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Numero d'incarto:
12.2000.63
Data decisione, Autorità:
13.04.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00063
Lugano
13 aprile
2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria
per lo sfratto dei conduttori (inc. DI.2000.20 della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna) promossa con istanza 4 febbraio 2000 da
rappr. dallo Studio legale __________
contro
rappr. dall'avv. __________
concernente il
locale pubblico denominato "", sito ad _________ nello
stabile di via __________ che ospita l';
istanza che il
pretore ha accolto con decreto 24 marzo 2000, pronunciando lo sfratto immediato
del convenuto;
appellante
__________ che, in riforma della decisione impugnata, postula la reiezione
dell'istanza;
decidendo in base
all'art. 313 bis CPC, ovvero prescindendo dall'intimazione dell'appello alla
controparte;
esaminati gli atti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
-
Il
contratto di locazione in esame è stato concluso il 18 novembre 1997 per una
durata determinata, ossia fino al 31 novembre 2002 (doc. A). Fallito il
locatore, la banca istante è subentrata nel contratto in seguito ad
aggiudicazione del bene immobile -al doppio turno d'asta- del 22 febbraio 1999.
Nella forma scritta e su modulo ufficiale la nuova locatrice ha disdetto il
contratto per il 30 settembre 1999 (doc. E). In seguito alla mancata riconsegna
dei locali per il termine indicato, essa ha presentato una prima istanza di
sfratto di data 4 ottobre 1999. La successiva sentenza pretorile di
accoglimento dell'istanza è stata riformata da questa Camera in seguito ad
appello del conduttore, in particolare a causa della prematurità dell'istanza
nei confronti della disdetta, considerata valida soltanto per il termine del 30
novembre 1999 (doc. H = sentenza II CCA 2 febbraio 2000, consid. 9).
-
Non
essendo avvenuta la riconsegna dei vani locati nemmeno al trascorrere di questo
termine, l'istante ha presentato una nuova istanza di sfratto cui il conduttore
si è opposto sulla base degli argomenti già esposti nella prima procedura, in
particolare sostenendo che la disdetta non gli sarebbe mai stata intimata
validamente. Respinte le prove proposte con ordinanza motivata 22 febbraio
2000, il pretore, stabilita la regolarità dell'intimazione e la validità del
termine di disdetta, ha accolto la domanda di sfratto con decreto 24 marzo
-
Con
il presente appello __________ impugna la decisione pretorile sulla base della
pretesa irregolarità dell'intimazione della disdetta, avvenuta brevi manu in
data 31 marzo 1999. In sostanza -censurando l'ordinanza sulle prove che lo
avrebbe privato dei mezzi per dimostrare il vero svolgimento dei fatti- rileva
l'inconsistenza delle considerazioni sul tema, espresse da questa Camera nella
sua precedente sentenza.
-
Come
già esposto nella sentenza 2 febbraio 2000, la disdetta è un'espressione
unilaterale di volontà che necessita di essere ricevuta dal destinatario; essa
esplica perciò i suoi effetti quando entra nella sfera d'influsso di questi:
non può pertanto essere escluso che la notifica della disdetta avvenga
addirittura prima che il destinatario ne prenda personalmente conoscenza (Zihlmann,
Das Mietrecht, ed. 2, p. 105; Lachat, Le bail à loyer, Losanna 1997, p.
413 e 414). D'altra parte la notifica di un atto è perfetta senza che, oltre
alla sua rimessa nella sfera d'influsso del destinatario, questi ne prenda
effettivamente conoscenza, ossia ne legga il contenuto (Thilo, A quel
moment la résiliation du bail est-elle effective ?, in JT 1854, p. 546 e 547; Engel,
Traité des obligations en droit suisse, ed. 2, p. 133; Higi, in Comm. di
Zurigo, 1995, art. 266 - 266o, N. 38). Ma la consegna di un atto personalmente
al destinatario non sempre equivale a una regolare notifica, in particolare di
fronte a un atteggiamento di resistenza o di rifiuto. In questi casi la
dottrina valuta diversamente il comportamento del destinatario a seconda che il
rifiuto di prendere in consegna l'atto sia o no giustificato (Higi, op.
cit., ibidem e rif. a Kramer, in Comm. di Berna, 1986, art. 1 CO, N.
93), rispettivamente sia o no conforme al principio dell'affidamento, per
concludere che se il destinatario rifiuta in malafede di ricevere una
dichiarazione, il giudice può considerare la notifica come avvenuta al momento
della sua presentazione (Engel, op. cit., p. 134).
