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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.69
Data decisione, Autorità:
19.04.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00069
Lugano
19 aprile
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. SF.2000.00035 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza di sfratto 3
febbraio 2000 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. da __________
che il Pretore, con decisione 5 aprile 2000, ha accolto ordinando al
convenuto di mettere a libera disposizione dell'istante i locali commerciali
occupati nello stabile __________, in __________ ad __________.
Appellante
il convenuto il quale, con atto di ricorso 14 aprile 2000, chiede:
-
Al presente ricorso è concesso effetto sospensivo
e il ricorrente è pertanto autorizzato a non lasciare i locali.
-
Protestate tasse, spese e ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
che
l'atto di ricorso deve contenere, pena la sua nullità, i motivi di fatto e di
diritto sui quali si fonda l'appellazione (art. 309 cpv. 2 litt. f CPC e 309
cpv. 5 CPC) ed anche la formulazione chiara delle domande d'appello (art. 309
cpv. 2 litt. e CPC);
che
l'appellante si limita a chiedere ed a sostanziare la concessione dell'effetto
sospensivo al suo ricorso senza spendere una parola di critica sui motivi
addotti dal Pretore per accogliere l'istanza di sfratto e senza chiedere la riforma
di quel giudizio;
che,
in simili circostanze, l'appello è inammissibile (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 309 m. 7 e 16);
che,
anche volendo essere meno rigorosi nell'applicazione della sanzione procedurale
della nullità dell'appello, non si può giungere ad altra soluzione che a quella
della reiezione del gravame, l'unico motivo addotto per opporsi allo sfratto
essendo riferito alle conseguenze negative economiche della chiusura
dell'attività commerciale esercitata nei vani locati;
che,
infatti, di fronte all'incontestatibile ed incontestata fine del rapporto di
locazione, il differimento dello sfratto - unica richiesta formulata in
definitiva dall'appellante - non è possibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
ad art. 508 m. 9);
che
un termine di moratoria, in ogni caso di breve durata, potrebbe essere
considerato solo per motivi umanitari (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.
508 n. 1044) che non sono, evidentemente, adempiuti in un contesto economico-commerciale
come quello all'esame;
che
l'appello, inammissibile ed infondato, può così essere respinto già all'esame
preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di chiedere alla controparte
di esprimersi al riguardo;
Per
i quali motivi
vista,
per le spese, la TG
dichiara e pronuncia
-
L'appello 14 aprile 2000 di __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 100.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 120.-)
sono a carico dell'appellante.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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