AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.200
Data decisione, Autorità: 24.07.2001, IICCA
Incarto n. 12.2000.00200
Lugano 24 luglio 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.1995.00121 (già 7/1995) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con petizione 19 gennaio 1995 da
rappr. dallo studio legale __________
Contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 1'234'923.90 oltre interessi, di cui al PE n. __________dell'UE di Lugano, nonché l'accertamento dell'esistenza di un credito nei confronti della convenuta di fr. 1'937'592.- oltre interessi;
domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 728'047.40 oltre interessi, somma per la quale era pure auspicato il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, e di altri fr. 1'020'902.- più interessi, importi questi ultimi ridotti in sede conclusionale rispettivamente a fr. 727'092.35 e a fr. 323'532.95;
domanda riconvenzionale cui l'attrice si è opposta;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 28 settembre 2000, con cui ha respinto la domanda riconvenzionale e ha parzialmente accolto la petizione nel senso che il debito oggetto dell'azione di disconoscimento era disconosciuto nella misura di fr. 659'352.20;
appellanti entrambe le parti, con atti di appello 19 ottobre 2000, con cui l'attrice ha ribadito la richiesta di integrale disconoscimento del debito posto in esecuzione, mentre la convenuta ha chiesto di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzione così come indicato in sede conclusionale, entrambe protestando spese e ripetibili delle due sedi;
viste le osservazioni 4 e 11 dicembre 2000 con cui le parti postulano la reiezione del gravame di parte avversa con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Tra il luglio 1993 ed il gennaio 1994 fra il calzaturificio italiano __________ e la società svizzera __________ sono venuti in essere alcuni accordi per la fornitura a quest'ultima di calzature destinate al mercato dell'Europa orientale, in particolare russo e lettone: il primo accordo, risalente al 20 luglio 1993 e chiamato contratto "__________" o "101 scarpe", verteva sulla fornitura di 87'740 paia di scarpe, con successivi riordini; con i contratti "118" e "101 stivali", datati 2 rispettivamente 25 novembre 1993, veniva concordata la fornitura di 30'000 rispettivamente 10'000 paia di stivali; da ultimo, con il contratto "1101" del 12 gennaio 1994, si trattava di fornire complessive 235'000 paia di scarpe.
Il 4 maggio 1994, allorché era ancora in corso la fornitura relativa al contratto "1101", di cui erano state consegnate unicamente 65'000 paia di scarpe, __________ ha rescisso quel contratto, ponendo con ciò termine ad ogni rapporto commerciale con __________
B. Ritenendo di vantare un credito nei confronti di __________ a dipendenza del contratto "__________", __________ l'11 marzo 1994 ha fatto spiccare il PE n. __________dell'UE di Lugano di fr. 1'234'923.90 oltre interessi, pari a US$ 860'574.15.
Con sentenza 14 luglio 1994, confermata il 6 dicembre 1994 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, l'opposizione interposta dall'escussa è stata rigettata in via provvisoria. Di qui la presente causa.
C. Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto di disconoscere il debito di cui sopra e di accertare l'esistenza di un credito nei confronti di __________ di fr. 1'937'592.-, pari a US$ 1'519'680.-.
A suo giudizio, i rapporti di dare e avere tra le parti si concludevano chiaramente a suo favore. I crediti vantati dalla convenuta per forniture parzialmente impagate, US$ 860'574.- per il contratto "", US$ 225'760.- per il contratto "101 stivali", US$ 707'900.- per il contratto "118" e US$ 1'052'568.- per il contratto "1101", erano infatti ampiamente compensati dalle pretese per risarcimento danni da lei vantate per forniture tardive e difettose, US$ 183'045.- per il contratto "", US$ 100'836.30 per il contratto "101 stivali", US$ 793'565.60 per il contratto "118" e US$ 361'937.40 per il contratto "1101", come pure dalla perdita di guadagno derivatale dalla rescissione del contratto "1101", US$ 711'048.-, dalla mancata formalizzazione del contratto di cui all'allegato 2 del medesimo contratto "1101", US$ 516'050.-, e dalla perdita d'immagine da lei subita sul mercato russo e lettone, quantificata in altri US$ 500'000.-; d'altro canto la convenuta, successivamente all'inoltro della procedura esecutiva, aveva già ottenuto l'incasso di una garanzia bancaria di US$ 1'200'000.-.
