AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.28
Data decisione, Autorità:
07.04.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00028
Lugano
7 aprile 2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.543
della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 22
giugno 1992 da
Eredi
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 29'181.30 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore e
l’iscrizione per tale importo di un’ipoteca legale definitiva sul fondo n.
__________ di __________;
Domande avversate dal convenuto, che in via riconvenzionale ha
chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 1'130.-- oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 21 gennaio 2000 ha condannato il convenuto
al pagamento di fr. 29'181.30 oltre interessi, negando tuttavia la richiesta
iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale, e ha altresì ammesso la
riconvenzionale;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 10 febbraio
2000 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 24 marzo 2000 chiede la
reiezione del gravame protestando spese e ripetibili;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto l’appello
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
in petizione ha affermato che il convenuto nel 1988 le avrebbe appaltato la
costruzione di una terrazza in cemento armato davanti alla casa di abitazione
di cui al di lui fondo n. __________ di __________.
Per
quell'opera e per i lavori supplementari commissionati in corso d'esecuzione,
l'attrice vanterebbe una pretesa per mercedi di fr. 79'181.30, pagata solo in
ragione di fr. 50'000.--, dal che, dopo la procedura di iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale, la presente azione per il saldo di fr. 29'181.30 oltre
interessi e la conferma in via definitiva del pegno immobiliare.
B. Il
convenuto si è opposto alla petizione adducendo la difettosità dell'opera,
anche dopo l'effettuazione di lavori di riparazione terminati nel maggio del
1989, e l'ingiustificato superamento del preventivo. Vi sarebbe in particolare
un residuo minor valore per difetti estetici e strutturali che supererebbe il
saldo di fr. 21'155.-- teoricamente dovuto all'appaltatrice.
C. Si
può prescindere dal riportare le argomentazioni delle parti relative alla
tempestività della domanda di iscrizione dell'ipoteca legale provvisoria e
quelle attinenti alla domanda riconvenzionale di fr. 1'130.-- oltre interessi,
avendo le parti accettato il giudizio pretorile su questi punti.
D. Il
Pretore, nel giudizio impugnato, posta l'esistenza tra le parti di un contratto
di appalto retto dalle norme SIA 118, ha accertato l'esistenza di almeno due
difetti dell'opera: il cattivo stato della superficie del pavimento e un giunto
di dilatazione non eseguito a regola d'arte, che staccandosi ha trascinato con
sé parti dell'opera e ha creato crepe nella casa e nella cantina.
Ciò
non osterebbe tuttavia all'accoglimento della richiesta mercede d'appaltatore,
ritenuta congrua dal perito giudiziario, dovendosi ammettere l'intervenuta
perenzione dei diritti del committente a seguito della tardività della notifica
dei difetti, noti dal settembre o dall'ottobre del 1989, e notificati solamente
in occasione dell'inoltro della risposta di causa, il 16 ottobre 1992.
E. Delle
argomentazioni dell'appellante -che chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso della reiezione della petizione- come pure di quelle della resistente
-che postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili- si dirà,
per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L'insorgenza di un credito per mercedi dell'attrice di fr. 29'181.30
oltre interessi è contestata dal qui ricorrente limitatamente all'importo di
fr. 8'026.30 (punto 7, pag. 6 e 7), ma le doglianze, peraltro al limite della
ricevibilità formale per carenza di motivazioni, risultano del tutto infondate.
Il
convenuto, infatti, si lamenta in primo luogo per la mancata esecuzione del
pergolato, il che è però del tutto inutile dal momento che egli stesso ammette
che la relativa spesa di fr. 2'000.-- non gli è stata fatturata (punto 7, prima
riga).
Infondata,
in assenza di migliori censure, deve essere considerata pure la generica
contestazione riguardante l'asserito maggior costo delle opere da fabbro,
risultando lo stesso soprattutto dal fatto che il convenuto, quale prestazione
supplementare ne ha richiesto la zincatura del costo di fr. 3'185.--, e solo in
minima parte dal fatto che l'opera, preventivata in 28 ml circa, è risultata
poi essere di 33,40 ml (cfr. i doc. 12 e 19).
Per
quanto riguarda le prestazioni di capomastro vere e proprie, il loro maggior
costo è stato dovuto al maggiore onere per le opere di scavo, mentre del tutto
inconferente è la questione delle riparazioni successivamente eseguite
dall'attrice, invocata a torto dall'appellante.
Di
conseguenza, stante anche la predetta richiesta di prestazioni supplementari,
merita ampia conferma l'accertamento del giudizio impugnato al riguardo della
congruità della mercede richiesta, per il motivo che la misura del superamento
del preventivo rientra nei limiti dell'accettabile ed inoltre, secondo gli
incontestati accertamenti peritali, per il motivo che l'importo fatturato
corrisponde all'effettivo onere per la fornitura di lavoro e materiale
sopportato dall'appaltatrice.
- Stabilito l'ammontare del credito dell'appaltatrice, l'appellante
censura il giudizio pretorile laddove ha ritenuto che non vi sia stata una
tempestiva notifica dei difetti.
2.1 Imprecisa
è in proposito l'argomentazione giuridica di carattere generale, secondo cui il
giudice non potrebbe ritenere la tardività della notifica dei difetti qualora
l'argomento non sia stato espressamente sollevato dal committente.
E'
in primo luogo pacifico che il committente è gravato dell'onere della prova
della tempestiva notifica dei difetti (DTF 118 II 147, 107 II 176),
dovendo egli dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come
e a chi ne ha comunicato l’esistenza.
