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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.59
Data decisione, Autorità:
28.03.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00059
Lugano
28 marzo 2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 27 marzo
2000, presentata nei confronti del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4,
avv. __________, da
nell’ambito della causa -inc. no. LA.1999.00138 di
quella Pretura- promossa contro di lui con istanza 16 dicembre 1999 da
entrambi rappr. dall'__________
e nella quale è pure convenuta
volta ad ottenere, a far tempo dal 1° marzo 2000, la
riduzione da fr. 2'664.- a fr. 2'065.15 della pigione relativa all'ente locato
in __________ a _________ di proprietà dei convenuti.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
considerato
in fatto e in diritto
che con
istanza 16 dicembre 1999 _________ e __________ hanno convenuto in lite davanti
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, _________ e __________,
chiedendo la riduzione a far tempo dal 1° marzo 2000 della pigione relativa
all'ente locato in __________ a __________;
che in
data 15 febbraio 2000 la scrivente Camera ha respinto l'istanza inoltrata il 17
gennaio 2000 da __________, volta alla ricusa del Pretore adito, avv.
__________;
che, con
scritto 27 marzo 2000 -definito "complemento"- __________ chiede
nuovamente la ricusa del Pretore, asserendo che la documentazione da lui
allegata comproverebbe, contrariamente a quanto ritenuto da questa Camera con
il suo precedente giudizio, la chiara prevenzione del giudice di prime cure per
il comportamento da questi tenuto nei suoi confronti tra il 1987 ed il 1995
nella sua attività di avvocato rispettivamente di magistrato;
che i
signori __________ hanno rinunciato a presentare le loro osservazioni, mentre
il Pretore ha comunicato di non riconoscere in sé alcun motivo di ricusa;
che
l'istanza che ci occupa, inoltrata a distanza di poco più di 2 mesi
dall'analoga richiesta 17 gennaio 2000 della medesima parte, appare d'acchito
inammissibile;
che in
effetti in quell'occasione l'istante aveva evidenziato un unico motivo di
prevenzione del Pretore nei suoi confronti segnatamente il fatto che
quest'ultimo aveva comunicato alle parti che la procedura non avrebbe potuto
svolgersi in tedesco ma solo in italiano; egli non aveva evocato altre
circostanze a sostegno della tesi della prevenzione, per cui si può senz'altro
ritenere che a quel momento, per lo stesso istante, il comportamento tenuto in
precedenza dall'avv. __________ non era tale da giustificare una sua ricusa;
che, a
prescindere da quanto precede, i rimproveri mossi in questa sede nei confronti
del Pretore si sono in realtà dimostrati del tutto privi di rilevanza per
un'eventuale ricusa;
che in
effetti gli unici documenti che vedono un coinvolgimento dell'attuale Pretore,
allora avvocato, sono una procura a suo nome in rappresentanza di un certo
__________, finalizzata alla sottoscrizione di varie servitù sulla part.
__________RFD di _________ , tra cui un diritto di passo veicolare, una
limitazione e divieto di posa di oggetti di ogni tipo nonché un onere di
limitazione dell'altezza minima di un sottopassaggio (doc. D) e la relativa
convenzione (doc. E), fatti risalenti al periodo febbraio - ottobre 1988;
che a
quel momento l'avv. _________ si era limitato a sottoscrivere la convenzione
secondo le istruzioni impartite dal rappresentato;
che
l'istante asserisce, manifestamente a torto, di essere toccato dalle predette
servitù: in realtà non essendo egli parte a tale convenzione, la stessa
ovviamente non implica per lui alcun diritto o obbligo, di natura reale o
personale;
che i
presunti errori nell'allestimento delle servitù, segnatamente per quanto
riguarda il subalterno oggetto della servitù relativa al sottopassaggio
("c" invece di "i"), non rivestono dunque alcun interesse
per l'istante;
che in
ogni caso l'eventuale danneggiamento di quest'ultimo in conseguenza delle
predette servitù -sempre che un danno vi sia stato, ciò che francamente non
risulta- non sarebbe imputabile all'attività dell'avv. __________, ma semmai al
notaio incaricato delle relative iscrizioni, l'avv. __________ (doc. D, E), semplice
datore di lavoro a quel tempo dell'avv. __________;
che gli
ulteriori episodi imputati all'avv. __________, sempre che siano effettivamente
riferiti allo stesso e non a terzi, sono per contro rimasti allo stadio di puro
parlato rispettivamente non sono stati suffragati dal necessario supporto
probatorio;
che in
definitiva nulla permette di ravvisare nel suo precedente agire alcun indizio
di prevenzione a sfavore di una parte e di conseguenza l’istanza di ricusa, in
quanto ricevibile, deve essere respinta;
che la
tassa di giustizia e le spese di questo giudizio seguono la soccombenza (art.
148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla controparte che non ha
presentato osservazioni;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27
e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta
I. L’istanza di ricusa ("complemento") 27 marzo 2000 di
__________ è respinta.
§ Gli atti
di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.
II. Le spese del presente giudizio di complessivi fr. 300.- (con una
tassa di giustizia di fr. 250.- e spese di fr. 50.-) sono poste a carico del
qui istante.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, con atti di ritorno.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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