D. __________ si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 728'047.40, pari a US$ 524'908.-, somma per la quale auspicava pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, e di altri fr. 1'020'902.- più interessi, corrispondenti a US$ 887'740.90, salvo poi aver ridotto in sede conclusionale tali richieste a fr. 727'092.35, equivalenti a US$ 524'219.45, rispettivamente a fr. 323'532.95, pari a US$ 281'333.-.
La convenuta, confermati i suoi crediti per forniture rimaste impagate relativi ai contratti "__________", "101 stivali", "118" e "1101", contesta in dettaglio tutte le pretese compensatorie fatte valere dall'attrice, pur ammettendo che dalle sue spettanze di complessivi US$ 2'846'802.- andassero dedotti US$ 226'498.- rispettivamente US$ 182'254.- per merce a lei resa con riferimento ai contratti "101 stivali" e "118" nonché altri US$ 324.48 e 364.08 per la parziale tardività di quelle forniture. La rescissione del contratto "1101" da parte dell'attrice, a suo dire ingiustificata, le aveva inoltre causato una perdita, pure da risarcire, di US$ 428'765.-, così che, anche dopo aver attinto alla garanzia bancaria di US$ 1'200'000.- fornita dalla controparte, rimaneva pur sempre un importante saldo a suo favore, somma oggetto della domanda riconvenzionale.
E. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la domanda riconvenzionale e, in parziale accoglimento della petizione, ha disconosciuto il debito di cui all'esecuzione n. __________limitatamente a fr. 659'325.20.
Il giudice di prime cure, premessa l'irricevibilità in ordine dell'azione di accertamento inoltrata dall'attrice accanto all'azione di disconoscimento del debito, ha innanzitutto respinto tutte le pretese fatte valere dall'attrice per forniture tardive e difettose, tranne quella relativa alla fornitura di 10'000 scarpe (art. 20790 e 20791) del contratto "1101", nell'ambito della quale le ha riconosciuto un credito di US$ 98'000.-; quanto alla rescissione del contratto "1101", egli l'ha ritenuta del tutto legittima, per cui all'attrice andavano concessi altri US$ 638'841.- a titolo di mancato guadagno; le altre pretese attoree sono state per contro respinte. Ciò posto, ritenuto che alla convenuta spettavano complessivamente US$ 1'700'520.60 (US$ 860'574.15 per il contratto "", US$ 524'219.45 per i contratti "101 stivali" e "118" e US$ 315'727.- per il contratto "1101"), che essa nel frattempo aveva però già incamerato la garanzia bancaria di US$ 1'200'000.- indicando a quel momento che con la stessa intendeva ottenere il pagamento degli importi di cui ai contratti "101 stivali" e "118" rispettivamente del contratto "1101", di modo che l'importo in questione andava innanzitutto imputato a tali crediti che risultavano così estinti, rimaneva in definitiva un saldo a suo favore di US$ 360'053.55, che andava posto in diminuzione dell'importo di US$ 860'574.14 del contratto "", il quale presentava dunque una rimanenza di US$ 500'520.60, pari a fr. 575'598.70.
F. Entrambe le parti hanno presentato appello contro la sentenza.
L'attrice pretende anche in questa sede il disconoscimento integrale del debito posto in esecuzione, ribadendo il benfondato delle pretese compensatorie di US$ 1'077'446.- avanzate per forniture difettose e tardive (US$ 183'045.- per il contratto "__________", US$ 793'565.- per il contratto "118" e US$ 100'836.- per il contratto "101 stivali"), nonché chiedendo l'attribuzione di ulteriori US$ 322'482.- con riferimento al contratto "1101" e di US$ 500'000.- quale danno all'immagine.
La convenuta ripropone per contro le richieste già avanzate in sede conclusionale, contestando in sostanza di dover risarcire alla controparte US$ 98'000.- per la difettosità di due articoli forniti nell'ambito del contratto "1101" e soprattutto contestando la legittimità della rescissione di quest'ultimo da parte dell'attrice.
G. Delle osservazioni con cui le parti si sono opposte al gravame di parte avversa si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
Tra le norme che assumono una rilevanza nella presente fattispecie è opportuno sottolineare quella che impone all'acquirente di esaminare la merce ricevuta entro il termine più breve possibile come permesso dalle circostanze (art. 38 CV), ritenuto che egli perde il diritto a prevalersi di un eventuale vizio di conformità se non lo denuncia entro un termine ragionevole dacché l'ha rilevato o avrebbe dovuto rilevarlo (art. 39 CV), quella che consente all'acquirente di chiedere il risarcimento del danno in caso di forniture difettose o tardive (art. 45 e 74 CV), e infine quella che permette a una parte di recedere dal contratto in presenza di una violazione essenziale del contratto stesso (art. 49 CV).
Come già accennato in precedenza, il contratto "__________" o "101 scarpe" prevedeva la fornitura entro il mese di settembre - ottobre 1993 di 87'740 paia di scarpe (doc. AA), poi limitata a 78'140 paia, ritenuto però che in seguito, tenuto conto dei riordini successivi, vennero in definitiva forniti 153'568 paia (il doc. BB, che conclude per 153'476 paia, non tiene in effetti conto di 2 forniture di 12 rispettivamente 80 paia, indicate invece nel doc. 9, mentre in quest'ultimo, concludente per 137'508 paia, non sono conteggiate le prime 2 forniture di 8'000 e 8'060 paia, di cui al doc. BB e CC): mentre 20'000 paia di scarpe, oggetto di riordini, andavano fornite entro il 15 ottobre 1993 (fax 21.9.1993 in plico doc. AA), l'attrice - pacificamente gravata dell'onere della prova - non è stata in grado di provare che anche le altre scarpe riordinate andassero consegnate entro quel termine (cfr. ad es. fax 28.9.1993 in plico doc. AA). In definitiva, si tratta dunque di esaminare se almeno 20'000 paia siano state fornite entro la metà di ottobre 1993 e se almeno 98'140 paia (20'000 + 78'140) lo siano state entro la fine di ottobre 1993, ritenuto che, non avendo l'attrice partitamente censurato in questa sede la conclusione del Pretore in tal senso, quale luogo di consegna faceva stato il luogo di fabbricazione oppure ove il venditore aveva la sua stabile organizzazione, in ogni caso quindi la sede italiana della convenuta. Ebbene, dagli atti di causa è risultato che le paia fornite entro il 15 ottobre erano state 125'296 (doc. BB) - considerando quale termine di consegna la data di passaggio della frontiera italo-austriaca si avrebbero comunque 57'112 paia consegnate entro il 15 ottobre e 109'764 entro il 30 ottobre (doc. 9; per la data di consegna delle forniture di 8'000 rispettivamente 8'060 scarpe, non indicate in quel documento, cfr. il doc. CC) - per cui ben si può concludere per la tempestività della fornitura, del resto confermata anche da numerose testimonianze agli atti (testi __________ p. 2 e __________ p. 4; il teste __________ (p. 2) e __________ (rogatoria p. 1), già direttori dell'attrice, hanno a loro volta confermato che i primi problemi con la convenuta si riferivano ai contratti successivi), il che impone di respingere la richiesta risarcitoria di parte attrice.
A prescindere da quanto precede, va in ogni caso sottolineato che in questa sede l'attrice non ha più contestato la difettosità della merce né comunque di aver notificato tardivamente eventuali carenze in tal senso. Ora, ritenuto che nella sede pretorile il danno di US$ 183'045.- era stato indicato sia con riferimento alla difettosità della merce che del ritardo della fornitura, senza però che l'importo in questione fosse indicato separatamente per le due posizioni, si deve concludere, già per questo motivo, per l'infondatezza del risarcimento preteso per fornitura tardiva, di cui la parte non ha in definitiva sostanziato l'ammontare. Quanto al doc. DD, che a giudizio dell'attrice, dovrebbe provare il danno da lei fatto valere, lo stesso si rivela in ogni caso ampiamente inattendibile, già in quanto esso parrebbe partire dal presupposto che le scarpe fornite con riferimento a questo contratto fossero addirittura 171'393 (121'088 + 50'305) e che tutte le forniture a __________ fossero state puntuali, mentre tutte quelle fornite a __________ e a __________ (cfr. doc. BB) tardive. Ad ogni buon conto non è stato provato che le 50'305 paia di scarpe di cui al doc. DD, asseritamente rivendute a prezzi scontati, fossero effettivamente state cedute a prezzi ridotti rispettivamente che quell'eventuale sconto ai rivenditori fosse la conseguenza dei ritardi nella fornitura e non invece dovuto ad altri motivi. Sempre con riferimento all'ammontare del danno, quand'anche per ipotesi si volesse ammettere la tardività delle consegne, il perito giudiziario, seppur riferendosi ad altre forniture, ha in ogni caso escluso che ciò potesse far insorgere un danno come quello preteso dall'attrice (perizia p. 3).
3.1 Secondo la conferma d'ordine 2 novembre 1993 alla base della fornitura (doc. L) - il contratto di cui al doc. I, che prevedeva un diverso termine di consegna, non era per contro vincolante, siccome non firmato dalla convenuta - la stessa doveva avvenire entro il 15-20 gennaio 1994 "ex fabbrica". Sennonché, come giustamente rilevato dal giudice di prime cure, essa, tranne le prime 4'000 paia, è in realtà avvenuta tra il 20 gennaio ed il 2 febbraio 1994 (cfr. doc. O), ovvero con un ritardo di circa 15 giorni.
A ragione, il Pretore ha ritenuto che l'attrice, pur potendo teoricamente far valere un risarcimento danni per la particolare questione, non era tuttavia stata in grado di quantificarlo rispettivamente di provarlo: non è in effetti dato a sapere se ed eventualmente in quale misura le perdite di guadagno oggetto della pretesa risarcitoria di US$ 793'565.- si lasciassero ricondurre a un ritardo nella fornitura. Il perito giudiziario (p. 3) ha in ogni caso affermato che un ritardo di 15 giorni nella fornitura di articoli di quel genere era sostanzialmente ininfluente e dunque non era tale da comportare all'acquirente un danno, ciò che impone di respingere la richiesta attorea.
3.2 Oltre ai ritardi, la fornitura dei 30'000 stivali di cui al contratto "118" ha pure dato luogo a contestazioni da parte della destinataria finale__________, la quale ha ben presto eccepito la difettosità della merce consegnata. Puntualmente informata dall'attrice (doc. 10), che in seguito ha tuttavia limitato la sua contestazione a 10'000 paia (doc. 11), la convenuta si è recata dapprima a __________, ove parte della merce era stata trasportata, e in seguito a __________ per visionare la merce rimanente, quest'ultima risultata effettivamente in parte difettosa (teste __________ p. 2). Tornate a __________, le parti hanno concordato una soluzione bonale della controversia, formalizzandola con lo scritto 1° marzo 1994 (doc. M, che, come dichiarato dal teste __________, p. 3, vincolava per analogia anche la convenuta): 10'000 paia sarebbero state esaminate a __________ da un perito neutrale, ritenuto che se le stesse fossero risultate difettose in ragione di oltre il 20% le stesse sarebbero state ritornate alla convenuta, mentre se la merce difettosa fosse stata inferiore a quella percentuale __________ l'avrebbe ritirata con uno sconto del 15%; __________ si impegnava per contro ad acquistare le rimanenti 20'000 paia con uno sconto analogo e con una garanzia di usura di 30 giorni, mentre da quel documento non risultava, e la circostanza non poteva dunque essere opposta alla convenuta, se - come invece asserito dai testi __________ (p. 2) e __________ (rogatoria p. 3) - __________ si fosse riservata di ritornare all'attrice l'eventuale merce risultata invendibile. L'attrice, visti i suoi ampi margini di guadagno, si era in sostanza detta disposta a transigere in quei termini - impegno confermato anche in epoca successiva (cfr. pure il doc. 20) - al fine di salvaguardare i rapporti con i propri partner commerciali (teste __________ p. 4 e __________ p. 2). Preso atto dell'accertata difettosità della merce esaminata in __________ (cfr. doc. N), la convenuta aveva in seguito provveduto a ritirare le 10'000 paia contestate, accreditando all'attrice US$ 226'498.-.
