AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.30
Data decisione, Autorità:
25.02.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00030
Rinvio TF
Lugano
25 febbraio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.80 della Pretura del
distretto di Bellinzona, promossa con petizione 13 novembre 1995 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
506’155.50 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno contrattuale,
domanda ridotta in corso di causa a fr. 206’562.10 oltre interessi;
Domanda avversata
dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che in via riconvenzionale
ha chiesto la condanna degli attori al pagamento di fr. 257’034.20 oltre
interessi, domanda ridotta a fr. 168’548.15 oltre interessi in corso di causa;
Il Pretore
con sentenza 20 aprile 1999 ha accolto la petizione per fr. 15’973.15 oltre
interessi e respinto la riconvenzionale;
In cui la
scrivente Camera, accogliendo parzialmente l'appello 11 maggio 1999 del
convenuto, ha ridotto il credito degli attori a fr. 14'399.25 oltre interessi;
Giudizio annullato
dalla I Corte Civile del Tribunale federale in accoglimento del ricorso
di diritto pubblico
del resistente;
Ritenuto
in fatto:
A. Le parti, gli attori quali committenti e il convenuto quale
appaltatore, sono state legate da un contratto d’appalto sottoscritto nel 1994,
in virtù del quale il convenuto quale imprenditore generale si impegnava ad
edificare una casa d’abitazione unifamiliare sul fondo n. __________ di
__________ contro una mercede di fr. 540’000.--, comprensiva del prezzo del
fondo in questione (doc. A).
B. Secondo quanto affermato in petizione, il convenuto avrebbe preteso
il pagamento di consistenti acconti ma avrebbe ritardato il compimento dei
lavori, che non sarebbero stati portati a termine entro i termini stabiliti,
così da costringere i committenti a recedere dal contratto ai sensi dell’art.
366 CO.
Stante
l’inadempienza del convenuto, ne conseguirebbe il diritto per i procedenti di
ottenere la restituzione dei fr. 340’000.-- già versati e il risarcimento di
numerose posizioni di danno verificatesi a seguito dell’atteggiamento anticontrattuale
dell’imprenditore, il tutto per fr. 506’155.50 oltre interessi.
C. Il convenuto ha ammesso un certo rallentamento dei lavori, dovuto a
suoi problemi di liquidità, ma ha attribuito i ritardi anche all’atteggiamento
dei committenti, indecisi nelle scelte dei materiali e dei dettagli
costruttivi.
Il
termine di consegna del 14 giugno 1995 non sarebbe stato rispettato, ma la
costruzione al momento del recesso contrattuale era pressoché terminata e gli
attori sarebbero receduti dal contratto senza prima assegnare al convenuto un
termine ultimo per la completazione dell’opera, sicché la loro decisione
sarebbe in definitiva ingiustificata, e tornerebbe applicabile l’art. 377 CO.
Nulla
sarebbe perciò dovuto per le contestate poste del preteso danno, mentre sarebbe
il convenuto ad essere creditore degli attori della mercede contrattuale
residua dopo deduzione delle opere non eseguite, ossia di fr. 257’034.20 oltre
interessi, importo oggetto della domanda riconvenzionale.
D. Gli
attori si sono opposti alla riconvenzionale, ribadendo la responsabilità del
convenuto per lo scioglimento anticipato dal contratto, visto in particolare
che il termine di consegna previsto dal contratto sarebbe stato fisso e
definitivo.
E. In corso di causa gli attori hanno ridotto la propria domanda a fr.
206’562.10 oltre interessi, mentre il convenuto ha limitato la propria a fr.
168’548.15 oltre interessi, ferme restando le rispettive tesi circa
l’inadempienza della controparte.
F. Il
Pretore nel giudizio qui impugnato, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO, ha rilevato
l’inapplicabilità alla specie dell’art. 366 CO, a torto invocato dagli attori,
che si attaglierebbe al recesso per mora dell’appaltatore pronunciato prima del
termine di consegna, e non, come nella specie, dopo di esso.
Sarebbero
invece applicabili gli art. 102 e segg. CO, laddove tuttavia per l’atteggiamento
del convenuto non vi sarebbe stata necessità di fissargli un termine ultimo per
l’adempimento del contratto, così che il recesso pronunciato dagli attori
sarebbe in definitiva giustificato dall’inadempienza dell’appaltatore. Di
conseguenza, il conteggio delle rispettive posizioni di dare e avere dovrebbe
tenere conto di una mercede globale di fr. 571’481.45, dalla quale andrebbe
dedotto il valore delle opere non eseguite di fr. 217’588.05, così che al
convenuto spetterebbero fr. 353’893.40.
