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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.20
Data decisione, Autorità:
12.04.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00020
Lugano
12 aprile
2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.98.23 della
Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 9 febbraio 1998 da
(rappr. dall'avv. __________)
contro
(tutti rappr.ti dall'avv. __________)
con cui l’attore
ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 10’000.--
oltre interessi;
Domanda avversata
dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 11 gennaio 2000 ha accolto;
Appellanti i
convenuti, che con atto di appello del 1° febbraio 2000 chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l'attore
con osservazioni 3 marzo 2000 postula la reiezione del gravame con protesta di
spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione,
-
-se deve essere
accolto l’appello
-
-tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto narrato in petizione, l’attore, proprietario del
fondo n. __________ di __________, e i convenuti, comproprietari del
soprastante fondo n. __________, in data 23 ottobre 1995 hanno sottoscritto un
documento denominato "Protokoll" (doc. B) in vista dell'edificazione,
nella forma giuridica della PPP, del fondo dei convenuti.
Uno dei
punti di detta convenzione, concretizzato con l'iscrizione di una servitù
prediale, avrebbe previsto a carico del fondo dei convenuti l'obbligo di piantare
alla distanza di 1 metro dal confine una fitta siepe verde dell'altezza di 2
metri.
Stante
l'altezza insufficiente di detta siepe, le parti il 2 febbraio 1997 avrebbero
raggiunto un nuovo accordo (doc. D), secondo cui in attesa che la siepe raggiungesse
l'altezza prevista i convenuti avrebbero posto una palizzata dell'altezza di 2
metri lungo tutto il confine tra i due fondi, pena il pagamento di fr.
10'000.-- per il caso di inadempienza.
Nel
settembre del 1997 l'attore avrebbe constatato non conformità agli accordi
della palizzata nel frattempo posata, che non raggiungerebbe l'altezza pattuita
e nemmeno sarebbe stata posata lungo l'intero confine, dal che l'obbligo dei
convenuti al pagamento dell'importo previsto dalla convenzione.
B. I convenuti si sono opposti alla petizione sostenendo che la
palizzata da loro eretta sarebbe rispondente a quanto stabilito, posto che
l'altezza dei pali di sostegno sarebbe pari a due metri, tranne che in certi
punti, in cui l'altezza di 1,2 metri sarebbe giustificata dal fatto che
l'attore non taglia gli arbusti che crescono nelle vicinanze della palizzata,
per il che detti arbusti con una plizzata di due metri impedirebbero alla siepe
di crescere fino all'altezza pattuita. Impossibile sarebbe pure la posa della
palizzata lungo tutto il confine, essendo in corso lavori su un fondo
confinante di proprietà di terzi, la cui sistemazione esterna non sarebbe
ancora stata ultimata.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti e
accertata la pattuizione di una pena convenzionale per il caso di inadempienza
alla convenzione 2 febbraio 1997 (doc. D), ha ammesso che i convenuti sarebbero
venuti meno all'obbligo di mantenere costantemente la palizzata all'altezza
prevista di 2 metri, il che renderebbe esigibile la penale pattuita.
D. Con l’appello i convenuti sostengono che il Pretore avrebbe
interpretato erroneamente la nota convenzione, assimilando ad un caso di
inadempienza quanto messo in opera dai convenuti, ossia la posa di ribalte su
cerniere in due dei pannelli, in modo da consentire la temporanea riduzione
dell'altezza della palizzata per permettere alla luce di di entrare e per
"eseguire lavori di giardinaggio e inaffiamento nella parte antistante la
palizzata dove sono messe a dimora le piantine di alloro".
E. Delle osservazioni dell'attore al gravame, del quale è chiesta la
reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario,
nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Come rettamente considerato dal Pretore, con la convenzione del 2
febbraio 1997 (doc. D) le parti hanno inteso assicurare all'attore che fino al
momento in cui la siepe prevista dalla precedente convenzione avrebbe raggiunto
la pattuita altezza di 2 metri (circostanza da accertare da un giardiniere
scelto dall'attore, doc. D, punto 7), i fondi sarebbero stati separati lungo
l'intero confine tra le due proprietà da una palizzata in legno di colore
marrone, che i convenuti si impegnavano a fare allestire e mantenere in opera (doc.
D, punto 1: "erstellen, beibehalten und unterhalten").
Per
assicurare l'esecuzione di questa obbligazione, le parti hanno previsto nella
convenzione doc. D una clausola (punto 8) contenente una pena convenzionale del
seguente tenore:
"Die Parteien vereinbaren, dass
sollten die Eigentümer der Stockwerkeinheiten __________ - __________ -
__________ - __________ die Holzpalisade vor der Erteilung der Zustimmung des
tess. Gärtners (gemäss Punkt 7), entrenen, dann haften alle Eigentümer
gennannter Stockwerkeinheiten solidarisch für derer Beibehaltung und
verpflichten sich schon jetzt Fr. 10'000.-- (zehntausend) als Strafgeld an
Herrn __________ zu bezahlen, wobei die Pflicht für die Beibehaltung der
Palisade bleiben wird."
- La lite si risolve nella questione a sapere se il comportamento dei
convenuti, che ammettono di avere realizzato delle aperture mobili in due dei
pannelli della palizzata (cfr. comunque le foto doc. I, che dimostrano una
violazione di ben maggiore entità), sia suscettibile di innescarne la
responsabilità, e di rendere pertanto operativa la richiesta pena
convenzionale.
2.1 I convenuti tentano di esporre le motivazioni del loro
comportamento, il che è però del tutto inutile per ben due motivi.
Da una
parte la stessa convenzione dichiara dovuta la pena convenzionale già solo per
il caso di violazione dell'obbligo di mantenere in essere la nota palizzata,
senza che cumulativamente vi debba essere colpa degli obbligati, ragione per
cui non vi è ragione di chinarsi sui motivi che hanno condotto i convenuti a
venire meno al proprio obbligo.
In
secondo luogo, quand'anche non fosse così le motivazioni addotte dai resistenti
sono al limite del ridicolo: è infatti manifesto che la palizzata non è di
ostacolo alcuno alla corrente manutenzione della siepe, ed è ovvio che la
manomissione della palizzata non è avvenuta per garantire una migliore
insolazione alla siepe -in tal caso essa sarebbe stata eseguita lungo tutto il
perimetro e non solo sui pannelli siti in corrispondenza della piscina (e, si
presume, dell'abitazione), cfr. le foto doc. I- ma per assicurare ai convenuti
la vista sul lago, ma nel contempo evidentemente anche quella sul fondo
dell'attore, che questi con la convenzione voleva invece fosse loro preclusa.
Già solo
da queste semplici considerazioni risulta pertanto che il comportamento dei
convenuti è sicuramente lesivo dello spirito e delle finalità della convenzione
doc. D.
2.2 I convenuti sono ad ogni buon conto venuti meno anche al testo della
convenzione: il loro agire configura senz'altro -anche se solo in misura
parziale e reversibile- un "entfernen" della palizzata ai sensi della
clausola penale della convenzione, il che, interpretando la convenzione sulla
base dello scopo che le parti (ed in particolare l'attore) si prefiggevano,
meglio descritto al punto 1 della convenzione stessa, è a mente di questa
Camera sufficiente ad innescare la loro responsabilità, e a rendere perciò
operativa la pena convenzionale.
Tanto
basta a determinare la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di
giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e
la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
1° febbraio 2000 di __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 480.--
b) spese fr.
20.--
T o t a l
e fr. 500.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo solidale di
rifondere alla controparte fr. 700.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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