Ciò posto, l'attrice è assai malvenuta a postulare in questa sede un risarcimento danni per la difettosità degli stivali forniti.
Scopo dell'accordo di cui al 1° marzo 1994, quanto meno per quanto riguardava l'attrice e la convenuta, era in effetti di risolvere in modo definitivo la contestazione, per cui le parti, oltre a quanto concordato in quell'occasione, riconoscevano implicitamente di non vantare più alcuna pretesa reciproca in considerazione di quei fatti (teste __________ p. 4). Ora, ritenuto che l'accordo non riconosceva all'attrice alcun importo a titolo di perdita di guadagno, non è possibile riconoscerle un risarcimento per non aver potuto lucrare sui 10'000 paia di stivali che la convenuta aveva provveduto a ritirare. Lo stesso discorso vale per le tasse e spese doganali come pure per la perdita di guadagno conseguente al fatto che le rimanenti 20'000 erano state rivendute a un prezzo scontato o erano rimaste in deposito presso __________, fermo restando che l'attrice non ha in ogni caso provato quale sia stato il prezzo incassato dalla loro rivendita rispettivamente il destino delle scarpe asseritamente rimaste depositate. Il fatto che in seguito __________ abbia contestato anche parte delle 20'000 paia di stivali non modifica in alcun modo tale stato di fatto: intanto perché __________ con l'accordo di cui al doc. M si era impegnata a ritirare quella quantità di merce potenzialmente difettosa dietro la concessione di alcune agevolazioni per quanto riguardava il prezzo e la garanzia d'usura, per cui in buona fede non poteva pretendere altro dall'attrice; oltretutto la verifica da parte sua di quella merce, pervenutale al più tardi il 15 febbraio (doc. O), era avvenuta tardivamente solo il 2 rispettivamente 18 maggio 1994 (doc. P) e ancor più tardiva era stata la relativa formale notifica dell'attrice, portata a conoscenza della convenuta unicamente il 2 giugno 1994 (doc. P). In ogni caso, con il solo doc. Q l'attrice non ha assolutamente provato la perdita subita con riferimento alle 20'000 paia di stivali, dagli atti di causa non risultando in particolare quale sia stato il prezzo effettivamente ricavato dalla loro vendita a terzi.
L'attrice, oltre a non aver assolutamente provato che la fornitura in questione sia avvenuta tardivamente, neanche in questo caso è stata in grado di dimostrare che quell'eventuale ritardo sarebbe stato tale da cagionarle un danno come quello fatto valere in questa sede. In proposito si può rinviare per analogia a quanto indicato con riferimento al contratto "118" (consid. 3.1).
Quanto all'eventuale difettosità della fornitura, la stessa, accertata solo nel luglio 1994 con la perizia di cui al doc. V, notificata alla convenuta unicamente con l'allegato petizionale (replica p. 9) - in precedenza la fornitura era sì stata contestata, ma solo in modo generico, contestualmente a quella relativa al contratto "118", salvo poi la rinuncia dell'attrice a far valere eventuali pretese con riferimento a tale fornitura (cfr. teste __________ p. 3 e doc. M e contrario) - deve senz'altro essere considerata tardiva, così che ogni diritto della parte attrice con riferimento a tale questione deve considerarsi perento. Non è in ogni caso provato che le 7'711 paia ritornate alla convenuta con un ricavo di US$ 182'254.- (doc. H), già accreditato all'attrice, si riferissero effettivamente al contratto in questione e non invece al contratto "118", per il quale le parti avevano concluso la soluzione amichevole di cui già si è detto. Parimenti non provata è infine la somma incassata per le rimanenti scarpe di cui alla fornitura.
5.1 È senz'altro a ragione che il Pretore ha nell'occasione riconosciuto all'attrice la facoltà di far valere nei confronti della controparte i diritti per la fornitura di merce difettosa, segnatamente il risarcimento dei danni.