Stante
il pagamento di acconti per complessivi fr. 369’619.15, il convenuto dovrebbe
restituire il maggiore pagamento di fr. 15’725.75 e risarcire un danno di fr.
247.40 relativo ad inserzioni effettuate dagli attori per la ricerca di un
appartamento, mentre tutte le altre loro pretese risarcitorie e la domanda riconvenzionale
sono state respinte.
G. Con l’appello il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza
pretorile nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale
per fr. 155’600.75 oltre interessi.
Pur
dovendosi sostanzialmente concordare con l’esposizione giuridica del giudizio
impugnato, il Pretore si sarebbe a torto dipartito dall’accordo raggiunto dalle
parti il 30 marzo 1995 (doc. C/25) che prevedeva un credito in favore dell’appaltatore
di fr. 373’436.20. Deducendo da questo importo i fr. 217’588.05 per le opere
non eseguite e i fr. 247.40 per i danni contrattuali ritenuti dal primo giudice
rimarrebbe un saldo in suo favore di fr. 155’600.75, che gli dovrebbe essere
attribuito in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale.
Inoltre,
il Pretore avrebbe attribuito agli attori più di quanto da loro richiesto,
computando in loro favore pagamenti per fr. 70’000.-- per il terreno e fr.
369’619.15 sulla mercede d'appaltatore, quando essi avrebbero invece sostenuto
il pagamento di soli complessivi fr. 340’000.--, senza oltretutto dimostrare
l’avvenuto effettivo pagamento di una quota di fr. 100’000.--.
H. Nel proprio giudizio dell'8 luglio 1999 questa Camera ha
sostanzialmente confermato il giudizio pretorile, respingendo la tesi secondo
cui all'appaltatore spetterebbe un credito in virtù della convenzione 30 marzo
1995, in realtà inefficace, come pure quella della violazione dell'art. 86 CPC
e quella del mancato versamento del secondo acconto di fr. 100'000.--, e
accogliendo unicamente la censura relativa all'acconto del 18/21 marzo 1994,
che sarebbe stato di fr. 170'000.-- e non dei fr. 171'573.90 computati dal
Pretore.
I. Il
Tribunale federale -impregiudicata evidentemente la questione della corretta
applicazione del diritto federale, non esaminata nel contesto del ricorso di
diritto pubblico- ha stabilito che la corte cantonale non sarebbe incorsa in
arbitrio considerando decaduta la convenzione 30 marzo 1995 per effetto del
mancato compimento dell'opera entro il 14 giugno 1995, e neppure ritenendo proceduralmente
ammesso l'effettivo pagamento da parte dei committenti del secondo acconto di
fr. 100'000.--.
Il
conteggio dei pagamenti eseguiti sarebbe insostenibile per il diverso motivo
del computo nella mercede anche dei fr. 70'000.-- pagati per il terreno, dal
che l'annullamento della sentenza impugnata.
Considerato
in diritto:
-
L’annullamento della sentenza 8 luglio 1999 di questa Camera impone
di riproporne i considerandi nella misura in cui essi non sono risultati
inficiati da arbitrario nella valutazione dei fatti, ossia dall'errore
consistente nel computo nella mercede d'appaltatore anche dei fr. 70'000.--
pagati per il diverso motivo dell'acquisizione del sedime.
-
Le valutazioni che hanno condotto a ritenere l'inefficacia della
convenzione 30 marzo 1995 non sono state ritenute arbitrarie.
Di
conseguenza può essere riconfermato che i conteggi dell'appellante sono viziati
dal fatto che egli vi pone a base l’importo di fr. 373’436.20, che egli
considera il proprio credito residuo per il motivo che esso risulta da detta
convenzione (doc. C, punto 2.4, pag. 2).
