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Numero d'incarto:
12.2000.56
Data decisione, Autorità:
03.05.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00056
Lugano
3 maggio 2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.98.177 della
Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 9 marzo 1998
da
contro
(avv. __________)
pagamento di fr. 10'195.50 oltre interessi a titolo di mercede
dell’appaltatore e l’iscrizione per tale importo di un’ipoteca legale
definitiva sul fondo n. __________ di __________;
Domande avversate dai convenuti e respinte dal Pretore con sentenza 24
febbraio 2000;
Appellante l'attrice, che con atto di appello del 20 marzo 2000 postula
la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre i convenuti con osservazioni del 25 aprile 2000 chiedono la
reiezione del gravame protestando spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto l’appello
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. L’attrice
in petizione afferma che i convenuti, dopo avere acquistato il fondo n.
__________ di __________, le avrebbero deliberato l'esecuzione di determinati
lavori all'interno dell'immobile sulla base del preventivo del 18 settembre
1997 (doc. B), per i quali sarebbe stata pattuita una mercede di fr. 15'000.--.
Gli attori
avrebbero tuttavia richiesto l'esecuzione di altri interventi nel seminterrato,
originariamente non previsti, per i quali l'attrice il 19 dicembre 1997 avrebbe
emesso una fattura di fr. 10'195.50, rimasta incontestata.
Non
essendo avvenuto il pagamento, l'attrice procede nella presente causa per
l'importo della fattura e la conferma in via definitiva del pegno immobiliare.
B. I
convenuti si sono opposti alla petizione contestando sia il conferimento
contrattuale che l'esecuzione medesima di lavori esulanti da quelli di cui al
preventivo del 18 settembre 1997. Il 20 novembre 1997 le parti avrebbero
pattuito la liquidazione di ogni reciproca pretesa, e dopo tale data nessun
lavoro sarebbe stato eseguito dall'attrice, nella quale i convenuti non nutrivano
oltretutto più alcuna fiducia.
C. Il
Pretore nel giudizio impugnato ha ritenuto che l'attrice non abbia fornito la
prova certa del conferimento e dell'esecuzione di altre opere oltre a quelle
fatturate il 14 ottobre 1997, fattura già comprensiva di alcune opere
supplementari per riguardo a quelle originariamente appaltate.
Dal che
la reiezione della petizione.
D. Delle
argomentazioni dell'appellante -che chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso dell'ammissione della petizione- come pure di quelle dei resistenti
-che postulano la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili- si
dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Come
rettamente rammentato dal Pretore, in ossequio al principio generale di cui
all'art. 8 CC l'appaltatore che procede per l'incasso della propria mercede è
tenuto a dimostrare sia il conferimento in proprio favore dell'incarico
all'esecuzione dell'opera di cui reclama il pagamento, che l'esistenza e
l'ammontare della propria pretesa sulla scorta dei criteri di cui agli art. 373
e 374 CO.
Il
medesimo principio vale ovviamente anche quando l'appaltatore, come nella
specie, adduce l'esecuzione di opere supplementari nel contesto del compimento
di una diversa opera contrattuale (per tante: II CCA 1° settembre 1997
in re R./B.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 785 e 786).
- Ciò
premesso sull'onere della prova, l'appello si riduce ad un'infondata critica
all'apprezzamento delle prove effettuato dal Pretore, che merita invece ampia
conferma.
2.1. L'appaltatrice
si è in effetti limitata a versare in atti la propria fattura per le
prestazioni supplementari che essa afferma di avere eseguito nel seminterrato
(doc. F), documento che di per sé non ha efficacia probatoria superiore a
quella di una qualsiasi affermazione di parte, a produrre le due irrituali
dichiarazioni scritte doc. H e I (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90,
m. 25, 26, 27), e a fare assumere le testimonianze di __________ e Paolo
Jeronimo.
2.2. La
narrazione del teste __________ è del tutto estranea all'oggetto della causa, e
difatti l'appellante nel proprio gravame nemmeno la invoca.
Solo in
parte significativa, ma per nulla decisiva, è invece la deposizione del teste
__________. Il teste rammenta di avere lavorato un paio di giorni nel
seminterrato, ma non sa situare nel tempo l'effettuazione delle proprie
prestazioni, così che rimane il dubbio -sollevato dal teste medesimo- che le
stesse siano state effettuate prima della vendita del fondo ai convenuti, con
il che esse sarebbero necessariamente escluse dal contesto del preteso
contratto. Il teste, inoltre, conferma unicamente l'effettuazione della
prestazione consistente nella posa di lastre di carton gesso sul pavimento
dello studio ricavato nel seminterrato, e per il resto fornisce all'attrice più
smentite che conferme, rammentando egli unicamente l'esecuzione dei lavori di
cui alla posizione n. 3 della fattura (elevazione pareti in lastre di gesso).
Decisiva
per la valutazione è però la predetta mancanza di un preciso riferimento
temporale, così da non potersi ammettere con certezza, stante la corrispondente
contestazione da parte dei convenuti, che la prestazione sia avvenuta
nell'ambito di un valido conferimento contrattuale, il che osta alla sua
remunerazione ancorché parziale.
2.3. Per
il resto l'attrice invoca la documentazione da lei prodotta unitamente
all'appello, non avvedendosi che siffatto modo di procedere non è ammissibile,
ostandovi il divieto di cui all'art. 321 CPC.
Parimenti
improponibile è la richiesta dell'escussione di altri tre testimoni (appello,
punto 7, pag. 4), non essendo compito di questa Camera quello di porre rimedio
alle negligenze della parte nella dimostrazione delle proprie tesi fattuali con
l'assunzione di nuove prove (art. 322 CPC; Cocchi/Trezzini, opera
citata, ad art. 322, m. 13), e irricevibile (art. 321 CPC) è anche la nuova
argomentazione, peraltro non conclusiva e costituente solo labile indizio,
della rispondenza tra la metratura delle piastrelle da lei acquistate presso
terzi e la superficie dei locali in cui essa afferma di averle posate (punto 8,
pag. 4).
Infondata
è infine la doglianza circa la mancata audizione del teste __________: è ben
vero che egli non è stato sentito, come gli altri testi dell'attrice, in
occasione del sopralluogo, ma dal verbale di udienza risulta che egli avrebbe
dovuto essere nuovamente citato, e se ciò non è avvenuto è a causa della
lettera 6 luglio 1999 dell'attrice, con cui essa ha esplicitamente rinunciato
alla testimonianza, di modo che essa è assai malvenuta nel richiederla
nuovamente in questa sede.
Ne deve
conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, infondato in
ogni suo punto.
Tassa di
giustizia spese e ripetibili seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148
CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e
la TG
dichiara e pronuncia: I. L’appello 20 marzo 2000 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T o
t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere ai
convenuti complessivi fr. 700.-- per ripetibili di appello.
III.
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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