L'istruttoria di causa ha innanzitutto permesso di accertare che le parti, su invito di __________, destinataria finale della merce, la quale in precedenza aveva sollevato non poche contestazioni in merito alla qualità di quanto fornito, si erano accordate (così i testi __________ p. 3 e __________ p. 2) di far esaminare la merce prima della spedizione dalla __________ (in seguito __________), ritenuto che la stessa avrebbe potuto essere spedita solo se la sua difettosità rientrava entro i parametri stabiliti a livello internazionale. Dai controlli effettuati da parte di __________ era così risultato che tutta la merce oggetto della prima fornitura, 75'000 paia, rientrava nei limiti di accettabilità - parte degli art. 20790 e 20791, come accertato in seguito, macchiavano comunque di blu le confezioni ed erano pertanto da ritenersi difettose - ma era in parte difforme ai campioni di riferimento (in particolare gli art. 20790, 20791, 15756, 17517, 20179, 20182, 20648, 20651 e 20652, cfr. plico doc. LL e MM). Richiesta da __________ se autorizzava o meno la spedizione nonostante tali differenze, l'attrice, condizionata dal termine di consegna di tale partita, fissato contrattualmente al 30 marzo 1994, aveva dato il suo consenso di massima, pur non avendo ancora ottenuto da __________ l'accettazione di tutti i controcampioni (teste __________ p. 2). __________ comunicava in seguito all'attrice, e questa a sua volta lo riferiva alla convenuta il 25 marzo, che non avrebbe accettato le forniture degli art. 20790, 20791, 17517, 20182 e 20179 (doc. DDD): per la cronaca, essa in precedenza aveva accettato le modifiche della suola e della fodera relative agli art. 20790, 20791 e 17517 (doc. 12), ma ora le calzature presentavano nondimeno problemi alla tomaia (doc. CCC e doc. 14). Gli art. 20179 e 20182, 10'000 paia complessivamente, la cui difformità rispetto ai campioni era manifesta, non vennero consegnati (duplica p. 3 e 4).
Da quanto precede, risulta chiaramente che, nonostante quanto affermato dal teste __________ (rogatoria p. 2), il fatto che l'attrice abbia autorizzato la __________ a spedire la merce non può essere inteso in buona fede come accettazione della stessa, poiché essa ha in definitiva dato seguito a tale richiesta, pur cosciente delle possibili lamentele da parte di __________, che essa avrebbe tentato di farle digerire, se del caso concedendo qualche sconto o altre agevolazioni, unicamente per ossequiare gli imminenti termini di consegna; tanto più che giusta l'art. 7 del contratto (doc. D) l'accettazione veniva effettuata al momento dell'arrivo della merce nel magazzino del destinatario. Altrettanto chiaro è che il doc. DDD costituisca una valida e tempestiva notifica della difettosità degli art. 20790, 20791 e 17517 - gli art. 20179 e 20182, come detto, non sono invece stati forniti - da quello scritto risultando inequivocabilmente che __________ e con lei l'attrice non accettavano la merce in questione, che non corrispondeva a quanto ordinato; quanto agli altri articoli forniti, essi risultano in gran parte conformi ai campioni (art. 11933, 15487, 20646, 20095, 20093 e 20096, cfr. doc. LL), oppure, pur non essendolo, sono stati espressamente accettati dall'attrice (art. 15756, 20648, 20651 e 20652, cfr. doc. 16, 17 e 34).
5.2 Accertato con ciò il buon diritto dell'attrice di prevalersi della difettosità delle complessive 15'000 paia di scarpe di cui agli art. 20790, 20791 e 17517, si tratta ora di stabilire quale sia il risarcimento a lei dovuto.
Ritenuto che in base al contratto con __________ le scarpe in questione avrebbero dovuto essere rivendute dall'attrice rispettivamente a US$ 25.75 l'una l'art. 20790, a US$ 24.75 l'art. 20791 e a US$ 24.70 l'art. 17517, mentre a seguito della loro difformità l'attrice ha dovuto concordare nuovi prezzi di US$ 13.- per i primi due articoli - non è invero dato a sapere se l'attrice abbia o meno accettato i reclami di __________ concernenti 7'700 paia di scarpe (doc. P), comunque non rese alla convenuta (teste __________ p. 4) e apparentemente rivendute ad un prezzo analogo (teste __________ p. 5, il quale indica un prezzo di vendita, per queste ed altre scarpe, tra i US$ 13.- e US$ 16.-) - e di US$ 14.- per il terzo (cfr. doc. MM), ne risulta una perdita di guadagno da risarcire all'attrice di complessivi US$ 176'000.- (US$ 63'750.- per l'art. 20790, US$ 58'750.- per l'art. 20791 e US$ 53'500.- per l'art. 17517).
