Recusal request rejected for lack of grounds

12.2000.59Altro tribunale28 mar 2000Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The applicant again sought the recusal of the Lugano district judge in a rent-reduction dispute, alleging bias based on the judge’s earlier work as lawyer and magistrate. The Court of Appeal held that the request was, prima facie, inadmissible because a prior recusal motion had already been filed without invoking those circumstances. In any event, the materials produced showed no objective appearance of bias: the judge’s earlier involvement was limited to signing a servitude agreement on instructions of a client, and the applicant was not a party to that agreement. The recusal request was therefore rejected, the file returned to the Pretura, and costs were charged to the applicant.

Massima Omnilex

Art. 27 and 30 CPC; recusal of a judge requires objective circumstances capable of creating an appearance of prevention, and a motion based on known facts may be inadmissible when filed anew without justification after an earlier request. Prior professional activity as lawyer does not suffice where the judge merely acted on client instructions in a matter unrelated to the applicant and no concrete prejudice is shown. Unsubstantiated allegations or mere assertions are insufficient to establish grounds for recusal. Under Art. 148 CPC, costs follow the outcome; no party compensation is due to non-appearing opposing parties.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2000.59

Data decisione, Autorità: 28.03.2000, IICCA

Incarto n. 12.2000.00059

Lugano 28 marzo 2000/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 27 marzo 2000, presentata nei confronti del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4, avv. __________, da


nell’ambito della causa -inc. no. LA.1999.00138 di quella Pretura- promossa contro di lui con istanza 16 dicembre 1999 da



entrambi rappr. dall'__________

e nella quale è pure convenuta


volta ad ottenere, a far tempo dal 1° marzo 2000, la riduzione da fr. 2'664.- a fr. 2'065.15 della pigione relativa all'ente locato in __________ a _________ di proprietà dei convenuti.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

considerato

in fatto e in diritto

che con istanza 16 dicembre 1999 _________ e __________ hanno convenuto in lite davanti alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, _________ e __________, chiedendo la riduzione a far tempo dal 1° marzo 2000 della pigione relativa all'ente locato in __________ a __________;

che in data 15 febbraio 2000 la scrivente Camera ha respinto l'istanza inoltrata il 17 gennaio 2000 da __________, volta alla ricusa del Pretore adito, avv. __________;

che, con scritto 27 marzo 2000 -definito "complemento"- __________ chiede nuovamente la ricusa del Pretore, asserendo che la documentazione da lui allegata comproverebbe, contrariamente a quanto ritenuto da questa Camera con il suo precedente giudizio, la chiara prevenzione del giudice di prime cure per il comportamento da questi tenuto nei suoi confronti tra il 1987 ed il 1995 nella sua attività di avvocato rispettivamente di magistrato;

che i signori __________ hanno rinunciato a presentare le loro osservazioni, mentre il Pretore ha comunicato di non riconoscere in sé alcun motivo di ricusa;

che l'istanza che ci occupa, inoltrata a distanza di poco più di 2 mesi dall'analoga richiesta 17 gennaio 2000 della medesima parte, appare d'acchito inammissibile;

che in effetti in quell'occasione l'istante aveva evidenziato un unico motivo di prevenzione del Pretore nei suoi confronti segnatamente il fatto che quest'ultimo aveva comunicato alle parti che la procedura non avrebbe potuto svolgersi in tedesco ma solo in italiano; egli non aveva evocato altre circostanze a sostegno della tesi della prevenzione, per cui si può senz'altro ritenere che a quel momento, per lo stesso istante, il comportamento tenuto in precedenza dall'avv. __________ non era tale da giustificare una sua ricusa;

che, a prescindere da quanto precede, i rimproveri mossi in questa sede nei confronti del Pretore si sono in realtà dimostrati del tutto privi di rilevanza per un'eventuale ricusa;

che in effetti gli unici documenti che vedono un coinvolgimento dell'attuale Pretore, allora avvocato, sono una procura a suo nome in rappresentanza di un certo __________, finalizzata alla sottoscrizione di varie servitù sulla part. __________RFD di _________ , tra cui un diritto di passo veicolare, una limitazione e divieto di posa di oggetti di ogni tipo nonché un onere di limitazione dell'altezza minima di un sottopassaggio (doc. D) e la relativa convenzione (doc. E), fatti risalenti al periodo febbraio - ottobre 1988;

che a quel momento l'avv. _________ si era limitato a sottoscrivere la convenzione secondo le istruzioni impartite dal rappresentato;

che l'istante asserisce, manifestamente a torto, di essere toccato dalle predette servitù: in realtà non essendo egli parte a tale convenzione, la stessa ovviamente non implica per lui alcun diritto o obbligo, di natura reale o personale;

che i presunti errori nell'allestimento delle servitù, segnatamente per quanto riguarda il subalterno oggetto della servitù relativa al sottopassaggio ("c" invece di "i"), non rivestono dunque alcun interesse per l'istante;

che in ogni caso l'eventuale danneggiamento di quest'ultimo in conseguenza delle predette servitù -sempre che un danno vi sia stato, ciò che francamente non risulta- non sarebbe imputabile all'attività dell'avv. __________, ma semmai al notaio incaricato delle relative iscrizioni, l'avv. __________ (doc. D, E), semplice datore di lavoro a quel tempo dell'avv. __________;

che gli ulteriori episodi imputati all'avv. __________, sempre che siano effettivamente riferiti allo stesso e non a terzi, sono per contro rimasti allo stadio di puro parlato rispettivamente non sono stati suffragati dal necessario supporto probatorio;

che in definitiva nulla permette di ravvisare nel suo precedente agire alcun indizio di prevenzione a sfavore di una parte e di conseguenza l’istanza di ricusa, in quanto ricevibile, deve essere respinta;

che la tassa di giustizia e le spese di questo giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla controparte che non ha presentato osservazioni;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG

decreta

I. L’istanza di ricusa ("complemento") 27 marzo 2000 di __________ è respinta.

§ Gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.

II. Le spese del presente giudizio di complessivi fr. 300.- (con una tassa di giustizia di fr. 250.- e spese di fr. 50.-) sono poste a carico del qui istante.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, con atti di ritorno.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

recusalbiasinadmissibilityservitudecostscivil procedure

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the renewed recusal request was admissible despite a prior rejected request filed only two months earlier.

Decisione estratta

The request appeared prima facie inadmissible because the applicant had already raised a recusal request earlier without invoking the alleged earlier conduct.

Motivazione estratta

A party cannot reintroduce a recusal motion based on circumstances that were already known or could have been invoked previously; the prior motion had relied only on the language issue.

Questione giuridica chiave

Whether the judge's prior conduct as lawyer and magistrate showed objective grounds for recusal.

Decisione estratta

No relevant indication of bias or prevention was shown.

Motivazione estratta

The documents concerned only a 1988 mandate and related servitude agreement signed according to the client's instructions; the applicant was not a party to that agreement, and any alleged damage was not attributable to the judge. Other accusations were unproven or merely verbal.

Questione giuridica chiave

Who bears the costs of the recusal proceedings.

Decisione estratta

The applicant bears the court costs and no party compensation is awarded.

Motivazione estratta

Costs follow the losing party; the opposing parties filed no observations, so no indemnity is due.

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