AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.210
Data decisione, Autorità: 10.05.2001, IICCA
Incarto n. 12.2000.00210
Lugano 10 maggio 2001/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura speciale in materia di locazione - inc. no. DI.1998.00120 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con istanza 23 aprile 1998 da
rappr. dall'avv. __________
Contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 23'029.40 di cui al PE n. __________dell'UEF di Locarno;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il Pretore con sentenza 30 ottobre 2000 ha accolto;
appellante il convenuto con atto di appello 10 novembre 2000, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante con osservazioni 21 dicembre 2000 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Dal 1° marzo 1992 la società __________ conduce in locazione i locali commerciali in __________ ad __________, adibiti a bar / gelateria, di proprietà di __________. Dal 1° gennaio 1997 nei locali è subentrata la
B. Il 18 febbraio 1998, su istanza del proprietario dell'immobile, il Pretore di Locarno-Città ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell'UEF di Locarno per fr. 28'579.40 oltre interessi.
C. Con l'istanza in rassegna, inoltrata dopo aver adito l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione, l'escusso ha chiesto il disconoscimento del debito e il mantenimento dell’opposizione interposta al PE. Egli osserva innanzitutto che il riconoscimento di debito di fr. 23'029.40 (doc. I) non era stato da lui sottoscritto a titolo personale bensì a nome e per conto della __________, mentre gli altri fr. 5'500.-- sarebbero stati a suo carico solo nell'ipotesi in cui non fosse stato possibile incassarli direttamente dalla __________. (doc. K); in ogni caso il suo eventuale debito era compensato dalle spese di trasformazione degli stabili sopportate dalla __________ in ragione di fr. 67'426.40.
D. Il convenuto resiste in causa, contestando che il riconoscimento di debito fosse stato a suo tempo sottoscritto in rappresentanza della __________ e che i fr. 5'500.-- fossero dovuti dall'istante solo se il loro incasso da parte della __________. non fosse stato possibile; a suo dire, l'istante non era infine titolare del credito posto in compensazione.
E. Il Pretore di Locarno-Campagna, con il giudizio qui impugnato, ha accolto l'istanza per l'importo di fr. 23'029.40. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che di fatto l'istante si era sempre comportato come amministratore con diritto di firma individuale della __________, facendosi oltretutto riconoscere come tale, e che pertanto anche in occasione della sottoscrizione del riconoscimento di debito (doc. I) egli aveva agito in rappresentanza della società e non a titolo personale.
F. Con l’appello il convenuto chiede di respingere l'istanza, non condividendo l'assunto pretorile secondo cui il riconoscimento di debito sarebbe stato sottoscritto in rappresentanza della __________; tanto più che lo stesso istante in sede conclusionale aveva abbandonato tale argomentazione, limitandosi a far valere la tesi, comunque infondata, della compensazione.
G. Delle osservazioni al gravame inoltrate dall'istante non torna conto riferire, le stesse essendo manifestamente irricevibili, siccome non ossequiose del termine di 10 giorni per la loro presentazione (art. 411 cpv. 2 CPC).
Considerato
in diritto:
Secondo l’art. 17 CO il riconoscimento di debito è valido quantunque non sia espressa la causa dell’obbligazione, e in tal caso esso viene definito “abstraktes Schuldbekenntnis”. Se per contro viene indicata la causa del debito o questa è comunque eruibile dalle circostanze, esso viene definito “kausales Schuldbekenntnis”, atteso che in entrambi i casi la sua funzione e la sua natura sono quelle di attestare l’ammissione di un’obbligazione (IICCA 2 maggio 1995 in re O./A., 16 maggio 1995 in re G. AG/B., 4 dicembre 1997 in re M./P.G., 11 maggio 1999 in re M. SA/S., 20 settembre 1999 in re M./S. SA; Kramer/ Schmidlin, Berner Kommentar, N. 16 e 35 ad art. 17 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, N. 3 e 5 ad art. 17 CO).
L’azione di disconoscimento del debito si basa sul diritto materiale (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., 1993, p. 155; Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht,
ed., 1993, p. 145).
In essa il creditore che vi è convenuto è obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito (art. 8 CC). L’inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e attore (IICCA 15 giugno 1992 in re M./C.S., 5 settembre 1994 in re P. SA/M.; Amonn, op. cit., p. 147).
