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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.35
Data decisione, Autorità:
20.04.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00035
Lugano
20 aprile
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.69 della Pretura del
distretto di Riviera, promossa con petizione 24 dicembre 1997 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'474.75
oltre interessi a titolo di prezzo di vendita;
Domanda
ammessa dalla convenuta limitatamente a fr. 974.75 oltre interessi e
integralmente accolta dal Pretore con sentenza 24 gennaio 2000;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 14 febbraio 2000 postula la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 30 marzo 2000 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere
accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
afferma di avere fornito alla convenuta nel 1996 il materiale necessario
all'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione del tetto delle officine
__________ a __________, opera contestata dal committente, che avrebbe
sostenuto il verificarsi di infiltrazioni d'acqua.
Le parti
qui in causa il 17 luglio 1997 avrebbero pertanto deciso di suddividere i costi
del rifacimento dell'opera in parti uguali, laddove la quota a carico
dell'attrice sarebbe stata compensata con il credito relativo alla precedente
fornitura dei materiali, e al rifacimento si sarebbe proceduto con nuovi
materiali, sempre forniti dall'attrice.
La
convenuta avrebbe però rifatto l'opera con materiale differente da quello
dell'attrice, il che renderebbe caduco l'accordo, con il che la convenuta sarebbe
tuttora debitrice del prezzo dei materiali forniti, per complessivi fr.
9'474.75 oltre interessi.
B. Nella risposta del 13 marzo 1998 la convenuta ha precisato che
l'attrice l'avrebbe costantemente assistita sul cantiere di __________, ed anzi
il signor __________ avrebbe in pratica diretto il lavoro degli operai della
convenuta, ragione per cui sarebbe data la responsabilità di entrambe le parti
per i difetti dell'opera.
Vista
l'inefficacia dell'assistenza fornita dall'attrice, la convenuta, con l'accordo
del proprietario, del progettista e della direzione lavori, avrebbe deciso il
rifacimento dell'opera in __________ invece che con i prodotti dell'attrice.
Ciò nonostante, non sarebbe condivisibile la tesi avversaria secondo cui
l'utilizzo di altri materiali comporterebbe la caducità dell'accordo 17 luglio
1997, non avendo la modifica comportato pregiudizio alcuno per l'attrice, ma
semmai dei vantaggi in forma di un minor costo dell'operazione.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha ritenuto che
tra le parti si sarebbe all'inizio perfezionato un contratto di compravendita
relativo ai materiali d'isolazione forniti, mentre l'intervento del signor
__________ in qualità di consulente non rivestirebbe carattere contrattuale.
Quanto
all'accordo del 17 luglio 1997, l'istruttoria avrebbe evidenziato che esso non
ebbe in pratica seguito alcuno, visto che dopo lo sgombero della ghiaia e la
pulizia del manto esistente (punto 1 dell'accordo), il risanamento dell'opera sarebbe
avvenuto in maniera del tutto differente da quella prevista. Essendo perciò
detto accordo inefficace, la convenuta sarebbe tuttora debitrice del prezzo dei
materiali forniti, dal che l'accoglimento della petizione.
D. Con
l'appello del 14 febbraio 2000 la convenuta postula la riforma del querelato
giudizio nel senso della reiezione della petizione.
Il
Pretore avrebbe disatteso la portata dell'accordo del 17 luglio 1997, che non
avrebbe costituito solo l'indicazione delle modalità di esecuzione dei lavori
di risanamento, ma avrebbe inteso risolvere il contenzioso sorto tra le parti,
visto che l'attrice manifestamente si assumeva delle responsabilità a seguito
dell'intervento in cantiere del signor __________. Sarebbe perciò iniquo
sancirne la caducità per il motivo che ragioni pratiche hanno suggerito di
procedere in maniera differente ai lavori di rifacimento.
E. Delle osservazioni 30 marzo 2000 dell'attrice, che postulata la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Contrariamente a quanto apprezzato dal Pretore, l'intervento di
__________ sul cantiere delle officine __________ a __________ per assistere i
dipendenti della ditta convenuta, poco cogniti delle modalità di posa del
materiale fornito dall'attrice, ha con ogni probabilità rivestito carattere
contrattuale nonostante la sua asserita gratuità -sarebbe ipotizzabile un
contratto misto di fornitura e di consulenza-, tanto da indurre l'attrice -il
che è decisivo- ad una parziale assunzione di responsabilità nei confronti
della convenuta per i difetti dell'opera fornita al committente della
convenuta.
E' in
effetti del tutto pacifico che siffatta disponibilità non avrebbe avuto motivo
di essere se l'attrice, in qualità di venditrice, si fosse realmente limitata
alla sola fornitura dei materiali.
