AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.221
Data decisione, Autorità: 25.06.2001, IICCA
Incarto n. 12.2000.00221
Lugano 25 giugno 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa OA.1995.1142 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 19 giugno 1995 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l'attore -in applicazione dell'art. 86 LEF- ha chiesto la condanna della convenuta alla rifusione di fr. 28'037.85 oltre interessi, importo che sostiene di aver pagato per evitare il pignoramento dei suoi beni;
domanda avversata dalla convenuta e che il pretore con sentenza 28 ottobre 2000 ha invece accolto;
appellante la convenuta, che con atto ricorsuale 22 novembre 2000 postula la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione della domanda;
mentre l'attore, con osservazioni 10 gennaio 2001, si oppone all'appello;
esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
A. Negli anni 1986 e 1987 la ditta __________ di __________ - specializzata nella fornitura e posa di umidificatori e caldaie- ha eseguito diversi lavori presso le case di abitazione di __________ a __________ e __________ (fornitura e posa di umidificatori d’aria a vapore e opere sanitarie nella prima, doc. C1; fornitura e posa impianto di riscaldamento nella seconda, doc. C2). In merito al costo di questi interventi, in particolare a quelli prestati nell’abitazione di __________, il committente sostiene aver ottenuto indicazioni dalla ditta appaltatrice circa una spesa complessiva di fr. 7'000.-, importo che egli avrebbe onorato mediante consegna di un apparecchio natel del valore di fr. 12'500.- ceduto per fr. 7'000.-, e di un generatore di corrente del valore di ca Lit. 1,5 Mio, il tutto a totale estinzione delle pretese della ditta __________ che ha accettato il pagamento in natura. Dal canto suo quest'ultima ha contestato di aver fornito una qualsiasi indicazione circa il costo dei suoi interventi come pure ha negato l'avvenuto pagamento di tutte le sue prestazioni. Tant’è che in data 25 maggio 1993 ha emesso la fattura n. __________ per le opere prestate nella casa di __________ per un totale di fr. 12'115.- (doc. C1) e la fattura n. 1378 per gli interventi eseguiti nella casa di __________ (doc. C2) dalla quale ha dedotto il valore dei beni conferitigli in natura dal committente, ovvero fr. 2'500.- per il natel e fr. 1'500.- per il generatore di corrente, con uno scoperto a suo favore di fr. 13'895.15. Stante il diniego di pagamento delle due fatture, il 9 novembre 1993 __________ ha fatto notificare a __________ il PE n. __________ dell’UE di Lugano per l’incasso di fr. 26’010.15 oltre interessi (doc. D), al quale questi ha interposto opposizione, rigettata in via provvisoria con sentenza 22 febbraio 1994 del Pretore del Distretto di Lugano (doc. G). Non avendo l'escusso proposto l'azione di disconoscimento del debito nei termini di legge, l'appaltatrice ha chiesto il proseguimento dell'esecuzione (doc. H). A questo punto, onde evitare il pignoramento dei suoi beni, __________ ha pagato il 20 giugno 1994 la somma richiesta di fr. 28'037.85 (doc. I).
B. Con petizione 19 giugno 1995, basata sull'art. 86 LEF, __________ ha quindi convenuto in giudizio __________ chiedendo la restituzione dell'importo di fr. 28'037.85, pagato al solo scopo di evitare il proseguimento dell'esecuzione e senza con ciò voler riconoscere nulla alla convenuta. L'attore sostiene infatti di aver pagato un indebito sia perché le prestazioni della convenuta erano già state interamente saldate, sia perché al momento della notifica del PE, avvenuta il 9 novembre 1993, un eventuale credito per prestazioni artigianali, quali quelle fornite dalla ditta __________ nelle case di __________ e __________, era comunque prescritto essendo i lavori terminati al più tardi nell'estate 1987. In merito alla fatturazione dell’intervento eseguito nella casa di __________ (sostituzione impianto di riscaldamento, doc. C2), l’attore ha inoltre eccepito la presenza di difetti nell’opera fornita contestando altresì l’ammontare dei prezzi e delle ore fatturate. Per contro, l’intervento eseguito nella casa di __________ (fornitura e posa umidificatori ad aria) non è stato contestato come pure non è stato contestato l’ammontare della relativa fattura (doc. C1). A questo proposito, poiché nell’ambito dell’allestimento della perizia giudiziaria l’attore ha sostenuto che i lavori eseguiti nella sua casa di __________ erano oggetto di un’altra procedura giudiziaria (inc. OA.1995.352), va rilevato che oggetto di quel contendere, deciso con sentenza 28 ottobre 2000, erano altri lavori (“fornitura e posa di un generatore di aria calda, un bruciatore, due serbatoi in plastica, due bacinelle in ferro” cfr. punto A sentenza pretorile), ragione per la quale i lavori oggetto della fattura doc. C1 e i relativi importi non risultano essere stati contestati.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria negando l'avvenuto pagamento delle sue prestazioni, peraltro mai contestate dal committente.
C. Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria, in particolare l’intervenuta prescrizione del suo credito da parte della convenuta.