La situazione viene però a mutare qualora il creditore derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (cfr. DTF 105 II 183 cons. 4a): in tale evenienza incombe infatti a quest’ultimo l’onere di sostanziare la causa dell’obbligazione, qualora essa non venga citata nell’atto, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento poggia su di una causa inesistente, nulla o perenta; il creditore al beneficio di un riconoscimento di debito può dunque farvi affidamento e la sola produzione di tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa (Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 6 e 8 ad art. 17 CO; Kramer/Schmidlin, op. cit., N. 50 ad art. 17 CO) e ciò indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 6 ad art. 17 CO; ICCTF 30 giugno 1998 in re M./P.G.; IICCA 20 settembre 1999 in re M./S. SA, 3 dicembre 1999 in re A./G.).
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
Io, __________ o, 21.8.49, riconosco il seguente debito della __________ nei confronti del signor __________:
Affitto marzo-aprile 1992 di fr. 5'550.- 2x fr. 11'100.--
Restituzione pagamenti anticipati dal
proprietario __________:
__________, pagamento del 23.4.93 fr. 6'065.40
A, " del 1.6.95 fr. 5'864.--
Per un totale di fr. 23'029.40
Oltre agli interessi del 7%, a partire dalle date summenzionate.
L'istante non ha più riproposto in sede conclusionale la tesi secondo cui il riconoscimento di debito che precede sarebbe stato da lui sottoscritto in rappresentanza della __________, cosicché in definitiva - contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che ha invece concluso per ammetterne il benfondato - nemmeno vi sarebbe stata la necessità di passarla in rassegna.
L'istante, come detto, pretende di esser stato a suo tempo il rappresentante legale della __________ e di aver sottoscritto in tale veste il doc. I: dall'ispezione a RC si è tuttavia potuto evincere che egli non è mai stato un organo formale della stessa, mentre nemmeno è provato che egli ne fosse eventualmente stato l'amministratore di fatto, l'unico documento dal quale si potrebbe eventualmente ipotizzare tale sua posizione, ovvero il doc. J - il contratto di locazione della __________ (doc. A) e altri documenti agli atti (doc. B, C, F e G) recano per contro la firma rispettivamente sono intestati ad un tale __________ - non essendo in definitiva (ancora) sufficiente per creare in questa Camera il necessario convincimento. A prescindere da ciò, non è in ogni caso provato che egli nell'occasione abbia agito in rappresentanza della stessa e non invece a titolo personale: nel riconoscimento di debito qui in discussione non è infatti specificato che l'istante abbia agito a nome e per conto della società, quale suo rappresentante, in forza di una procura o quant'altro; tanto più che nemmeno in sede di rigetto in via provvisoria dell'opposizione il qui istante aveva preteso di aver agito in rappresentanza dell'anonima (cfr. verbale 11.2.1998 p. 1, inc. EF.97.00763 richiamato). In definitiva i (pochi) elementi interpretativi agli atti non permettono di concludere che egli abbia concretamente agito in rappresentanza della __________. Appare anzi verosimile che mediante i doc. I e K l'istante, a seguito del subingresso di __________ a __________, volesse personalmente garantire al proprietario dello stabile il pagamento degli arretrati e dei crediti futuri, così da non cagionargli alcun danno.
Quanto all'eccezione di compensazione fatta valere dall'istante in sede conclusionale, la stessa è stata giustamente disattesa dal Pretore: era infatti evidente che gli importi posti in compensazione, relativi a interventi di miglioria o ristrutturazione effettuati e pagati dalla __________, concernevano semmai quest'ultima e non invece il qui istante; per il resto si può tranquillamente rinviare alla sentenza di primo grado (p. 5 e seg.).
Ne discende l'accoglimento del gravame e la reiezione dell'azione di disconoscimento del debito.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 10 novembre 2000 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 30 ottobre 2000 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata:
L'istanza 23 aprile 1998 di __________ è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 1’000.- e le spese di fr. 860.-, da anticipare dall'istante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere al convenuto fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.--
b) spese fr. 50.--
Totale fr. 800.--
da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: __________;
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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