AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2000.205
Data decisione, Autorità:
14.05.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00205
Lugano
14 maggio
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura ordinaria (inc. OA.96.127 della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud) promossa con petizione 2 ottobre 1996 da
rappr.
dall’avv. __________
Contro
rappr.
dall’avv. __________
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 189'000.-- a titolo
di copertura assicurativa per il furto di un veicolo e di fr. 10'000.-- quale
indennità a parziale risarcimento degli inconvenienti subiti in seguito al
medesimo atto;
domanda
avversata dalla convenuta che in via principale ne postula la reiezione, mentre
subordinatamente ammette l'accoglimento della petizione limitatamente
all'importo di fr. 64'250.--;
petizione
respinta dal pretore con decisione 12 settembre 2000;
appellante
l'attrice che, in riforma della sentenza impugnata, chiede l'integrale accoglimento
della petizione;
lette
le osservazioni della convenuta che concludono per la reiezione dell'appello;
esaminati
gli atti e i documenti dell'incarto;
considerato
in
fatto e in diritto:
-
L'attrice
ha postulato l'intervento risarcitorio della __________ in virtù di un contratto
d'assicurazione casco totale, valido dal 1° gennaio 1996, comprensivo anche del
rischio di furto, relativamente al veicolo a motore per trasporto di cose,
marca Renault, targato __________ (polizza: doc. B). Il veicolo, già carico di
merce in vista del trasporto dell'indomani, è stato rubato la notte tra il 12 e
il 13 gennaio 1996 mentre si trovava parcheggiato in territorio del Comune di
__________ in via __________, località dove abitava il suo autista __________,
in via ai __________ (doc. C).
-
La contestazione della convenuta ha riguardato diversi aspetti della
fattispecie. Anzitutto, in particolare a dipendenza di seri dubbi sul
coinvolgimento dell'autista nel furto del veicolo, essa ha proposto la
reiezione della petizione per insufficiente verosimiglianza sull'evento
assicurato. Subordinatamente ha contestato il valore del veicolo e ha chiesto
inoltre la riduzione della prestazione risarcitoria del 50% in applicazione
dell'art. 14 cpv. 3 LCA.
-
Il pretore ha respinto la petizione, considerando che
-controverso essendo il furto in sé- la ditta attrice non è riuscita a rendere
la sua tesi sufficientemente verosimile. E ciò all'appoggio di vari elementi di
fatto: poiché la denuncia del fatto è avvenuta soltanto dopo tre ore e mezzo,
perché l'attrice ha fornito versioni discordanti dell'accaduto, e inoltre a
causa del comportamento dell'autista che la stessa attrice considera sospetto.
Il primo giudice ha rilevato in particolare come __________ si sia
imprudentemente sottratto alla possibilità di parcheggiare il veicolo carico
nel deposito della ditta e come nessuno si sia accorto del preteso furto,
malgrado l'affermato inserimento dell'impianto antifurto.
-
L'appellante critica questa decisione. Premesso che l'onere
probatorio relativo all'avvenimento di un furto è di regola limitato alla
verosimiglianza, considera di avervi fatto fronte sulla base della denuncia
alla competente autorità italiana, sulla base della propria corrispondenza
versata all'incarto, con le dichiarazioni di __________ in sede di
interrogatorio formale, con le risultanze dell'inchiesta penale richiamata e
sul mancato ritrovamento dell'automezzo, malgrado le ricerche messe in opera
anche dalla compagnia convenuta. In particolare nega di aver tenuto un
comportamento contraddittorio.
Delle
osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
-
Per quanto riguarda l'avvenimento di un furto, dottrina e giurisprudenza
sono unanimi nel ritenere sufficiente una prova indiziaria, considerato che
prova piena di un fatto simile sia possibile soltanto se l'agente è sorpreso in
flagrante. In genere basta quindi un grado di probabilità elevato secondo l'andamento
generale delle cose e l'umana esperienza, mentre il furto può essere in genere
escluso se appare solo come una delle possibili cause del danno (Suter H.R., L'assurance des choses, Zurigo 1984, pag. 178; Hauswirth / Suter, Sachversicherung,
Berna 1990, pag. 271; II CCTF 23 maggio 1986 in re Assurances Générales
de France / K., consid. 2; II CCA 12 giugno 1990 in re M. SA /
__________ Assicurazioni, in Sentenze di tribunali civili svizzeri nelle
contestazioni di diritto privato in materia d'assicurazione, XVIII, n. 31).
