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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.38
Data decisione, Autorità:
02.05.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00038
Lugano
2 maggio 2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.341 della
Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 20 luglio 1994 da
(avv. __________)
contro
(avv. __________)
con cui l’attore ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento di fr. 13'941.65 oltre
accessori;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato
la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 3 febbraio 2000 ha accolto,
fatta eccezione per il saggio degli
interessi di mora;
Appellante il convenuto, che con atto di appello
del 28 febbraio 2000 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 6 aprile 2000
postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto l’appello
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. L’attore sostiene che il convenuto nel 1987 l'avrebbe incaricato
della progettazione e della direzione dei lavori di costruzione di una stazione
di lavaggio destinata agli autopostali all'interno del capannone di cui al
fondo n. __________ di __________, prestazioni per le quali gli sarebbe dovuto
un onorario di fr. 13'941.65 oltre interessi, somma oggetto della presente
causa.
B. Il
convenuto ha sostenuto che il mandato di progettazione sarebbe stato affidato
all'arch. __________, che avrebbe pure curato la direzione dei lavori assieme
al convenuto medesimo. L'attore, all'epoca titolare di un'impresa di
costruzioni, avrebbe invece effettuato i sondaggi in vista della costruzione
delle fondamenta e avrebbe dapprima collaborato alla loro esecuzione, salvo poi
rinunciarvi, lavori per i quali sarebbe stato regolarmente pagato, così che
nulla gli sarebbe dovuto.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto, sulla scorta delle ammissioni
fatte dallo stesso convenuto con il doc. Q, che l'attore avrebbe svolto sul
cantiere in esame determinate attività esulanti da quelle già fatturate e
pagate, ragione per cui andrebbe ammessa l'esistenza di un mandato oneroso ai
sensi degli art. 394 e segg. CO.
Quanto
all'entità delle prestazioni svolte, l'istruttoria avrebbe dimostrato che esse
giustificherebbero gli onorari richiesti, addirittura inferiori a quelli
previsti dalla norma SIA 103.
D. Delle
argomentazioni dell'appellante -che postula la riforma del giudizio impugnato
nel senso della reiezione della petizione- e di quelle del resistente -che
chiede che l'appello sia respinto, protestando spese e ripetibili- si dirà, per
quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Il
significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera
adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o
all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da
consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte
dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal
ricorrente.
Sembrerebbe
perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia necessariamente a
confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende
impugnare.
E' però
ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le
argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta avanti al Pretore,
poiché in tali scritti si cercherebbero invano delle critiche ad un giudizio
che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la
sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a richiamare
argomentazioni espresse in precedenti in precedenti allegati (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 309, m. 21) oppure che si esaurisce nella testuale o quasi
trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, opera citata,
ad art. 309, m. 22, ancorché non categorico).
La
riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente
ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo
scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla
luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di
suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato.
-
Ciò
premesso, si constata che l'appello del convenuto è in buona parte costituito
dalla letterale trascrizione di lunghi brani delle sue conclusioni del 15
dicembre 1999, ed è perciò, per i motivi esposti al precedente considerando,
irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte da quell'allegato non sono
al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile.
-
I
punti 1-3 del gravame (pag. 1-4) costituiscono solo la ripetizione della
personale versione del convenuto dei fatti di causa, e sono in quanto tali
privi di censure al giudizio impugnato.
Il punto
4 dell'appello (pag. 4-6) è praticamente identico al punto 3 delle conclusioni.
Il convenuto, già con le conclusioni, sembra averlo considerato una sorta di
premessa alla disamina del merito della vertenza ("Prima di entrare nel
merito delle varie problematiche, è opportuno porre l'accento sui seguenti
problemi…"), ed è perciò di primo acchito manifesta la sua irricevibilità
nel contesto di un appello.
In
effetti, la narrazione riguarda la questione della falsità dei bollettini di
lavoro prodotti quale doc. L dall'attore, documenti che il Pretore
esplicitamente non ha considerato ai fini del giudizio (consid. 5, pag. 6), dal
che, su questo tema, l'evidente inutilità dell'irricevibile trascrizione delle
conclusioni.
- Al
punto 5 dell'appello viene addotta una pretesa violazione dell'art. 8 CC, il
che è sicuramente errato, avendo il Pretore (consid. 3, pag. 4) correttamente
gravato l'attore dell'onere della prova delle sue allegazioni, mentre la
censura del ricorrente è semmai rivolta contro l'apprezzamento delle prove da
parte del Pretore (art. 90 CPC).
Tuttavia,
non è dato di capire come potrebbe essere censurato l'apprezzamento delle prove
effettuato dal Pretore per mezzo della sola trascrizione, comprensiva di suddivisione
in sottocapitoli a), b) e c), del punto n. 4 delle conclusioni di causa, sia
pure con qualche ritocco redazionale. Trascrivendo in forma apodittica le
proprie precedenti argomentazioni, il convenuto omette di confrontarsi
seriamente con gli accertamenti, convincenti e motivati, esposti dal Pretore al
decisivo considerando n. 4 del proprio giudizio, nel quale ha ritenuto
l'effettuazione di determinate prestazioni da parte dell'attore.
Nell'assai
limitata misura in cui questo punto dell'appello ha portata autonoma, ed è
perciò ricevibile, si osserva quanto segue:
4.1. Quo
alla progettazione, il Pretore, aderendo al responso peritale, ha accertato che
i soli piani allestiti dall'arch. __________ non avrebbero consentito la
realizzazione dell'opera, deducendone l'esecuzione di prestazioni di
progettista da parte dell'attore.
Questa
considerazione, fondata su un chiaro accertamento, appare pertinente, e resiste
alla critica del convenuto (appello, pag. 7), che non è in grado di sconfessare
l'accertamento, contrario alla sua tesi, secondo cui la progettazione
dell'arch. __________ non consentiva la realizzazione dell'opera.
4.2. Anche
l'esecuzione di prestazioni quale parziale direttore dei lavori non può essere
seriamente messa in dubbio, risultando essa con chiarezza sia dagli
accertamenti peritali (cfr. il verbale di audizione del perito), che dalle
deposizioni dei testi __________ e __________. Si può per il resto rinviare
alle argomentazioni del giudizio impugnato.
Quanto al
dettaglio concernente la questione dell'allestimento dei capitolati, è ben vero
che il Pretore si è contentato di prove che hanno fornito solo una "alta
verosimiglianza" dell'affermata tesi (pag. 5); è però altrettanto vero che
a fronte della precisa affermazione dell'attore dell'effettuazione di tale
prestazione (replica, punto 3, pag. 4), il convenuto si è limitato ad una
generica, e perciò insufficiente contestazione (Cocchi/Trezzini, opera
citata, ad art. 170, m. 6), preferendo l'ironia ad una puntuale confutazione
dei fatti (cfr. duplica, ad 2 e 3, pag. 2), che non può certo essere recuperata
a questo stadio della causa (art. 78 e 321 CPC).
- L'appellante
(punto 6) critica infine, con argomentazioni confuse, l'ammontare riconosciuto
all'attore, sostenendo che egli avrebbe fatturato l'intera opera di
progettazione e l'intera prestazione di direttore dei lavori, tesi che è
smentita già solo dalla lettura delle percentuali di cui alla nota onorari
(doc. M, pag. 3), dalle quali risulta al contrario il compimento di prestazioni
solo parziali.
Vana è
anche la critica della mancata pattuizione dei criteri di cui alla norma SIA
103 per la determinazione degli onorari dell'attore: oltre a non risultare
dagli allegati introduttivi del convenuto, il che la rende irricevibile, tale
censura è infondata nel merito, avendo l'attore chiesto assai meno di quanto
avrebbe potuto fatturare secondo quei parametri.
Questa
Camera può pertanto tranquillamente confermare il giudizio del Pretore anche
sull'adeguatezza della fatturazione dell'ingegnere per rapporto alle
prestazioni fornite.
Ne segue,
ai sensi dei considerandi la reiezione del gravame nella misura in cui esso è
ricevibile.
Tassa di
giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e
la TG
dichiara e pronuncia: I. L’appello
28 febbraio 2000 di __________, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T o
t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
all’attore fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III.
Intimazione:
Comunicazione alla
Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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