AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.205
Data decisione, Autorità: 14.05.2001, IICCA
Incarto n. 12.2000.00205
Lugano 14 maggio 2001/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria (inc. OA.96.127 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud) promossa con petizione 2 ottobre 1996 da
rappr. dall’avv. __________
Contro
rappr. dall’avv. __________
chiedente la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 189'000.-- a titolo di copertura assicurativa per il furto di un veicolo e di fr. 10'000.-- quale indennità a parziale risarcimento degli inconvenienti subiti in seguito al medesimo atto;
domanda avversata dalla convenuta che in via principale ne postula la reiezione, mentre subordinatamente ammette l'accoglimento della petizione limitatamente all'importo di fr. 64'250.--;
petizione respinta dal pretore con decisione 12 settembre 2000;
appellante l'attrice che, in riforma della sentenza impugnata, chiede l'integrale accoglimento della petizione;
lette le osservazioni della convenuta che concludono per la reiezione dell'appello;
esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;
considerato
in fatto e in diritto:
L'attrice ha postulato l'intervento risarcitorio della __________ in virtù di un contratto d'assicurazione casco totale, valido dal 1° gennaio 1996, comprensivo anche del rischio di furto, relativamente al veicolo a motore per trasporto di cose, marca Renault, targato __________ (polizza: doc. B). Il veicolo, già carico di merce in vista del trasporto dell'indomani, è stato rubato la notte tra il 12 e il 13 gennaio 1996 mentre si trovava parcheggiato in territorio del Comune di __________ in via __________, località dove abitava il suo autista __________, in via ai __________ (doc. C).
La contestazione della convenuta ha riguardato diversi aspetti della fattispecie. Anzitutto, in particolare a dipendenza di seri dubbi sul coinvolgimento dell'autista nel furto del veicolo, essa ha proposto la reiezione della petizione per insufficiente verosimiglianza sull'evento assicurato. Subordinatamente ha contestato il valore del veicolo e ha chiesto inoltre la riduzione della prestazione risarcitoria del 50% in applicazione dell'art. 14 cpv. 3 LCA.
Il pretore ha respinto la petizione, considerando che -controverso essendo il furto in sé- la ditta attrice non è riuscita a rendere la sua tesi sufficientemente verosimile. E ciò all'appoggio di vari elementi di fatto: poiché la denuncia del fatto è avvenuta soltanto dopo tre ore e mezzo, perché l'attrice ha fornito versioni discordanti dell'accaduto, e inoltre a causa del comportamento dell'autista che la stessa attrice considera sospetto. Il primo giudice ha rilevato in particolare come __________ si sia imprudentemente sottratto alla possibilità di parcheggiare il veicolo carico nel deposito della ditta e come nessuno si sia accorto del preteso furto, malgrado l'affermato inserimento dell'impianto antifurto.
L'appellante critica questa decisione. Premesso che l'onere probatorio relativo all'avvenimento di un furto è di regola limitato alla verosimiglianza, considera di avervi fatto fronte sulla base della denuncia alla competente autorità italiana, sulla base della propria corrispondenza versata all'incarto, con le dichiarazioni di __________ in sede di interrogatorio formale, con le risultanze dell'inchiesta penale richiamata e sul mancato ritrovamento dell'automezzo, malgrado le ricerche messe in opera anche dalla compagnia convenuta. In particolare nega di aver tenuto un comportamento contraddittorio.
Delle osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
Per quanto riguarda l'avvenimento di un furto, dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere sufficiente una prova indiziaria, considerato che prova piena di un fatto simile sia possibile soltanto se l'agente è sorpreso in flagrante. In genere basta quindi un grado di probabilità elevato secondo l'andamento generale delle cose e l'umana esperienza, mentre il furto può essere in genere escluso se appare solo come una delle possibili cause del danno (Suter H.R., L'assurance des choses, Zurigo 1984, pag. 178; Hauswirth / Suter, Sachversicherung, Berna 1990, pag. 271; II CCTF 23 maggio 1986 in re Assurances Générales de France / K., consid. 2; II CCA 12 giugno 1990 in re M. SA / __________ Assicurazioni, in Sentenze di tribunali civili svizzeri nelle contestazioni di diritto privato in materia d'assicurazione, XVIII, n. 31). All'assicurato incombe tuttavia, oltre alla tempestiva notifica all'assicuratore, l'obbligo di avvertire dell'accaduto le autorità di polizia affinché venga avviata un'inchiesta sul furto (Hauswirth / Suter, op. cit., pag. 272; Maurer A., Schweizerisches Privatversicherungsrecht, ed. 2, Berna 1986, pag. 497). La sua reazione immediata in tal senso rappresenta indizio della realtà del furto, mentre l'assenza di un'inchiesta penale indebolisce la tesi del furto. La semplice ipotesi di tale avvenimento -senza indizi particolari- è insufficiente, mentre l'onere probatorio dell'assicurato deve avvicinarsi tanto più alla prova certa, quanto più le circostanze del furto appaiono contraddittorie, rispettivamente quando l'assicuratore è in grado di portare elementi contrari (Carré O., Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, art. 39, pag. 286 e 289).