- Ciò premesso, posta cioè l'assunzione di parziale responsabilità da
parte dell'attrice nei confronti della convenuta concretizzatasi con la
convenzione del 17 luglio 1997 (doc. I), fondamentale per l'esito della causa è
il quesito a sapere se la deroga alle modalità di ripristino dell'opera
previste dalla convenzione ne abbia comportato la decadenza, liberando
l'attrice dall'impegno a partecipare ai costi nella misura della metà, ossia di
fr. 8'500.-- stante una previsione di spesa di fr. 17'000.--.
La
risposta deve essere negativa.
Esaminando
la convenzione secondo il principio dell'affidamento (art. 2 CC) risulta
infatti che nell'ottica dell'attrice doveva ritenersi essenziale unicamente la
determinazione del costo complessivo dell'intervento, stimato in fr. 17'000.--,
dipendendo da ciò l'ammontare della di lei partecipazione del 50%.
Indifferente,
o comunque non essenziale, ancorché indicate nella convenzione, dovevano per
contro essere le modalità dell'intervento, essendo la partecipazione attiva
dell'attrice limitata alla fornitura di materiali per circa fr. 4'000.-- al
prezzo di costo, il che non le doveva pertanto procurare utili o pregiudizi di
sorta.
In
petizione la procedente non ha in effetti addotto particolari motivazioni in
proposito, limitandosi a sostenere che dal solo fatto del cambio di materiali
doveva derivare la caducità dell'accordo doc. I (punti 6 e 7, pag. 4), essendo
secondo lei l'utilizzo dei suoi materiali parte della controprestazione dovuta
dalla convenuta in cambio della sua disponibilità all'assunzione della metà dei
costi (punto 10, pag. 5).
In sede
di replica (punto 5, pag. 4) essa ha invece sostenuto la rilevanza di
motivazioni tese alla salvaguardia della propria immagine e di quella dei
prodotti utilizzati nei confronti del committente, dello studio di architettura
e della convenuta.
Si tratta
di argomentazioni teoricamente condivisibili, ma è comunque indicativo il fatto
che nella corrispondenza preprocessuale (doc. L) l'attrice aveva indicato non
precisate questioni di "goodwill", termine (impropriamente) inteso
nel senso di una generica disponibilità nei confronti della ditta convenuta,
bilanciata da analoga disponibilità ("altrettanti motivi di goodwill")
della ditta __________ (fornitrice dei materiali) nei confronti dell'attrice,
laddove era tuttavia manifesto trattarsi di una semplice questione economica
(doc. L: "… era chiaramente disposta a sostenerci finanziariamente").
Ed è
proprio una considerazione di natura economica che consente in definitiva di
decidere a sfavore delle tesi dell'attrice: sia il committente __________, che
gli arch. __________ e __________ hanno riferito che l'asportazione
dell'impermeabilizzazione difettosa si presentava problematica, e avrebbe
richiesto "molto più tempo rispetto a quanto previsto" (deposizione
arch. __________), il che avrebbe ovviamente comportato un aumento dei costi
rispetto alle previsioni.
Risulta
pertanto che la rinuncia alla rimozione del manto bituminoso e la posa sopra di
esso di uno strato di Sarnafil si è rivelata essere la soluzione più economica.
In queste circostanze, atteso inoltre che contrariamente a quanto ritenuto dal
Pretore questa Camera ammette l'esistenza di un'inadempienza contrattuale
dell'attrice, l'invocazione da parte dell'attrice del mancato rispetto delle
modalità di riparazione pattuite al fine di sottrarsi agli effetti della
convenzione 21 luglio 1997 appare contraria alla buona fede, e non può perciò
essere tutelata.
- Conseguentemente l'attrice deve lasciarsi imputare sul proprio
credito i fr. 8'500.-- di cui al doc. I, pag. 2, non avendo essa neppure
tentato di sostenere e dimostrare, da un lato che la riparazione così come
eseguita sarebbe costata meno dei fr. 17'000.-- previsti, e d'altro lato che la
modalità di intervento prevista dalla convenzione avrebbe consentito il
rispetto dei costi preventivati, tesi confutata, come si è detto, dalle
testimonianze in atti.
Il saldo
del credito dell'attrice è pertanto di fr. 974.75 oltre interessi al 5% dal 1°
ottobre 1997.
Ne
consegue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame.
Tassa di
giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e
la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
14 febbraio 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 24 gennaio 2000 della Pretura del distretto di Riviera
è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
__________,
è condannata a pagare a __________, fr. 974.75 oltre interessi al 5% dal 1°
ottobre 1997.
-
In
tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n.
__________ del 20 ottobre 1997 dell’Ufficio esecuzione del distretto di
Riviera.
-
La
tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese di fr. 300.--, di cui fr. 90.-- già
anticipati dall'attrice e fr. 30.-- anticipati dalla convenuta, sono a carico
dell'attrice per 8/9 e per 1/9 sono a carico della convenuta, alla quale
l'attrice rifonderà fr. 1'100.-- per parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 480.--
b) spese fr.
20.--
T o t a l
e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/9 e per 8/9 sono a
carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 600.-- per parte di
ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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