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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.25
Data decisione, Autorità:
10.04.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00025
Lugano
10 aprile
2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare
nella procedura in materia di contratto di lavoro DI.99.228 della Pretura del distretto di Bellinzona,
promossa con istanza 23 settembre 1999 da
rappr. da Sindacato __________ a
contro
con cui l’istante
ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 14'923.58 oltre
interessi in conseguenza del contratto di lavoro, domanda ridotta a fr.
12'499.07 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata
dal convenuto, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con
sentenza 24 gennaio 2000 ha ammesso limitatamente a fr. 3'906.55 oltre
interessi;
Appellante
l'istante, che con atto di appello del 3 febbraio 2000 chiede la
riforma del
giudizio impugnato nel senso di ammettere l'istanza per fr.
12'499.07 oltre
interessi;
Gravame sul quale
il convenuto non si è espresso;
Considerato
in fatto ed in
diritto:
- Secondo
quanto narrato nell'istanza, __________ sarebbe stato assunto dal convenuto il
22 marzo 1999 per tempo indeterminato in qualità di installatore di impianti
sanitari, a norma del CCL di categoria cui il Consiglio federale avrebbe
conferito obbligatorietà generale.
Già a
partire dal mese di aprile il convenuto non avrebbe più corrisposto il salario
all'istante, e dal 4 maggio non gli sarebbe più stata data la possibilità di
lavorare, fino al 23 luglio 1999, data in cui il dipendente avrebbe
unilateralmente interrotto il rapporto contrattuale.
Rimarrebbero
dovuti i salari e le altre pretese pecuniarie per il periodo 1° aprile - 23
luglio 1999, dal che la richiesta di fr. 14'923.58 oltre interessi.
-
All'udienza di discussione del 25 ottobre 1999 il convenuto si è
opposto alle domande del dipendente, rilevando che il rapporto contrattuale
sarebbe stato sciolto durante il periodo di prova di 3 mesi: il lavoratore
avrebbe lasciato l'impiego il 14 aprile, comunicando la disdetta per telefono.
-
Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha constatato che nessuna delle parti avrebbe
saputo dimostrare la propria versione dei fatti, ragione per cui l'unica
soluzione possibile consisterebbe nell'ammissione del fatto che il rapporto di
lavoro è terminato consensualmente il 4 maggio 1999, data in cui l'istante ha
reso al convenuto le chiavi del magazzino, motivo per cui al dipendente
sarebbero dovuti fr. 3'906.65 oltre interessi.
Con
l'appello l'istante chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso
dell'ammissione delle sue domande per fr. 12'499.07 oltre interessi, mentre il
convenuto non ha presentato osservazioni all'appello.
- Dalle
frammentarie, e solo in parte comprovate affermazioni della parti, risulta che
il rapporto di lavoro è regolarmente iniziato il 22 febbraio 1999, proseguendo
almeno sino al 14 aprile.
Da quella
data, secondo il convenuto, l'istante avrebbe lasciato l'impiego, tesi che però
il Pretore ha ritenuto non comprovata. In effetti la deposizione __________ non
è decisiva sulla questione della cessazione del rapporto di lavoro, essendo
stata questa informazione riferita alla teste dal convenuto medesimo (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art 237, m. 1), ed inoltre va pur considerato che il convenuto ha in
definitiva accettato il giudizio pretorile che nega la circostanza.
- Il
prossimo termine determinante è quello del 4 maggio, data in cui l'istante ha
riconsegnato le chiavi del magazzino, circostanza comprovata dalla deposizione
__________, e a partire dalla quale, secondo le tesi dell'istante, il convenuto
non gli avrebbe più concesso la possibilità di lavorare.
Né
l'istruttoria, e neppure le stesse affermazioni dell'istante, hanno precisato
quali comportamenti avrebbero consentito al dipendente di ritenere che i il
datore non gli consentiva più di lavorare, essendo unicamente stato accertato
un lungo periodo di assenza (o comunque di difficile reperibilità) del datore
(deposizione __________).
D'altro
canto, la restituzione delle chiavi del magazzino da parte dell'istante
costituisce una concludente manifestazione di volontà da parte sua volta a
mettere fine al contratto di lavoro, ed inoltre -foss'anche vero quanto
asserito dal dipendente- si tratterebbe anche in questo caso di una circostanza
dalla quale il dipendente poteva e doveva dedurre che il suo rapporto di lavoro
non era destinato a proseguire dopo il periodo di prova, che giungeva a termine
il 22 maggio 1999 (cfr. doc. B).
Di
conseguenza, si può anche concordare sul fatto che in questa situazione, da
interpretare in favore della parte contrattuale più debole, la riconsegna delle
chiavi del magazzino non poteva ancora essere intesa -come ha fatto il Pretore-
come espressione della volontà di sciogliere immediatamente il rapporto di
lavoro (anche se il 7 maggio il sindacato si esprimeva già in termini di
"ex dipendente": doc. E), ma, nella per il dipendente migliore delle
ipotesi, ciò significa comunque che egli ha inteso disdire il contratto per il
prossimo termine utile, ossia per l'11 maggio 1999 (art. 76 cpv. 4 CCL). La
riconsegna delle chiavi è in effetti chiaramente incompatibile con l'asserita
situazione di chi si vuole prevalere della mora del datore nell'accettazione
della prestazione di lavoro, costituendo in ogni caso un atto che prelude alla
fine del rapporto, e non invece un comportamento teso ad assicurarne la
continuità oppure a richiedere al datore l'accettazione della prestazione di
lavoro.
- Ne
consegue che non possono essere tutelate le richieste dell'istante per il
periodo successivo all'11 maggio 1999, ragione per cui, in parziale riforma del
giudizio impugnato, per i 7 giorni lavorativi dal 1° fino all'11 di maggio
vanno riconosciute 59.5 ore, che aggiunte alle incontestate 169.5 ore del mese
di aprile danno un totale di 229 ore, ossia (a fr. 18.-- all'ora + 3% di
supplemento per giorni festivi e 8.3% di supplemento per vacanze) fr. 4'587.80
lordi.
Ne segue,
ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame.
Non si
prelevano tasse o spese.
Non si
attribuiscono ripetibili di appello e non si modifica l'ammontare di quelle di
prima sede, vista la preponderante soccombenza dell'istante ed appellante.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello
3 febbraio 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 24 gennaio 2000 della Pretura del distretto di
Bellinzona è riformata nel modo seguente:
- In
parziale accoglimento dell'istanza, __________, è condannato a pagare a
__________, fr. 4'587.80, al lordo degli oneri sociali, oltre interessi al 5%
dal 12 maggio 1999.
.
- e
- Invariati.
II. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura di appello. Non si attribuiscono
ripetibili.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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