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Numero d'incarto:
12.2000.24
Data decisione, Autorità:
16.02.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00024
Lugano
16 febbraio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 7
febbraio 2000, presentata nei confronti del Pretore del distretto di Lugano,
Sezione 5, avv. __________, da
rappr. dall'avv. __________
nell’ambito della causa a procedura sommaria -inc. no.
OS.1999.00015 di quella Pretura- da lui promossa con istanza (opposizione) 26
novembre 1999 nei confronti di
rappr. dall'avv. __________
con cui l'istante si è opposto al sequestro 19
novembre 1999 (inc. no. SP.99.00148);
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
considerato
in fatto e in
diritto
che
con istanza 26 novembre 1999 __________ si è opposto ai sensi dell'art. 278 LEF
al decreto di sequestro emanato dal Pretore il 19 novembre 1999 nei suoi
confronti su richiesta della __________ (inc. no. SP.99.00148): egli sostiene
di essere regolarmente domiciliato dal 1° dicembre 1999 nel Comune di _________
e che pertanto il sequestro in questione, fondato sulle cifre 1 e 2 dell'art.
271 LEF, non aveva più motivo d'essere;
che
nel corso dell'udienza di discussione del 7 febbraio 2000 l'opponente,
ritenendo che esistesse una grave prevenzione nei suoi confronti da parte del
giudice adito, ovvero del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, avv.
__________, che in particolare lo avrebbe accusato di prendere domicilio ove
più gli conveniva a dipendenza della cause pendenti in Pretura, ne ha chiesto
la ricusa;
che
all'udienza la sequestrante si è opposta a tale richiesta, escludendo che le
osservazioni del Pretore, oggettive e comprovate, potessero costituire un
indizio di prevenzione, giustificante la sua ricusa;
che,
in forza dell’art. 30 cpv. 1 CPC, competente a decidere le domande di ricusa
formulate nei confronti dei pretori è questa Camera civile del Tribunale di
appello;
che
in effetti questa competenza funzionale è data per legge indipendentemente dal
tipo di procedura adottata per la causa di merito, sia essa ordinaria
(appellabile o inappellabile), sommaria o altra (IICCA 26 maggio 1993 in
re B./C.B. SA, 24 maggio 1996 in re N./N., 21 maggio 1997 in re S. SA/P., 20
ottobre 1999 in re D./T. AG);
che
per l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia
un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave
inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro
caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che
le norme in oggetto concretizzano, a livello cantonale, le garanzie di un
giudice imparziale e indipendente contenute nell’art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1
CEDU;
che,
ritenuta l’importanza che l’imparzialità del giudice riveste in una società
democratica, l’interpretazione e l’applicazione di questo principio non devono
essere restrittive; d’altro canto però la ricusa porta in sé una certa
contraddizione tra il diritto ad un giudice imparziale da un lato e il diritto
al giudice istituito per legge dall’altro (DTF 115 Ia 175 e seg.) e di
conseguenza la ricusazione deve rimanere l’eccezione, dovendo essere ammessa
solo in presenza di seri motivi (DTF 105 Ia 163);
che
la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che
facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità: tali circostanze
possono risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da
considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi,
come ad esempio quando il giudice si sia già occupato della medesima causa o di
una causa connessa, in un altro stadio (DTF 115 Ia 180; 115 Ia 37; SJZ
1990 p. 588 e seg.);
che
in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che
il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso però le apparenze devono
fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il
sospetto di parzialità (DTF 115 Ia 175), e non è perciò lecito fondare
il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte;
che
per costante giurisprudenza non costituiscono quindi gravi ragioni, sufficienti
alla ricusa di un magistrato dell’ordine giudiziario, né semplici supposizioni
o illazioni di parzialità non confortate da elementi concreti (Rep. 1988
p. 368); né un generico timore di parzialità, fondato ad esempio sull’opinione
che il giudice si è fatto a proposito di una determinata questione, su sue precedenti
decisioni oppure, più in generale, sulla sua attività processuale, fatto salvo
il caso di grave e ripetuta colpa da parte sua (RDAT 1984 p. 58 e 59);
che,
ciò premesso, nel caso di specie non si ravvisano tutto sommato gli estremi per
poter ammettere una ricusa del Pretore;
che
è ben vero che il giudice si è lasciato andare ad un (comunque inopportuno)
apprezzamento critico nei confronti dell'opponente, allorché gli ha
rimproverato più o meno velatamente -i termini esatti utilizzati non sono noti-
di prendere domicilio dove più gli conveniva a dipendenza della cause pendenti
in Pretura rispettivamente di cambiare domicilio per pure esigenze di causa;
che
tuttavia non risulta -né l'opponente stesso lo pretende- che i termini e i toni
utilizzati dal Pretore siano stati particolarmente vivaci;
che
ad ogni buon conto, fosse anche stato il caso, va rilevato che, per costante
giurisprudenza, la circostanza per cui il giudice abbia formulato nei confronti
di una parte espressioni vivacemente critiche non basta ancora per ammettere un
caso di parzialità, che potrebbe dar luogo alla sua ricusazione (Cocchi/
Trezzini, CPC, N. 16 ad art. 27; IICCA 28 settembre 1995 in re
A./M.);
che
infine nemmeno il fatto che la discussione avvenuta tra l'opponente ed il
giudice durante l'udienza possa eventualmente essere stata "piuttosto
animata" -come asserito dall'opponente- modifica in alcun modo questo
stato di fatto, la scrivente Camera non essendo per altro a conoscenza degli
estremi di quella discussione rispettivamente dei termini usati dal Pretore
-che la sequestrante ha invero definito "pacati"- nell'occasione;
che
in tali circostanze l'apparenza di prevenzione da parte del giudice non è stata
dunque sufficientemente provata e l’istanza di ricusa deve pertanto essere
respinta con accollo all’opponente qui istante di tassa di giustizia, spese e
ripetibili (art. 148 CPC);
che
gli atti di causa vanno dunque ritornati al Pretore affinché continui senza
indugio nella procedura;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27
e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta
I. L’istanza di ricusa 7 febbraio 2000 di __________ è respinta.
§ Gli
atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.
II. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 100.- (con una tassa di
giustizia di fr. 80.- e con le spese di fr. 20.-), da anticiparsi dall’istante,
restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 100.- per
ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, con atti di ritorno.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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