-
In
concreto, i fatti che stanno alla base del presente contenzioso sono gli stessi
già vagliati nell'incarto precedente, né potrebbe essere diversamente, anche a
dipendenza del formale richiamo dell'inc. DI.99.305 della stessa Pretura. Anche
in questa sede __________ ha sostenuto di non aver aperto la busta consegnatagli
brevi manu poiché non recava il suo indirizzo ma quello della banca e di aver
preso in consegna la stessa busta chiusa che ha poi imbucato senza aprire e
senza prendere conoscenza del suo contenuto. In questa sede, l'appellante ha
invece omesso dalle sue allegazioni alcuni particolari considerati determinanti
nella precedente sentenza d'appello, specie per la valutazione della sua buona
fede nel rifiutare la consegna dell'atto. Ma il contenuto del secondo appello
non può cancellare dalla mente del giudice ciò che egli aveva già appreso nello
stesso contesto fattuale; così come dev'essere considerato fatto notorio ciò
che il giudice ha conosciuto in base alle prove assunte in un altro incarto,
più in generale, sono notori per il giudice i procedimenti giudiziari svoltisi
davanti a un medesimo tribunale (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, 2000, art.
184, m. 20). A maggior ragione, valgono nella presente procedura anche i fatti
accertati nell'ambito dell'appello precedente che rappresenta una fase
processuale ulteriore, inscindibile da quella svoltasi davanti al pretore e
indicata col numero DI.99.305: sostenere il contrario lederebbe il principio
della buona fede nel processo.
Poiché i
fatti determinanti possono emergere dalle prove, ma -se non sono contestati e
quindi non necessitano di essere provati (art. 184 cpv. 2 CPC)- si considerano
accertati in virtù della semplice ammissione di parte (art. 170 cpv. 2 CPC),
può essere senz'altro rilevato che l'appellante non aveva negato di aver saputo
cosa contenesse quell'invio personale. Al proposito infatti, nell'appello 13
dicembre 1999 egli aveva addotto di aver fatto tutto il possibile, già
nell'ambito della procedura d'incanto, per salvaguardare il contratto di
locazione di cui beneficiava; proprio per questo motivo, siccome il contratto
non era stato contemplato nelle condizioni d'asta, non aveva esitato a
interporre ricorso alla Camera esecuzione e fallimenti. Ed era stato
nell'ambito di quella vertenza che aveva saputo come l'aggiudicatario
dell'immobile -se l'avesse voluto- avrebbe dovuto notificargli regolare
disdetta su formulario ufficiale; ciò che non era avvenuto prima del 31 marzo
1999 quando si erano presentate al suo domicilio le persone che intendevano
intimargli la contestata busta chiusa: ciò cui egli si era opposto, dicendo
loro "di procedere con la regolare notifica postale" (appello 13
dicembre 1999, sub 2 e 3). Narrazione che colloca indubitabilmente il suo
rifiuto di prendere in consegna l'atto a lui destinato in un atteggiamento generale
di strenua salvaguardia della locazione e che permette di concludere alla
malafede dell'appellante laddove pretende di aver ignorato il contenuto della
busta oggetto della consegna, ritenuto che per contenuto non dev'essere inteso
il testo letterale, ma almeno la natura del messaggio. D'altra parte, può
essere qui ripetuto che il fatto secondo cui-a fronte delle indicazioni di viva
voce espressegli dalle persone che recavano l'atto (appello 13 dicembre 1999,
sub 2 e 3)- egli abbia giustificato il proprio atteggiamento negativo,
riferendosi a un diverso indirizzo sulla busta, appare come argomento di comodo
per non prendere in consegna in quel momento la disdetta del contratto di
locazione. Se ne deve concludere che l'appellante ha rifiutato immotivatamente
la consegna personale della disdetta scritta, così che la sua notifica
dev'essere ammessa come avvenuta in quell'occasione (Kramer, op. cit.,
ibidem), rispettivamente che i motivi addotti dal conduttore per opporsi alla
consegna del documento sono stati sostenuti in malafede. Nulla muta
considerando che l'appellante avrebbe rispedito la busta alla banca, versandola
in una bucalettere ad __________: in quel momento infatti, la notifica doveva
essere considerata come già validamente avvenuta.
- L'appellante
invoca anche una lesione da parte del primo giudice dell'art. 266l CO,
adducendo di non essere venuto a conoscenza del contenuto della disdetta. Non è
tuttavia contestato che la disdetta 31 marzo 1999, redatta su modulo ufficiale
(doc. E), sia quella di cui l'appellante avrebbe preso conoscenza aprendo il
plico validamente notificatogli che egli ha spontaneamente rinunciato a
leggere. Imputi pertanto alla sua imprudenza la circostanza di non aver preso
atto in particolare del diritto del conduttore di contestare la disdetta nel
termine di trenta giorni, rispettivamente di chiedere la protrazione della
locazione entro termine uguale; diritti esplicitamente indicati sul formulario
ufficiale per la notifica della disdetta.
L'appellante
in questa sede non contesta la disdetta, ma accenna al fatto che, nel suo primo
atto di appello egli l'avrebbe fatto in modo implicito. Affermazione che non
rappresenta nemmeno una censura e che pertanto può restare senza commento.
Dal
momento che gli altri presupposti su cui si fonda il decreto di sfratto
impugnato non sono oggetto dell'appello, l'impugnazione dev'essere respinta,
caricando a __________ la tassa di giustizia e le spese della presente
procedura.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG,
nonché l'art. 313 bis CPC
pronuncia:
-
L'appello
6 aprile 2000 di __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 250.-, anticipati
dall'appellante, restano a suo carico.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-
Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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