In concreto, la compagnia d'assicurazioni, negli allegati di causa, ha espresso perplessità sulla realtà del furto, particolarmente a dipendenza del fatto che il rimorchio trainato dal veicolo rubato, e risultato in seguito non coperto dall'assicurazione, è stato ritrovato due mesi dopo il furto nei pressi di __________, peraltro non dalla forza pubblica ma da un ex dipendente dell'attrice; perché il signor __________, avuta informazione che il veicolo si trovava in __________, vi si è recato personalmente per compiere vane indagini personali, omettendo tuttavia di darne notizia all'autorità di polizia; e perché l'attrice -cui incombeva l'onere della prova- non ha ritenuto si sentire come teste l'autista __________. La sentenza impugnata, richiamando anche motivi che concernerebbero piuttosto il tema dell'eventuale riduzione delle prestazioni assicurative (e che qui non vengono pertanto menzionati), ha deciso negativamente il quesito sulla verosimiglianza del furto, sia considerando tardiva la denuncia presso la stazione dei Carabinieri, sia rilevando le discordanze fra il contenuto di tale denuncia e la versione dei fatti di cui alla lettera dell'attrice (doc. 1) e ancora osservando come, malgrado l'inserimento di un dispositivo antifurto, nessuno si sia accorto della sottrazione del veicolo. Si tratta tuttavia, come osserva l'appellante di aspetti insufficienti per rendere dubbio l'avvenimento in sé. Anzitutto si osserva che la legge (né la giurisprudenza) non impone che la denuncia alle autorità competenti avvenga nel minor lasso di tempo possibile; che in concreto ciò sia avvenuto dopo più di tre ore da quando l'autista ha avvertito la mancanza del veicolo non appare come indizio di alcunché e -poiché la denuncia è stata sporta dall'autista stesso- il preteso ritardo si collocherebbe piuttosto nel particolare atteggiamento di questi e ricadrebbe semmai nel tema della possibile riduzione delle prestazioni assicurative. Né appaiono in oggettiva contraddizione la fattispecie così come descritta ai Carabinieri da __________ (doc. C), rispettivamente quella di __________ (doc. 1); in particolare, è evidente lo scopo di quest'ultimo scritto che non vuol fornire una diversa versione dell'accaduto, ma intende comprovare, a conferma dell'atteggiamento sospetto dell'autista (secondo la stessa attrice) la sua carente credibilità a dipendenza di inesattezze nell'esposto dei fatti: sennonché il contenuto della scritto della signora __________ né contraddice, in buona sostanza, la fattispecie di cui al verbale dei Carabinieri, né riferisce fatti oggettivamente comprovati e giuridicamente rilevanti, ma soltanto informazioni raccolte qua e là fra persone del luogo, più o meno attente alla presenza del veicolo nelle ore serali e notturne del 12 gennaio 1996; informazioni comunque che non sono state accertate in istruttoria. Infine, per quanto riguarda il particolare del dispositivo antifurto, si osserva che le parti non ne hanno fatto motivo di contraddittorio, così che non v'è agli atti nessun accertamento né sulla sua presenza sul veicolo, né sul suo esatto funzionamento, all'infuori di ciò che risulta (ed è indifferente) dalle indagini condotte dai periti italiani della __________ (doc. 10, pto. 12.2.): non è pertanto possibile trarre alcun giudizio dalla circostanza per cui nessuno si sarebbe accorto del furto. Comunque, se ne potrebbe soltanto concludere che nessuna delle parti ha tentato di dimostrare ciò che al proposito avrebbe dovuto.
Di diverso peso (già perché sicuramente attinenti all'avvenimento del furto) potrebbero essere invece le eccezioni sollevate dalla convenuta e disattese dal primo giudice. Perplessità potrebbero sorgere sul ritrovamento -dopo due mesi dal furto- del rimorchio non assicurato, ma diversi potrebbero essere i motivi che hanno condotto a questo esito così che un esame oggettivo della fattispecie non permette di trarne conclusioni a carico della ditta assicurata. D'altra parte, il rimprovero rivolto dalla Compagnia d'assicurazione all'assicurata -malgrado l'onere di verifica del furto in sé- di non aver proposto la prova testimoniale di __________, può essere facilmente ribaltato sulla stessa convenuta la quale, ipotizzando altra fattispecie, avrebbe avuto il relativo onere della prova e fors'anche un proprio interesse a sentire lo stesso teste __________.
Situazione a fronte della quale appare ininfluente l'argomento, riproposto in appello, secondo cui l'assicurata ha sempre espresso seri sospetti di coinvolgimento nel furto nei confronti di __________. Si tratterebbe infatti -come già accennato- della fattispecie prevista dall'art. 14 cpv. 3 LCA che si riferisce a sinistri cagionati intenzionalmente o per colpa grave da persone che convivono con lo stipulante o con l'avente diritto, rispettivamente da persone di cui gli stessi sono responsabili, ad esempio sulla base di un contratto di lavoro (come nel caso in esame). Si tratta tuttavia di una norma speciale che -scostandosi dai principi generali sulla responsabilità di cui agli art. 55, rispettivamente 101 CO- non comporta l'esclusione della responsabilità dell'assicuratore, ma sempre soltanto la riduzione delle prestazioni (Maurer, op. cit., pag. 341; Roelli / Keller, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, Berna 1968, pag. 266 - 268). Esula pertanto dal tema qui esaminato.
Il giudizio sulla tassa di giustizia e sulle ripetibili segue la soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
L'appello 27 ottobre 2000 di __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 3'000.--, anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte la somma di fr. 4'000.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a: __________;
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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