Tale
accordo si fondava infatti sulle premesse della persistenza del contratto di
appalto (punto 2, pag. 1) e della consegna dell’opera terminata al 14 giugno
1995 (punto 2.3, pag. 2), non realizzatesi, ed è pertanto definitivamente
superato -divenendo così lettera morta- dal successivo recesso del contratto
attribuibile ad inadempienza del convenuto, circostanza che egli neppure tenta
di contestare, prova ne è il fatto che egli afferma di aderire
“sostanzialmente” al diritto di cui al giudizio impugnato (punto 2, pag. 2), e
che -a riprova della propria inadempienza- accetta di accollarsi la posizione
di danno di fr. 247.40 addebitatagli dal Pretore.
Tanto
basta, in assenza di migliori argomentazioni, a determinare la reiezione
dell’argomentazione principale dell’appellante.
- Deve per contro essere rettificato, tenuto conto delle indicazioni
del giudizio dell'Alta Corte, il computo delle rispettive posizioni di dare e
avere.
2.1 Va
innanzitutto ribadita la mancanza di fondamento della tesi secondo cui non
sarebbe stato versato il secondo acconto di fr. 100’000.--, non fosse altro che
perché -fatto salvo l’ultimo pagamento dei fr. 28’045.25 previsti dalla
convenzione doc. C- il convenuto nei propri allegati introduttivi (risposta, ad
5, pag. 4-6; duplica, ad 5, pag. 4) ha omesso di contestare la precisa
affermazione degli attori dell’avvenuto pagamento di acconti per fr. 340’000.--
(petizione, punto 5, pag. 3; replica, punto 5, pag. 4).
2.2 Fondata
appare invece la censura relativa all’acconto versato il 18-21 marzo 1994 dai
committenti, che è di fr. 170’000.-- (doc. BB in alto e doc. CC) e non di fr.
171’573.90, importo che figura sull’ordine di pagamento postale doc. BB ma in
cui la differenza di fr. 1’573.90 è verosimilmente dovuta ad altri pagamenti,
non eruibili dalla lista dei destinatari, che non è stata riprodotta per
intero.
2.3 Inoltre
va evidentemente protetta la censura concernente il duplice computo
dell’importo di fr. 70'000.-- relativo al prezzo del terreno, dedotto una prima
volta dall'ipotetico credito globale dell'appaltatore (sceso perciò da fr.
540'000.-- a fr. 470'000.--, e poi risalito a fr. 571'481.45, secondo le
risultanze peritali, a causa dei costi di opere supplementari), e dedotto una
seconda volta per effetto del computo di tutti i fr. 340'000.-- di acconti
pagati dai committenti (ivi compresi perciò anche i fr. 70'000.-- relativi al
prezzo del terreno).
Ne
consegue che il credito dell'appaltatrice va aumentato di fr. 70'000.--.
Ne
segue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame nel
senso che alla parte convenuta spettano fr. 71’573.90 oltre interessi in più di
quanto computato il Pretore, il che comporta la riforma del giudizio impugnato
nel senso della reiezione della petizione e del parziale accoglimento della riconvenzionale
per fr. 55'600.75 oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 1996, data della domanda
riconvenzionale, non risultando in atti una pregressa messa in mora per il
saldo della mercede.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle
parti, ritenuto tuttavia che agli attori, che non hanno presentato osservazioni
al gravame, non si attribuiscono ripetibili di appello per la parte di credito
in cui non sono soccombenti, mentre ne devono all'appellante per quella parte
che li vede soccombere.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
11 maggio 1999 della Massa fallimentare __________, è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 20 aprile 1999 della Pretura del distretto di
Bellinzona è riformata nel modo seguente:
-
La
petizione è respinta.
-
La tassa di
giustizia di fr. 3'000.-- e le spese di fr. 2'150.--, da anticipare dagli
attori, restano a loro carico, con l'obbligo di rifondere alla parte convenuta
fr. 21'000.-- per ripetibili.
-
La
domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.
__________ e
__________, sono condannati in solido a pagare a __________, ora massa
fallimentare, fr. 55'600.75 oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 1996.
- La tassa di
giustizia dell'azione riconvenzionale di fr. 1'800.-- e le spese di fr.
2'150.--, da anticipare dall'attore, riconvenzionale, restano a suo carico per
4/5 e per 1/5 sono a carico dei convenuti in solido, ai quali l'attore riconvenzionale
rifonderà complessivi fr. 8'000.-- per parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 2’000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 10/17 mentre che per 7/17
sono a carico degli attori in solido, i quali, sempre in solido, rifonderanno
all'appellante complessivi fr. 3'000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster