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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.42
Data decisione, Autorità:
12.05.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00042
Lugano
12 maggio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.98.109 della Pretura di Locarno-Campagna,
promossa con petizione 15 giugno 1998 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 17'782.30
oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda
avversata dalla convenuta, che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna
dell'attrice al pagamento di fr. 25'368.-- oltre interessi a titolo di
risarcimento del danno;
Il Pretore
con sentenza 14 febbraio 2000 ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 7 marzo 2000 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 2 maggio 2000 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice afferma che la convenuta nel 1997 le avrebbe appaltato la
fornitura e la posa di infrastrutture quali i banconi, scaffali, mobili ed
altro per il di lei __________. Della mercede pattuita di complessivi fr.
113'082.30 rimarrebbe impagato un saldo di fr. 17'782.30 oltre interessi, somma
oggetto della petizione.
B. La convenuta si è opposta alla petizione sostenendo di avere subito
dei danni a seguito del ritardo di 51 giorni dell'attrice nella consegna e nel
montaggio dell'opera. Posto un danno totale di fr. 43'151.50, ne risulterebbe,
dopo compensazione con il credito di fr. 17'782.30 dell'attrice, un maggior pregiudizio
di fr. 25'368.-- oltre interessi, oggetto della domanda riconvenzionale.
C. Le parti hanno in seguito sostanzialmente mantenuto le rispettive
tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il Pretore, riassunti i fatti rilevanti e posta l'esistenza tra le
parti di un contratto di compravendita con obbligo di montaggio, ha accertato
l'esistenza della pattuizione di un termine di consegna al 31 luglio 1997, ma
non ha ritenuto fornita la prova del fatto che la mancata apertura dell'__________
fino al 1° ottobre 1997 sarebbe stata ascrivibile all'attrice. Dal che
l'accoglimento della petizione per l'incontestato saldo della mercede, e la
reiezione della riconvenzionale.
E. Con l’appello la convenuta ribadisce l'esistenza del ritardo nella
consegna da parte dell'attrice, erroneamente misconosciuto dal Pretore che
avrebbe inspiegabilmente omesso di considerare la rilevante deposizione del
teste __________. Essa potrebbe perciò compensare il danno subito con il
credito dell'attrice, e rivalersi su di lei per il maggior pregiudizio.
F. Delle osservazioni dell’attrice al gravame, del quale chiede la
reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario,
nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Non vi è contestazione sul fatto che il termine di consegna della
prestazione dell'attrice è stato fissato al 31 luglio 1997 (appello, punto 1,
pag. 7).
La
convenuta, che si prevale della pretesa mora, deve perciò dimostrare che
l'attrice non ha effettuato la propria prestazione entro questo termine, che
essa ha subito un danno, e che il danno è conseguente alla mora dell'attrice (art.
103 cpv. 1 CO).
- La pretesa mora sul termine di consegna del 31 luglio 1997 è
contestata dall'attrice, che sostiene di avere effettuato la propria
prestazione entro tale data.
E'
pacifico -ed in effetti la convenuta nemmeno tenta di sostenere il contrario-
che non esistono prove documentali decisive attestanti l'asserito ritardo, come
potrebbero essere dei bollettini di lavoro attestanti prestazioni significative
svolte dopo il termine di consegna, oppure un protocollo di consegna dell'opera
dal quale si evinca che essa è avvenuta in ritardo.
Stante
questa lacuna, la prova della mora andava fornita in altro modo, segnatamente
per mezzo di deposizioni testimoniali.
Il
Pretore ha dato ragione della propria valutazione delle testimonianze offerte
al considerando 4 del proprio giudizio (pag. 8 e segg.), ed è giunto al
risultato di non potersi ritenere convinto della sussistenza della situazione
di mora, pur esistendo dei dubbi in tal senso.
L'appellante
non effettua una critica diretta delle valutazioni del Pretore, ossia non
afferma che gli elementi da lui ritenuti dovevano condurlo ad un risultato differente,
ma censura invece (pag. 8 e 9) il fatto che egli nella propria valutazione
avrebbe del tutto trascurato la deposizione del teste __________, della quale
trascrive ampi stralci, e che aggiungerebbe importanti elementi di fatto alle
deposizioni __________ e __________ e confermerebbe esplicitamente che vi fu
ritardo nella fornitura dell'opera.
Si tratta
di una valutazione che non può essere condivisa.
Ritenuto
infatti che il termine di consegna per la ditta attrice era quello del 31
luglio 1997, nessuna delle affermazioni del teste permette di determinare e
quantificare un ritardo ascrivibile alla ditta attrice.