D. Con sentenza 28 ottobre 2000 il pretore, accertata preliminarmente la tempestività dell'azione proposta sulla base dell'art. 86 LEF, ha concluso al suo accoglimento condannando la convenuta alla restituzione all'attore dell'importo di fr. 28'037.85. Il primo giudice, esaminati i principi di diritto relativi all'eccezione di prescrizione, ha concluso all'applicabilità del termine di cinque anni alle prestazioni della convenuta trattandosi di attività artigianali (art. 128 n. 3 CO). Accertato che i lavori sono terminati al più tardi il 30 settembre 1987, per cui al momento della notifica del PE (9 novembre 1993) il credito della convenuta era prescritto, il pretore ha ritenuto indebito il pagamento effettuato dall'attore il 20 giugno 1994.
E. Con tempestivo appello 22 novembre 2000 __________ chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia respinta, con protesta di spese e ripetibili. Contestato dall'appellante non è l'accertamento circa l'intervenuta prescrizione del suo credito, bensì il fatto per il pretore di aver dedotto da questa circostanza il pagamento di un indebito ai sensi dell'art. 86 LEF. A mente dell'appellante infatti, il pagamento di un debito prescritto non permette di ricorrere all'azione prevista dalla norma in esame.
F.Con osservazioni 10 gennaio 2001 l’attore postula la reiezione del gravame, eccependo preliminarmente la tardività della contestazione circa la proponibilità dell’azione di ripetizione di cui all’art. 86 LEF siccome sollevata per la prima volta in appello.
Considerando
in diritto:
Preliminarmente dev'essere chiarita l'irrilevanza dell'accennata osservazione del resistente. Non può infatti seriamente essere messo in dubbio che uno dei compiti primari del giudice è quello di verificare d'ufficio l'applicabilità del diritto e quindi, con riferimento al caso concreto, di accertare la proponibilità proprio dell'azione proposta in giudizio; e ciò quindi a prescindere dalla contestazione o no del presupposto controverso (Guldener M., Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1958, pag. 132).
Con l'azione di cui all'art. 86 LEF l'escusso chiede la restituzione di un debito inesistente che egli ha pagato al solo scopo di evitare il proseguimento dell'esecuzione (Bodmer, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 4 e 7 ad art. 86 LEF). L'art. 86 LEF offre infatti alla parte che ha pagato una somma di denaro al solo scopo di evitare le conseguenze negative di un'esecuzione, la possibilità di chiedere la restituzione della somma versata al preteso creditore, accertando così il merito della sua presunta situazione debitoria. Le condizioni per procedere in tal senso sono fondamentalmente due: che il credito non esista, o non sia mai esistito, rispettivamente non esista più, e che l'escusso non faccia capo a rimedi di diritto ordinari o straordinari, rispettivamente vi abbia fatto capo ma senza successo (Gilliéron, Commentaire à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, 1999, vol. 1, art. 86 LEF, n. 12 e 39). Scopo dell'azione resta quello di evitare che l'esecuzione sia soltanto conforme a quella stessa procedura, ma infondata nel merito (Gilliéron, op. cit., ibidem, n. 13 e 14). La norma prescrive che l'azione sia inoltrata entro il termine di un anno dal pagamento controverso, avvenuto in genere nella mani del creditore o dell'ufficio esecuzione e fallimenti, presupposto in concreto indubbiamente realizzato.
In merito all'onere della prova nell'ambito della stessa azione, spetta all'attore/debitore provare l'inesistenza del debito (art. 86 cpv. 3 LEF; Jäger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed, 1997, n. 8 ad art. 86 LEF; Gilliéron, n. 76 ad art. 86 LEF; DTF 119 II 305, 115 III 36). Inoltre, con particolare riferimento alla presente vertenza e peraltro in senso contrario a quanto ritenuto dal primo giudice, il solo fatto che al momento del pagamento il debito fosse prescritto, non basta per concludere alla sua inesistenza. Infatti, con la decorrenza del termine di prescrizione il credito non decade, ma sussiste quale obbligazione naturale (Schulin, Commentario basilese, 1996, n. 6 ad art. 63 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9 ed., 2000, § 4, n. 11; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band II, 7. ed., n. 3496), di modo che il suo soddisfacimento non può essere considerato pagamento di indebito ai sensi dell’art. 86 cpv. 1 LEF (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., 1997, § 20, n. 29; Bodmer, op.cit., n. 8 ad art. 86 LEF; Gilliéron, op.cit., n. 40 ad art. 86 LEF). Ne consegue la pertinenza della censura d'appello.
In questa sede l'attore ricorda di aver fondato la propria petizione non solo sull'intervenuta prescrizione del credito, ma anche perché il medesimo era stato integralmente estinto per compensazione e perché non tutti i lavori fatturati erano stati eseguiti, rispettivamente fra quelli eseguiti alcuni denotavano difetti (osservazioni, pag. 3). E' quindi necessario procedere alla verifica del merito dell'azione indipendentemente dall’intervenuta prescrizione del credito.