All'assicurato incombe tuttavia, oltre alla tempestiva notifica
all'assicuratore, l'obbligo di avvertire dell'accaduto le autorità di polizia
affinché venga avviata un'inchiesta sul furto (Hauswirth / Suter, op. cit., pag. 272; Maurer A., Schweizerisches Privatversicherungsrecht, ed. 2, Berna
1986, pag. 497). La sua reazione immediata in tal senso rappresenta indizio
della realtà del furto, mentre l'assenza di un'inchiesta penale indebolisce la
tesi del furto. La semplice ipotesi di tale avvenimento -senza indizi
particolari- è insufficiente, mentre l'onere probatorio dell'assicurato deve
avvicinarsi tanto più alla prova certa, quanto più le circostanze del furto
appaiono contraddittorie, rispettivamente quando l'assicuratore è in grado di
portare elementi contrari (Carré O., Loi fédérale sur le contrat
d'assurance, Losanna 2000, art. 39, pag. 286 e 289).
-
In concreto, la compagnia d'assicurazioni, negli allegati di
causa, ha espresso perplessità sulla realtà del furto, particolarmente a
dipendenza del fatto che il rimorchio trainato dal veicolo rubato, e risultato
in seguito non coperto dall'assicurazione, è stato ritrovato due mesi dopo il
furto nei pressi di __________, peraltro non dalla forza pubblica ma da un ex
dipendente dell'attrice; perché il signor __________, avuta informazione che il
veicolo si trovava in __________, vi si è recato personalmente per compiere
vane indagini personali, omettendo tuttavia di darne notizia all'autorità di
polizia; e perché l'attrice -cui incombeva l'onere della prova- non ha ritenuto
si sentire come teste l'autista __________. La sentenza impugnata, richiamando
anche motivi che concernerebbero piuttosto il tema dell'eventuale riduzione
delle prestazioni assicurative (e che qui non vengono pertanto menzionati), ha
deciso negativamente il quesito sulla verosimiglianza del furto, sia
considerando tardiva la denuncia presso la stazione dei Carabinieri, sia
rilevando le discordanze fra il contenuto di tale denuncia e la versione dei
fatti di cui alla lettera dell'attrice (doc. 1) e ancora osservando come,
malgrado l'inserimento di un dispositivo antifurto, nessuno si sia accorto
della sottrazione del veicolo. Si tratta tuttavia, come osserva l'appellante di
aspetti insufficienti per rendere dubbio l'avvenimento in sé. Anzitutto si
osserva che la legge (né la giurisprudenza) non impone che la denuncia alle
autorità competenti avvenga nel minor lasso di tempo possibile; che in concreto
ciò sia avvenuto dopo più di tre ore da quando l'autista ha avvertito la
mancanza del veicolo non appare come indizio di alcunché e -poiché la denuncia
è stata sporta dall'autista stesso- il preteso ritardo si collocherebbe
piuttosto nel particolare atteggiamento di questi e ricadrebbe semmai nel tema della
possibile riduzione delle prestazioni assicurative. Né appaiono in oggettiva
contraddizione la fattispecie così come descritta ai Carabinieri da __________
(doc. C), rispettivamente quella di __________ (doc. 1); in particolare, è evidente
lo scopo di quest'ultimo scritto che non vuol fornire una diversa versione
dell'accaduto, ma intende comprovare, a conferma dell'atteggiamento sospetto
dell'autista (secondo la stessa attrice) la sua carente credibilità a
dipendenza di inesattezze nell'esposto dei fatti: sennonché il contenuto della
scritto della signora __________ né contraddice, in buona sostanza, la fattispecie
di cui al verbale dei Carabinieri, né riferisce fatti oggettivamente comprovati
e giuridicamente rilevanti, ma soltanto informazioni raccolte qua e là fra
persone del luogo, più o meno attente alla presenza del veicolo nelle ore
serali e notturne del 12 gennaio 1996; informazioni comunque che non sono state
accertate in istruttoria. Infine, per quanto riguarda il particolare del
dispositivo antifurto, si osserva che le parti non ne hanno fatto motivo di
contraddittorio, così che non v'è agli atti nessun accertamento né sulla sua
presenza sul veicolo, né sul suo esatto funzionamento, all'infuori di ciò che
risulta (ed è indifferente) dalle indagini condotte dai periti italiani della
__________ (doc. 10, pto. 12.2.): non è pertanto possibile trarre alcun
giudizio dalla circostanza per cui nessuno si sarebbe accorto del furto. Comunque,
se ne potrebbe soltanto concludere che nessuna delle parti ha tentato di
dimostrare ciò che al proposito avrebbe dovuto.