Da
ciò consegue che qualora sia accertata proceduralmente l’intempestività della
notifica il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo, per effetto
dell'applicazione d'ufficio del diritto federale, nemmeno nel caso in cui
l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF 6 luglio 1990 in re
A./L., consid. 3 e riferimenti, in: Rep. 1991, pag. 375; Gauch,
Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 2174).
Occorre
pertanto distinguere: non è vero che il giudice procede o deve procedere
d'ufficio alla verifica della tempestività della notifica dei difetti (Rep.
citato, pag. 374), mentre è vero che il giudice è d'ufficio tenuto a trarre le
debite conseguenze dal fatto che -anche in assenza di corrispondenti censure
dell'appaltatore- il committente non è riuscito a fornire la prova che gli
incombe della tempestività della notifica.
La
questione, come si vedrà, non riveste tuttavia importanza decisiva nella
fattispecie.
2.2 Quo
ai difetti della superficie della terrazza, il Pretore stesso ha infatti
accertato che nel maggio del 1989 a seguito di reclamazioni del convenuto la
ditta attrice ha rifatto il betoncino della terrazza.
Queste
prime reclamazioni (cfr. doc. 2), che hanno condotto al rifacimento del
betoncino (deposizione __________), erano di sicuro tempestive ai sensi degli
art. 172 e 173 cpv. 1 della norma SIA 118, visto che l'opera era stata da poco
compiuta e che addirittura l'attrice si era prevalsa dei lavori compiuti in
quell'epoca (maggio 1989) per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca legale degli
artigiani.
Qualora
dopo un intervento di riparazione, come sicuramente è stato il rifacimento del
betoncino per la superficie della terrazza, l'opera rimanga difettosa, non si
esige dal committente una nuova formale (e tempestiva) notifica dei difetti,
dovendosi piuttosto ammettere che vi sia inadempienza dell'appaltatore al
proprio dovere di riparare gratuitamente l'opera.
Per
quanto riguarda invece le crepe causate dal giunto di dilatazione, invano si
ricercherebbe in atti una loro notifica precedente la data della risposta di
causa, prova ne è il fatto che in quell'allegato (ad 4, pag. 5) nemmeno si
afferma che il difetto sarebbe mai stato notificato.
L'appellante,
invocando le foto di cui al doc. 23, afferma ora che le crepe sarebbero
comparse nell'aprile del 1992 (appello, punto 4, pag. 5), il che non può essere
vero per il semplice motivo che tali foto testimoniano di una situazione di una
certa gravità, che di sicuro non si è venuta a creare dalla sera alla mattina,
ma che al contrario si è creata con il tempo, e che con ragionevole certezza
doveva essere avvertibile in uno stadio meno avanzato ben prima dell'epoca
delle fotografie in questione.
Si
ha pertanto una situazione in cui il committente negli allegati introduttivi
nemmeno ha allegato con la dovuta chiarezza le circostanze di tempo in cui il
difetto si sarebbe manifestato e quelle da cui andrebbe dedotta la tempestività
della notifica dei difetti, peraltro mai avvenuta.
In
tali circostanze bene ha fatto il Pretore a ritenere proceduralmente accertata
la mancanza di una tempestiva notifica di tale difetto ai sensi dell'art. 179
cpv. 2 della norma SIA 118, e a negare al committente l'invocato diritto alla
garanzia, non potendosi neppure considerare ammessa proceduralmente
dall'appaltatrice l'affermazione fatta in risposta dal committente
dell'avvenuta notifica del difetto, non esistendo l'obbligo dell'attore alla
presentazione della replica e non potendosi dedurre da tale omissione
l'ammissione di quanto affermato in risposta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
ad art 175, m. 2 e 3).
- Conseguentemente la richiesta di fr. 5'000.-- per la sistemazione
delle crepe va disattesa per il motivo dell'intempestiva notifica del difetto
in questione, mentre, secondo le indicazioni della perizia giudiziaria (pag.
7), va accolta quella di fr. 10'000.-- per la sistemazione della superficie
della terrazza, riducendo in eguale proporzione il credito dell'appaltatrice.
L'appellante
richiede poi anche un non precisato importo compreso tra fr. 15'000.-- e fr.
30'000.-- per lo svolgimento di indagini geotecniche volte a stabilire il reale
grado di stabilità della terrazza, ma anche questa richiesta è destinata
all'insuccesso, essendo stata formulata per la prima volta solo con le
conclusioni, e perciò tardivamente. Vi è inoltre motivo di dubitare della reale
necessità dell'esecuzione di tali onerose indagini al riguardo della terrazza,
avendo il perito affermato nel 1996 che esse sarebbero servite a stabilire
"se esiste un pericolo imminente e concreto che la stessa abbia a
crollare", questione cui, a circa 12 anni dall'esecuzione dell'opera e a 4
dal responso del perito, ha già dato risposta il trascorrere del tempo.
Ne
segue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame.
Tassa
di giustizia spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle
parti (art. 148 CPC), ritenuto che la soccombenza dell'attrice nella procedura
di prima sede per un terzo del credito dedotto in causa e sulla richiesta di
iscrizione dell'ipoteca legale definitiva giustifica di ritenere le parti
egualmente soccombenti. Per la procedura di appello il convenuto soccombe
invece in ragione di 2/3.
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
10 febbraio 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 gennaio 2000 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2, è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta e di conseguenza:
1.1 Invariato.
1.2 __________,
è condannato a versare alla ditta __________, fr. 19'181.30 oltre interessi al
5% dal 17 luglio 1989.
-
La
tassa di giustizia dell'azione principale di fr. 1'400.-- e le spese, comprese
quelle peritali, sono a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
e 4. Invariati.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 850.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 2/3, mentre che per 1/3
sono a carico dell'attrice, cui il convenuto rifonderà fr. 350.-- per parte di
ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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