Richiamati gli addendi del credito della convenuta così come descritti sub A, si precisa anzitutto che la fatturazione delle opere prestate nella casa di __________ -come già detto- non è stata contestata. Per quanto concerne invece l’intervento eseguito nella casa di __________, l'attore non ha provato la pattuizione di una mercede a corpo. Infatti, il preteso accordo in merito a un costo complessivo delle prestazioni della convenuta in ragione di fr. 7'000.- non trova alcun riscontro nelle tavole processuali, ragione per la quale bisogna ritenere che nessuna mercede sia stata preventivamente stabilita (art. 374 CO); in altre parole, la convenuta era libera di quantificare le sue prestazioni secondo il tempo e il materiale utilizzato, così come ha fatto nel doc. C2. A proposito di questa fattura, il cui ammontare è stato contestato dal committente siccome eccessivo sia per quanto attiene alle ore fatturate, sia per il prezzo dei materiali, le risultanze peritali hanno effettivamente evidenziato una sopravvalutazione di fr. 1'100.- riguardo al tempo impiegato e relativamente al costo per la posa di una portina di ispezione di fatto mancante (perizia __________, pag. 3 e delucidazione scritta, pag. 2). Quest’importo, non giustificato, deve quindi essere dedotto dal totale fatturato.
Inoltre, avendo la convenuta implicitamente ammesso l’accordo sul parziale pagamento delle sue prestazioni mediante la consegna da parte dell’attore di un telefono cellulare e di un generatore di corrente, anche il valore di questi apparecchi deve essere dedotto dalla fattura n. 1378 (doc. C2). Essendo controverso il valore attribuito dalle parti all’apparecchio Natel A, occorre riferirsi alle risultanze della perizia giudiziaria dalle quali emerge che tale apparecchio, consegnato alla convenuta valeva nel 1987 (ossia al momento della consegna) fr. 5'000.- (cfr. referto ing. __________ 19 novembre 1999) e non soli fr. 2'500.- come riconosciuti dalla convenuta (cfr. doc. C2). Al proposito, contrariamente a quanto preteso dall’attore, non può essere presa in considerazione la deposizione del teste __________ che indicava un valore di circa fr. 6'000.-/7'000.- già per il fatto che la stima era esplicitamente riferita a un Natel d'altro tipo. Per quanto attiene invece al generatore di corrente, avendo la convenuta attribuito al medesimo lo stesso valore indicato dall’attore (Lit. 1,5 Mio, cfr. petizione, pto. 1 e doc. C2), quindi non essendovi contestazione sulla questione, l'accertamento peritale è irrilevante, ancorché più favorevole all'attore.
Contrariamente a quanto preteso dal committente, nessuna deduzione può invece essere riconosciuta per pretesi difetti dell'opera fornita. Infatti, a prescindere dall’assenza di qualsiasi accertamento della loro esistenza (comunque esclusa dalle risultanze peritali, oltre quanto già osservato al capoverso precedente: cfr. perizia __________, pag. 3 e 6), il committente non ha provato di aver tempestivamente notificato alla convenuta un qualsiasi difetto, e ciò in contrasto con quanto dispone l’’art. 367 cpv. 1 CO secondo il quale, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificarne lo stato e segnalarne i difetti all’appaltatore (DTF 118 II 147, 107 II 176). La mancata verifica o il mancato avviso all’appaltatore -in particolare escluso dai testi __________, __________ e __________ ai quali l'attore non ha mai espresso lamentele- equivalgono all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione dell’appaltatore dalla sua responsabilità; salvo evidentemente che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che l’appaltatore abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO), ciò che in concreto l'attore non ha preteso essere il caso. La mancata tempestiva notifica dei difetti comporta quindi la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO (DTF 64 II 257 e segg.; Gauch, Der Werkvertrag, 1996, n. 2160), tra i quali quello di pretendere una riduzione della mercede.
Avendo l’attore provato l’inesistenza del suo debito unicamente per la somma di fr. 3'600.- (fr. 1'100.- per maggior fatturazione relativamente alla casa __________ e fr. 2'500.- quale maggior valore dell’apparecchio Natel), quest’importo costituisce l'indebito ai sensi dell'art. 86 LEF che gli deve pertanto essere restituito. Il tasso d'interesse sulla somma da restituire e la data di partenza di tale computo sono quelli indicati dal primo giudice, in assenza di qualsiasi impugnativa, nemmeno a titolo subordinato.
Il giudizio sulla tassa di giustizia e sulle ripetibili segue la soccombenza (art. 148 CPC) che per entrambe le sedi giudiziarie deve essere suddivisa in ragione di 1/8 a carico della convenuta e 7/8 a carico dell'attore.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia
I. L'appello 22 novembre 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 28 ottobre 2000 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente:
Di conseguenza __________, è condannata a versare a __________, fr. 3'600.- oltre interessi del
5 % dal 20 giugno 1994.
II. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 850.--
b) spese Fr. 50.--
Totale Fr. 900.--
già anticipate dall'appellante, restano a suo carico per 1/8, mentre la rimanenza di 7/8 è posta a carico dell’attore, con l'obbligo per quest’ultimo di rifondere all’appellante l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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