Appeal partly granted on costs after withdrawal of action

12.2000.29Altro tribunale12 apr 2000Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The defendants appealed only the first-instance allocation of costs and party indemnity after the plaintiffs withdrew a contractual damages action. The appellate court held that the plaintiffs were clearly the losing party and therefore had to bear costs and compensate the defendants. It accepted, however, that the first-instance indemnity had been set too low and recalculated it under the tariff rules, raising it to CHF 3,430. The appeal was thus partially upheld. The appellate costs were then apportioned mainly against the plaintiffs, who also had to pay CHF 200 in appeal indemnity.

Massima Omnilex

Art. 77 CPC; Art. 11 TOA; costs after withdrawal of action and calculation of party indemnity: where the plaintiff withdraws the action, soccombenza is determined solely by the withdrawal and not by the reasons prompting it; the withdrawing party must in principle bear costs and pay indemnity to the opponent. In assessing party indemnity, the court may combine ad valorem and hourly criteria under the tariff when the proceedings end prematurely; it may reduce manifestly excessive time claims and fix the reasonable time required by a diligent lawyer. Appeal costs are apportioned according to relative loss, taking account of any unjustified opposition to the appeal (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2000.29

Data decisione, Autorità: 12.04.2000, IICCA

Incarto n. 12.2000.00029

Lugano 12 aprile 2000/rf

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.99.186 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 12 marzo 1999 da



(rappr. dallo studio legale __________)

contro



(rappr. dall'avv. __________)

con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 42'499.20 oltre accessori, causa stralciata dai ruoli con decreto 4 febbraio 2000 a seguito della desistenza degli attori;

Appellanti i convenuti in materia di spese e ripetibili, gravame cui gli attori si oppongono;

Letti ed esaminati gli atti,

Ritenuto

in fatto:

che con la petizione gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 42'499.20 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno contrattuale;

che i convenuti con risposta 11 giugno 1999 si sono opposti alla petizione;

che gli attori hanno dichiarato di recedere dalla petizione, ragione per cui il Pretore con decreto del 4 febbraio 2000 ha stralciato la causa dai ruoli, gravando gli attori della tassa di giustizia di fr. 400.-- e di complessivi fr. 600.-- per ripetibili;

che i convenuti con l'appello chiedono l'aumento ad almeno fr. 4'000.-- dell'indennità ripetibile;

che gli attori con osservazioni del 16 marzo 2000 si oppongono al gravame;

Considerato

in diritto:

che a questo stadio della causa è del tutto pacifica la soccombenza degli attori quo all’azione da loro incoata, e conseguentemente risulta indiscutibile il loro obbligo alla corresponsione di adeguate ripetibili (art. 77 cpv. 2 e 3 CPC; Cocchi e Trezzini, CPC-TI, ad art. 77 m. 1 e 3);

che il motivo di opportunità che spinge la parte procedente al ritiro dell’azione è infatti ininfluente ai fini della determinazione della sua soccombenza, che va stabilita sulla sola base del prefato art. 77 CPC;

che a giusta ragione, stante la prematura cessazione della lite a seguito della desistenza degli attori, gli appellanti, in applicazione dell’art. 11 TOA, invocano l'applicazione di entrambi i criteri di cui agli art. 9 e 10 TOA, ossia l’applicazione della nota formula con cui l’onorario ad valorem viene mediato con quello ad horam (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 77, m. 9);

che le ripetibili che avrebbero dovuto essere accordate ai convenuti se la reiezione della petizione fosse avvenuta con una sentenza sul merito sarebbero state comprese tra fr. 3'400.-- e fr. 6’375.-- (art. 9 TOA);

che la causa, nonostante le allegazioni dei convenuti, si presenta di difficoltà media;

che la retribuzione ad valorem, per la causa completa, può pertanto essere determinata nell'11,5% del valore litigioso, ossia in fr. 4'900.--;

che gli appellanti adducono un dispendio di tempo di 26 ore e 25' a fr. 220.-- all'ora per un totale di fr. 5'811.65, oltre a fr. 631.30 di spese vive;

che tale conteggio non è condivisibile, includendo a prima vista svariate prestazioni esulanti dalla conduzione del processo;

che sulla base degli atti l'onere di tempo necessario ad un legale mediamente diligente per l'allestimento della risposta e della duplica, oltre che delle brevi comunicazioni inviate alla Pretura il 26 e 29 marzo, 1° aprile, 13 dicembre 1999 e 14 gennaio 2000 può essere stimato in complessive 12 ore;

che all’importanza e alla complessità della causa può essere ritenuta consona la retribuzione oraria di fr. 220.--/h richiesta dagli appellanti;

che l’onorario calcolato solo sulla base del dispendio di tempo sarebbe pertanto di fr. 2’640.--;

che l’applicazione dell’art. 11 TOA conduce su queste basi ad un importo per ripetibili di fr. 3’430.--;

che l’appello è di conseguenza parzialmente accolto ai sensi dei considerandi che precedono, avendo il Pretore attribuito un'indennità ripetibile manifestamente insufficiente;

che le spese e le ripetibili di questa procedura seguono la soccombenza delle parti, con preponderanza di quella degli attori, indebitamente oppostisi al gravame (art. 148 CPC);

Per i quali motivi

visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 8 febbraio 2000 di __________ e __________ è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 del decreto 4 febbraio 2000 del Pretore di Lugano, sezione 2, viene così riformato:

  1. La tasse di giudizio e le spese in complessivi fr. 400.-- sono a carico degli attori, i quali rifonderanno alle parti convenute complessivi fr. 3’430.-- per ripetibili.

II. Gli oneri della procedura d’appello consistenti nella tassa di giustizia di fr. 80.-- e nelle spese di fr. 20.-- (totale fr. 100.-), già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico per 1/4 e per 3/4 sono a carico degli attori, che rifonderanno ai convenuti complessivi fr. 200.-- per parte di ripetibili di appello.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

civil procedurecostsparty indemnitywithdrawal of actiontariffappealsoccombenza

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the plaintiffs, after withdrawing the action, must bear costs and pay adequate party indemnity.

Decisione estratta

Yes. Their withdrawal meant they lost the action, so they had to bear the court costs and compensate the defendants.

Motivazione estratta

Soccombenza was undisputed after the withdrawal; under Art. 77 CPC the motive for withdrawing is irrelevant to the allocation of defeat and resulting indemnity.

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance party indemnity had to be increased under the tariff rules.

Decisione estratta

Yes, in part. The first-instance indemnity was manifestly insufficient and had to be increased to CHF 3,430.

Motivazione estratta

Because the case ended prematurely by withdrawal, both ad valorem and hourly criteria under the tariff applied. The court accepted a medium-difficulty case, an ad valorem fee of CHF 4,900 and a reasonable time expenditure of 12 hours at CHF 220, leading to CHF 3,430 under Art. 11 TOA.

Questione giuridica chiave

How should the costs of the appeal be allocated?

Decisione estratta

The appeal costs were allocated mostly to the plaintiffs, with one quarter borne by the appellants and three quarters by the respondents; the respondents also had to pay CHF 200 in appeal indemnity.

Motivazione estratta

Costs followed the parties' relative loss in the appeal, with the plaintiffs mainly unsuccessful because they had opposed the appeal without justification.

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