6.1 Giusta l'art. 49 cpv. 1 lett. a CV il compratore può dichiarare sciolto il contratto se l'inadempimento da parte del venditore di uno degli obblighi risultanti dal contratto o della Convenzione costituisce una violazione essenziale del contratto, fermo restando che in base al cpv. 2 lett. b ii di quella norma egli perde tale diritto se non l'ha fatto valere entro un termine ragionevole, a partire dal momento nel quale ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di tale violazione.
Nel caso di specie la rescissione del contratto da parte dell'attrice è stata significata formalmente alla convenuta il 4 maggio 1994 (doc. NN), anche se già in precedenza, e meglio il 13 aprile (doc. 18), l'attrice aveva pregato la controparte di sospendere la produzione delle merci oggetto del contratto. La convenuta è ampiamente malvenuta a contestare in questa sede la tardività della rescissione, quando essa in sede conclusionale (p. 25), ritenendo invero determinante la comunicazione del 13 aprile, nulla aveva eccepito in proposito (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). A prescindere da quanto precede, essendo la merce di cui alla prima fornitura stata spedita al più tardi l'8 aprile (doc. II), la rescissione di data 4 maggio, intimata a distanza di soli 24 giorni, appare tutto sommato tempestiva, anche perché le parti, così come previsto dall'art. 11 del contratto (doc. D), si erano nel frattempo adoperate per cercare una soluzione bonale al problema della difformità delle merce fornita e il rifiuto della convenuta di una soluzione di compromesso era stata comunicata all'attrice solo il 2 maggio (doc. 22).
Per stabilire la legittimità o meno del provvedimento adottato dall'attrice, occorre stabilire se alla convenuta possano essere imputate una o più violazioni essenziali del contratto, ritenuto che secondo la dottrina, affinché una violazione contrattuale sia essenziale ai sensi della norma è necessario che essa abbia delle conseguenze importanti per la parte lesa (Neumayer/Ming, Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises - Commentaire, Losanna 1993, N. 3 ad art. 25 CV). Ora, quanto accertato al consid. 5.1 permette chiaramente di concludere come l'esecuzione del contratto in questione sia stata alquanto difficoltosa (cfr. pure quanto indicato nel doc. NN): nonostante le ripetute indicazioni fornite (cfr. ad es. doc. VV), tutta una serie di articoli si sono rivelati non conformi ai campioni (art. 20790, 20791, 15756, 17517, 20179, 10182, 20648, 20651 e 20652, relativi a 45'000 paia), per cui __________, con evidente insoddisfazione, sia sua (rogatoria __________ p. 4, rogatoria __________ p. 2) che dell'attrice stessa
6.2 La legittimità della rescissione del contratto, così accertata, implica di respingere la richiesta risarcitoria formulata dalla convenuta con riferimento alla merce già prodotta e rimasta invenduta, e di accogliere quella formulata dalla parte attrice a titolo di perdita di guadagno per le 170'000 paia di scarpe che non hanno potuto essere rivendute a terzi.
Quanto alla misura del risarcimento, può senz'altro essere confermato l'importo di US$ 638'841.- attribuito dal Pretore, ritenuto che il prezzo concordato tra le parti per queste scarpe ammontava a US$ 2'370'159.-, mentre il contratto tra l'attrice e __________ prevedeva per le medesime un prezzo di US$ 3'009'000.- (US$ 4'391'000.- ./. 1'382'000.-, cfr. la tabella di cui al doc. FF, mentre l'annotazione nel medesimo documento circa una fornitura complessiva da parte della convenuta per US$ 4'449'545.- è errata).
La parte asserisce innanzitutto che le inadempienze della convenuta avrebbero fatto naufragare un ulteriore contratto con __________, volto alla fornitura di 99'000 paia di scarpe, definito "allegato 2" al contratto "1101", provocandole una perdita di guadagno di non meno di US$ 516'000.-. Sennonché essa non ha minimamente contestato il giudizio pretorile che aveva respinto questa pretesa risarcitoria (cfr. sentenza pretorile, consid. 11, alle cui motivazioni si rinvia), di modo che la stessa non può più essere ora ripresa per giustificare un altro danno, segnatamente quello inerente la perdita d'immagine.
Per il resto, l'attrice non ha addotto né reso verosimili elementi concreti che proverebbero un'eventuale perdita d'immagine dovuta alle inadempienze della convenuta e non ad altre circostanze. Il semplice fatto che il suo ufficio di __________ abbia subito un parziale ridimensionamento, passando da 165 a 55 mq, e che i suoi impiegati in loco siano diminuiti da 13 a 4, fosse anche provato - il perito giudiziario non è stato in grado di versare agli atti i relativi contratti e si è in definitiva limitato a riportare quanto riferito dagli impiegati stessi (perizia p. 7 e seg.) - non prova in effetti ancora l'esistenza di una perdita d'immagine sul mercato, né che la stessa sia dovuta all'agire della convenuta. Quanto alle dichiarazioni dell'ex-direttore della attrice __________ e del direttore della sede __________, entrambe si rivelano prive di rilevanza: il primo, pur evocando in sede testimoniale la circostanza (p. 4), non ha infatti indicato quale sarebbe stato il valore delle comande che sarebbero venute meno per tale motivo, mentre il secondo (rogatoria p. 3), ha unicamente riferito circa il destino, negativo, di altri contratti, comunque già in essere, senza tuttavia precisare in che modo le inadempienze della convenuta oggetto di questa causa potessero averlo provocato.
US$ 860'574.15 per il contratto "__________",
US$ 524'219.45 per i contratti "101 stivali" e 118" e
US$ 237'727.- per il contratto "1101" (US$ 1'052'568.- ./. US$ 176'000.- ./. US$ 638'841.-).
Ritenuto che il 4 agosto 1994 la convenuta ha provveduto ad incassare una garanzia bancaria di US$ 1'200'000.- fornita a suo tempo dall'attrice (doc. E) e che tale somma, come accertato dal Pretore e rimasto incontestato, andava innanzitutto imputata ai crediti relativi di cui ai contratti "1101", "101 stivali" e "118", che dunque risultavano integralmente estinti, si ha che la rimanenza, di US$ 422'520.60, deve essere posta in diminuzione del credito di cui al contratto "__________" di US$ 860'574.15. Atteso che in sede esecutiva quest'ultimo credito era stato a suo tempo trasformato in franchi tenendo conto di un tasso di cambio di fr. 1.435 per 1.- US$, per un importo complessivo di fr. 1'234'923.90 (doc. A), somma per la quale era stata rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano, è evidente che - come postulato dalla convenuta nel suo gravame - l'importo effettivamente dovuto dall'attrice essendo unicamente di US$ 422'520.60, anche tale somma debba essere convertita in base a quel medesimo tasso di cambio. Di conseguenza l'importo dovuto dall'attrice ammonta a fr. 606'317.10 e il debito di cui all'esecuzione viene perciò disconosciuto in ragione di fr. 628'606.85.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che la lieve riforma del primo giudizio non giustifica però di modificare l'attribuzione di spese e ripetibili relativi alla petizione.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. In parziale accoglimento degli appelli 19 ottobre 2000 di __________ e __________, la sentenza 28 settembre 2000 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
Il debito di fr. 1'234'923.90 più interessi al 7% dal 31.3.1994, oggetto dell'esecuzione n. __________dell'UE di Lugano, è disconosciuto limitatamente all'importo di fr. 628'606.85.
II. Le spese relative all'appello di __________ consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 9'950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 10'000.-
da anticiparsi dall’appellante __________, restano a suo carico per 7/8 e per 1/8 sono poste a carico dell’appellata, alla quale l'appellante rifonderà fr. 15'000.- per ripetibili di appello.
III. Le spese relative all’appello di __________ consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 9'950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 10'000.-
da anticiparsi dall’appellante __________, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono poste a carico dell’appellata, alla quale l'appellante rifonderà fr. 25'000.- per ripetibili di appello.
IV. Intimazione a: __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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