Di
diverso peso (già perché sicuramente attinenti all'avvenimento del furto) potrebbero
essere invece le eccezioni sollevate dalla convenuta e disattese dal primo
giudice. Perplessità potrebbero sorgere sul ritrovamento -dopo due mesi dal
furto- del rimorchio non assicurato, ma diversi potrebbero essere i motivi che
hanno condotto a questo esito così che un esame oggettivo della fattispecie non
permette di trarne conclusioni a carico della ditta assicurata. D'altra parte,
il rimprovero rivolto dalla Compagnia d'assicurazione all'assicurata -malgrado
l'onere di verifica del furto in sé- di non aver proposto la prova testimoniale
di __________, può essere facilmente ribaltato sulla stessa convenuta la quale,
ipotizzando altra fattispecie, avrebbe avuto il relativo onere della prova e
fors'anche un proprio interesse a sentire lo stesso teste __________.
- Determinanti sono invece le rivelazioni del signor __________ in
sede di interrogatorio formale che descrivono le sue personali ricerche del
veicolo, le indicazioni avute in Italia sul Paese in cui esso si sarebbe
trovato, la sua successiva trasferta in __________ e l'esito negativo delle sue
ricerche personali svoltevi. Tutto ciò dev'essere considerato a dipendenza del
fatto che, a fronte di tale situazione del tutto particolare e verosimilmente
sorprendente per l'attrice, essa non ha ritenuto né di informarne i Carabinieri
(già in possesso della prima denuncia), né altra autorità interna o estera che
potesse attivarsi nelle ricerche del veicolo e nell'indagine sulla fattispecie.
Infatti, dev'essere osservato che la denuncia del furto da parte
dell'assicurato alle autorità di polizia, ancorché non sia sottoposta a
particolari esigenze di contenuto, è considerata sì anche per l'effetto
psicologico di porre l'assicurato di fronte alla seria alternativa di
confermare o no l'avvenuto furto a mezzo di un atto formale come la denuncia all'autorità,
ma anzitutto come atto indispensabile per chiarire la fattispecie e in
particolare per risalire agli autori del furto o per rintracciare gli oggetti
scomparsi (Maurer, op.
cit., pag. 497; Hauswirth / Suter,
op. cit., pag. 272). In concreto, l'omissione di informazioni all'autorità di
polizia su fatti nuovi e certamente importanti e inattesi della fattispecie che
ne avrebbero costituito una naturale integrazione corrisponde a un comportamento
equivoco dell'assicurato che, messo a parte di informazioni eventualmente
determinanti per il ricupero del veicolo, ha preferito agire privatamente,
trattare con persone rimaste ignote (e verosimilmente a parte di contatti con
gli stessi autori del furto) e, in altre parole, rimettersi alla clandestinità
di quei contatti, pretendendo però di sostenere in causa l'ipotesi del furto in
base, tutto sommato, alla sola denuncia 13 gennaio 1996. Denuncia che tuttavia
-proprio sulla base di questi fatti nuovi- appare in sé strumento ampiamente incompleto
affinché l'autorità di polizia potesse affrontare concretamente il caso. Né l'attrice
potrebbe sostenere l'irrilevanza delle informazioni avute chissà da chi sulla
collocazione del veicolo dal momento che, su quella stessa base, il signor
__________ si è addirittura recato in __________ dove è rimasto per una settimana.
Egli quindi ha preso seriamente quelle indicazioni, mentre il fatto che le sue
inverosimili ricerche siano state vane non può stupire più di quel tanto, già
perché quel Paese, senza ulteriori indicazioni di dettaglio, appare come un
territorio di ricerca quasi illimitato. Tutto ciò ha per conseguenza che la
verosimiglianza del furto, che in base alla denuncia dell'autista avrebbe
potuto fors'anche essere data in misura sufficiente, viene a mancare poiché, a
causa della sua sostanziale incompletezza dovuta alla successiva reticenza
dell'attrice, dev'essere ormai considerata come un atto puramente formale,
ossia non sufficientemente vincolato a una concreta volontà dell'assicurata di
fornire elementi oggettivamente rilevanti per l'indagine sul furto. Né può
supplire a tale mancata comunicazione il fatto che i Carabinieri già sapessero
che sul veicolo si trovava l'autorizzazione CEMT per il trasporto
internazionale di merci (cfr. complemento di verbale 13 gennaio 1996
nell'inc. richiamato dalla Regione Carabinieri Lombarda, Stazione di
__________), rispettivamente che tale permesso dà la possibilità di attraversare
tutti i Paesi d'Europa senza limitazione e che pertanto il veicolo avrebbe
potuto trovarsi all'estero (cfr. scritto 16 febbraio 1996 dell'attrice alla
stessa autorità: doc. richiamati III), trattandosi di un'ipotesi e non di un
fatto concreto come avrebbe costituito l'informazione che l'automezzo si
trovava in __________. La pretesa collaborazione con le autorità inquirenti,
cui fa riferimento l'appellante, non si è pertanto attuata nella giusta
direzione, né alcun significato può avere il richiamo alla procedura penale
(con riferimento agli atti del Ministero pubblico), dal momento che la stessa
sembra essersi arrestata alla denuncia dell'attrice, denuncia che altro non è
se non una fotocopia di data 23 aprile 1996 dello scritto (doc. 1) firmato
dalla signora __________. In conclusione, l'atteggiamento dell'assicurata è
stato tale non solo da togliere credibilità all'ipotesi del furto, ma da
indurre a considerare la stessa non sufficientemente più probabile, rispettivamente
molto più probabile, dell'ipotesi contraria (Carré, op. cit., art. 39, pag. 286; JT 1997 I 812,
n. 52 e 54; Hauswirth / Suter,
op. cit., pag. 271).
Situazione
a fronte della quale appare ininfluente l'argomento, riproposto in appello,
secondo cui l'assicurata ha sempre espresso seri sospetti di coinvolgimento nel
furto nei confronti di __________. Si tratterebbe infatti -come già accennato-
della fattispecie prevista dall'art. 14 cpv. 3 LCA che si riferisce a sinistri
cagionati intenzionalmente o per colpa grave da persone che convivono con lo
stipulante o con l'avente diritto, rispettivamente da persone di cui gli stessi
sono responsabili, ad esempio sulla base di un contratto di lavoro (come nel caso
in esame). Si tratta tuttavia di una norma speciale che -scostandosi dai
principi generali sulla responsabilità di cui agli art. 55, rispettivamente 101
CO- non comporta l'esclusione della responsabilità dell'assicuratore, ma sempre
soltanto la riduzione delle prestazioni (Maurer,
op. cit., pag. 341; Roelli / Keller,
Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol.
I, Berna 1968, pag. 266 - 268). Esula pertanto dal tema qui esaminato.
- Mancando nella misura indicata la prova dell'evento assicurato,
ossia dell'intervento del rischio contemplato dal contratto assicurativo, non
sono dati i presupposti per la responsabilità dell'assicuratore (Maurer, op .cit., pag. 307). Ancorché
per motivi diversi da quelli su cui si è fondato il primo giudice, la sua pronuncia
merita pertanto conferma.
Il
giudizio sulla tassa di giustizia e sulle ripetibili segue la soccombenza.
Motivi
per i quali,
richiamati
per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
-
L'appello 27 ottobre 2000 di __________ è respinto.
-
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 3'000.--,
anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte la somma di fr. 4'000.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a: __________;
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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