetta per motivi gravi (DTF 97 II 146; 75 II 322; II CCA 12 marzo 1998 in re N./V. SA, 27 giugno 1997 in re B./I. SA; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 337 CO; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri, 1981, pag. 37). Univocamente dottrina e giurisprudenza considerano che il termine per notificare formalmente la disdetta immediata dev'essere di regola limitato a 2 o 3 giorni, ossia al tempo necessario per chiarire la fattispecie e per valutarne la portata (Rehbinder, opera citata, ibidem; Decurtins, opera citata, ibidem; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. edizione, n. 10 ad art. 337 CO; JAR 1990, pag. 272) rispettivamente a un tempo relativamente maggiore quando -ad esempio- datrice di lavoro è una persona giuridica affinché gli organi competenti si esprimano al proposito (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, n. 17 ad art. 337 CO), oppure quando oggettivamente si giustifica che la parte che dà la disdetta chieda consiglio prima di notificarla alla controparte (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2. edizione, n. 11 art. 337 CO). In altre parole, non esiste un criterio fisso di valutazione, ma la conformità del termine all'esigenza di tempestività della notifica dev'essere considerata di caso in caso (II CCA 11 settembre 1998 in re B./C.).
Risulta infatti dalla stessa lettera di licenziamento del 25 novembre 1998 (doc. F) che l'azione dell'istante che ha destato i sospetti della convenuta è stata la copertura da parte sua con il liquido bianco comunemente chiamato "Tippex" della data del 29 giugno 1998 indicata come momento dell'effettuazione di un trattamento su di una fattura. Sempre dalla lettera di licenziamento si evince che già il 3 settembre 1998 la convenuta avrebbe chiesto spiegazioni all'istante, e che essa avrebbe a quel momento dichiarato di non avere ritenuto chiara la data indicata del trattamento e di avere per questo motivo tassato la fattura con la data del 1° luglio 1998.
Poste queste circostanze, la convenuta ha addebitato alla dipendente sia il fatto di avere tassato una fattura in cui la data del trattamento era sconosciuta -addebito evidentemente dedotto dalla predetta dichiarazione del 3 settembre di una data di trattamento "non chiara"-, che l'ammissione di avere dissimulato la data di trattamento indicata dalla fattura originale.
Entrambe queste circostanze invocate a sostegno del licenziamento in tronco, sembrerebbero però essere state a conoscenza della convenuta già il 3 settembre 1998, il che renderebbe effettivamente tardivo il provvedimento adottato solo verso la fine del mese di novembre.
Il risultato non muta tuttavia nemmeno seguendo le argomentazioni fattuali della convenuta medesima: nelle proprie conclusioni essa ammette di avere saputo dell'estraneità del medico curante alla falsificazione della fattura già a partire dall'inizio di ottobre e quindi che "nel corso del mese di ottobre i dirigenti della __________ hanno cominciato a sospettare un coinvolgimento maggiore della signora __________ in tutta la vicenda ed hanno quindi cominciato a considerare l'ipotesi di disdire il contratto di lavoro" (pag. 5).
Sarebbe a quel momento stato facile quanto doveroso verificare immediatamente tali sospetti con una riunione risolutrice, tenutasi invece solo verso la fine di novembre. I motivi del ritardo risultano dagli atti: occorreva dapprima reperire chi nell'organizzazione della convenuta avrebbe sostituito l'istante (deposizioni __________, __________, __________; conclusioni della convenuta, pag. 5) ed inoltre il sostituto direttore della convenuta __________, incaricato della questione, ebbe a prestare servizio militare all'inizio di novembre (rogatoria __________, risposta 10).
Contrariamente all'opinione della ricorrente, non è decisivo il fatto che il licenziamento sia stato comunicato immediatamente dopo la riunione ritenuta fondamentale, quanto la circostanza che la convenuta ha ingiustificatamente tardato nello svolgimento delle proprie indagini e nell'affrontare la questione con la dipendente (medesima situazione nella citata sentenza II CCA 11 settembre 1998 in re B./C., consid. 5).
Il provvedimento da lei adottato è pertanto ingiustificato, essendo in queste circostanze perento il diritto di pronunciare il licenziamento in tronco.
Tanto basta a determinare la reiezione del gravame.
Non si prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 ottobre 2000 di __________ è respinto.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello. La convenuta rifonderà all'istante fr. 1'000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: __________;
Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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