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Numero d'incarto:
12.2000.39
Data decisione, Autorità:
31.03.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00039
rinvio TF
Lugano
31 marzo 2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sulle pretese di risarcimento di
cui alla sentenza penale 30 luglio 1996 (inc. DT.96.66 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4) formulate da
rappr. dalla __________
contro
rappr. da: avv. __________
vertenza già decisa da questa Camera con sentenza 17 agosto 1999,
annullata con pronuncia 6 dicembre 1999 dalla I Corte civile del Tribunale
federale in accoglimento del ricorso per riforma presentato da __________;
riesaminati
gli atti e i documenti dell'incarto,
considerato
in fatto e in diritto:
- L'importo
di fr. 41'234.20, oggetto della vertenza, corrisponde alla somma delle imposte
alla fonte dedotte nel 1992 dai salari dei dipendenti della _________ e
__________ e non riversate all'ente pubblico, di cui il giudice penale -con
sentenza 30 luglio 1996- ha disposto la restituzione a quest'ultimo,
costituitosi parte civile, da parte di __________. L'omissione di cui il
convenuto è stato considerato penalmente responsabile è stata quella di non
aver predisposto il riversamento delle imposte allo __________ nella sua qualità di presidente del consiglio
d'amministrazione della nominata società (decreto d'accusa 2 aprile 1996, punto
1), ovvero di aver consentito che l'azienda impiegasse le trattenute salariali
a fini diversi da quelli prescritti dalla legge (CCRP 28 gennaio 1999,
consid. 3).
L'appello
17 febbraio 1999 contro la decisione del pretore è incentrato sulla condanna al
risarcimento della somma contesa malgrado l'assenza del presupposto del danno:
il concordato personale ottenuto da __________ avrebbe infatti comportato
l'estinzione di tutti i suoi debiti, compreso quello in esame.
- L'autorità
federale ha deciso il rinvio a questa Camera essenzialmente in applicazione dei
combinati art. 51 cpv. 1 lett. c e 52 OG, affinché vengano indicate le norme di
diritto federale applicate, in particolare a conferma del preteso carattere
civile del credito litigioso. La Corte federale ha ciò non di meno evocato il
tema della legittimazione passiva del convenuto ad essere convenuto per un
debito della società, debitrice diretta della citata imposta.
L'art.
121 cpv. 3 LT (alla fattispecie concreta è applicabile l'identico art. 237 LT
28 settembre 1976) indica al proposito che il debitore della prestazione
imponibile è l'unico responsabile del riversamento all'autorità fiscale degli
importi trattenuti come imposta alla fonte; laddove sono considerati debitori
della prestazione imponibile il datore di lavoro, come pure gli istituti
assicurativi o di previdenza che hanno la loro sede o il loro stabilimento
d'impresa nel Cantone (Direttiva N. 1/1999 della Divisione delle
contribuzioni, V., p. 13). L'appropriazione indebita di imposte alla fonte
(denominata nella vecchia LT distrazione d'imposta: art. 239) è prevista
oggi come delitto fiscale all'art. 270 LT. La legge tributaria (né quella del
1976, né quella attualmente in vigore) non prevede per contro nessuna norma in
base alla quale il debitore della prestazione -specie chi è stato riconosciuto
colpevole penalmente in virtù dell'art. 172 CP- possa essere ritenuto
responsabile per il risarcimento dei danni, in particolare causati dal mancato
tempestivo riversamento allo ________ degli importi trattenuti. E' vero che
l'art. 260 LT -coniato sulla falsariga degli art. 177 LIFD e 56 cpv. 3 LAID-
parrebbe creare la responsabilità anche degli organi di una persona giuridica
(contribuente) "per il pagamento dell'imposta sottratta" (Verbali
del Gran Consiglio, Sessione ordinaria primaverile 1994, vol. 2, p. 789; Zweifel
/ Athanas, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/1 -StHG- art. 56,
N. 32 e 33), ma ciò riguarderebbe esclusivamente la sottrazione d'imposta (art.
257 segg. LT), ossia una fattispecie di natura contravvenzionale (Zweifel /
Athanas, op. cit., art. 56, N. 1) e non l'appropriazione indebita di
imposte alla fonte che rappresenta un delitto fiscale (art. 269 segg. LT).
D'altra parte, tale responsabilità non era contemplata nella vecchia legge
fiscale, mentre per il resto -quo alla sottrazione d'imposta- la normativa era
del tutto simile (cfr. art. 203 segg. v.LT). In particolare, la legge
tributaria ticinese, in merito alle imposte alla fonte, non contempla (né
contemplava) norme simili all'art. 52 LAVS che costituisce la base per la
responsabilità diretta di organi e ausiliari del datore di lavoro per il
mancato versamento dei contributi AVS (Maurer A.,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1993, p. 83 - 84).
- Ancorché
le pretese per imposte dell'ente pubblico non riguardino il diritto civile, non
può essere esclusa la competenza di questa Camera a dipendenza della carente
competenza formale del giudice fiscale (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, 2000,
art. 1, m. 27). Ma la questione non si pone, non essendovi norma del diritto
pubblico sulla quale possa fondarsi il diritto dello __________ a esigere
personalmente dall'organo di una persona giuridica, già responsabile come
debitrice della prestazione imponibile, il pagamento degli importi non
riversati all'autorità fiscale.
Si
volesse invece far capo al diritto civile, varrebbero le osservazioni formulate
nella sentenza federale a proposito dell'art. 754 CO, peraltro non invocato in
questa sede.
- Se
ne deve concludere che, a prescindere da ogni decisione sulla competenza della
giurisdizione civile, non è comunque data la legittimazione passiva di
__________ ad essere convenuto per il risarcimento delle imposte trattenute ma
non debitamente riversate all'autorità fiscale da parte della _________ e
__________; questione rilevabile d'ufficio poiché rappresenta un presupposto
della proponibilità sostanziale dell'azione (Rep. 1995 n. 57).
L'appello
deve pertanto essere accolto con la riforma del dispositivo impugnato della
sentenza penale a carico di __________.
Le
spese e la tassa di giustizia, nonché l'attribuzione di ripetibili seguono la
soccombenza dello __________.
Per questi motivi,
richiamati per le spese
gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA,
pronuncia:
- L'appello
17 febbraio 1999 di __________ è accolto.
Di
conseguenza è annullato il dispositivo della sentenza penale 30 luglio 1996 del
Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4 (inc. n. DT.96.66) che obbliga
__________ a versare alla parte civile Ufficio delle imposte alla fonte
l'importo di fr. 41'234.20 a titolo di risarcimento.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 500.-, già anticipati
dall'appellante, sono posti a carico dello __________. Questi rifonderà a
__________ l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili dell'appello.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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