Il teste,
incaricato di disporre per la vendita la merce fornita dalla ditta di cui era
dipendente (cfr. risposta a controdomanda 2), riferisce (logicamente) che la
sua prestazione poteva essere effettuata solo dopo il montaggio di scaffali o
altri espositori di merce da parte dell'attrice (risposta a domanda 4), cosa
che deve essere avvenuta entro il termine contrattuale, visto che il teste
afferma di avere lavorato a __________ tra il 9 e il 12 giugno, dal che si
deduce unicamente che dopo tale data almeno parte della merce era pronta per
essere venduta.
Per il
resto, non risulta che il teste si sia più recato in Ticino fino al giorno
dell'inaugurazione (risposta a controdomanda 3), ragione per cui quando egli,
peraltro genericamente, afferma che al 31 luglio altri lavori non erano
terminati (risposta a domanda 12), ascrivendone la responsabilità all'attrice
(risposta a domanda 9), vi è il fondato sospetto che egli si limiti a riferire
quanto appreso da terzi, sospetto che diviene certezza alla lettura della controdomanda
3, formulata proprio in relazione alla domanda 9, in cui il teste ammette che
le sue conoscenze sul tema gli derivano dal racconto del signor __________, il
che, per invalsa giurisprudenza, priva la deposizione di ogni efficacia
probante (II CCA 8 settembre 1998 in re H. AG/C., 14 luglio 1998 in re
I./R.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 236-237, m. 1).
Di quanto
deposto dal teste va in definitiva ritenuto solamente che egli tra il 9 e il 12
giugno 1997 ha potuto fornire la propria prestazione contrattuale per il motivo
che l'attrice aveva almeno in parte già effettuato la sua, mentre tutto il
resto appare il frutto di conoscenze indirette, ed è privo perciò di valore
probatorio.
In
assenza di migliori censure -quelle della convenuta si esauriscono appunto nell'asserita
mancata considerazione da parte del Pretore della non decisiva deposizione Favre-
deve essere confermata la decisione del Pretore di ritenere non provata la mora
dell'attrice.
- E' perciò solamente a titolo abbondanziale che si osserva che, anche
nella per la convenuta migliore delle ipotesi, non vi sarebbero comunque
elementi concreti per una quantificazione del ritardo ascrivibile all'attrice,
in assenza dei quali non sarebbe possibile fare automatico riferimento all'invocata
data del 1° ottobre 1997, giorno di apertura del negozio: la data di compimento
dei lavori rimane indeterminata, così come del tutto aleatori -in mancanza di
istruttoria in proposito- sono gli impedimenti che sarebbero stati imposti
dalle autorità a seguito dei pretesi ritardi.
In altri
termini, nemmeno è dato di sapere se l'eventuale ritardo dell'attrice sarebbe
stato l'unico motivo della ritardata apertura del negozio, oppure se lo stesso
si sarebbe altrimenti verificato per altre cause. L'atteggiamento della
convenuta nella corrispondenza preprocessuale fa in effetti propendere per
quest'ultima ipotesi: è interessante rilevare che nella sua prima lettera di
data 1° dicembre 1997 (doc. 2) la questione del preteso ritardo è solamente
accennata (punto 5), senza particolare enfasi, mentre che lo scritto è in
pratica dedicato alla giustificazione del mancato pagamento della fattura
dell'attrice, per il quale si adduce la mancanza di liquidità, con la
conclusiva considerazione per cui "se fa un'analisi di questa spiacevole
situazione potrà capire che quanto è successo non è stato completamente colpa
nostra". Posizione diametralmente opposta da quella assunta solo 2 mesi
dopo l'intervento del proprio patrocinatore (doc. 5), laddove rimane tuttavia
il giustificato sentore che la pretesa sia stata addotta e quantificata ad
arte, in modo da indurre l'attrice a rinunciare all'incasso del proprio
credito.
Infine,
anche prescindendo da queste soggettive considerazioni, nemmeno il computo del
preteso danno appare condivisibile, essendoci a prima vista dei determinanti
elementi di computo, segnatamente il "fermo per attrezzature e apparecchi"
e la perdita di guadagno, rimasti allo stadio di affermazione di parte (cfr. p.
es. l'inammissibile autocertificazione dei margini di guadagno di cui al doc.
20b).
Ne discende, ai sensi dei considerandi, la
reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e
la TG
DICHIARA E PRONUNCIA
I. L’appello
7 marzo 2000 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 850.--
b) spese fr.
50.--
T o t a l
e fr. 900.--
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attrice fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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