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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.7
Data decisione, Autorità:
02.03.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00007
Lugano
2 marzo 2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.5 della Pretura del
distretto di Leventina, promossa con petizione 28 febbraio 1997 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 53'356.40 oltre accessori, domanda ammessa dal Pretore con
sentenza 13 dicembre 1999 limitatamente a fr. 17'049.30 oltre interessi;
Appellante la convenuta in materia di spese e ripetibili, gravame
cui l'attrice con osservazioni 15 febbraio 2000 si oppone;
Letti
ed esaminati gli atti,
Ritenuto
in fatto
che
con la petizione l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento
di fr. 53'556.40 oltre interessi a titolo di mercede dell'appaltatrice;
che
la convenuta con risposta 12 giugno 1997 si è opposta alla pretesa, eccezion
fatta per l'importo di fr. 849.30;
che
il Pretore con sentenza del 13 dicembre 1997 ha accolto la petizione per fr.
17'049.30 oltre interessi;
che
in tema di spese e ripetibili egli ha gravato la convenuta dei 2/3 dei costi
della procedura e di fr. 3'200.-- di ripetibili;
che
la convenuta con l'appello lamenta la violazione del principio della
soccombenza sancito dall'art. 148 CPC, e chiede perciò che sia l'attrice ad
essere considerata soccombente per i 2/3 e ad essere condannata alla rifusione
in suo favore di fr. 3'400.-- per ripetibili;
che
l'attrice con le osservazioni del 15 febbraio 2000 si oppone al gravame;
Considerato
in diritto
che
secondo l'art. 148 cpv. 1 CPC gli oneri della causa sono per principio
sopportati dalla parte soccombente;
che
la soccombenza delle parti viene di regola determinata secondo il criterio
aritmetico, ossia valutando percentualmente quale è stato per loro l'esito
della causa per rapporto alle domande formulate;
che
il disposto eccezionale dell'art. 148 cpv. 2 CPC prevede la possibilità di
derogare al criterio aritmetico qualora ve ne sia un giusto motivo;
che
nella specie nulla giustifica di derogare al consueto criterio aritmetico;
che
lo stesso Pretore ha giustamente affermato che gli oneri della causa devono
seguire la soccombenza (consid. 12, pag. 6);
che
pertanto è probabilmente solo per una svista che egli ha ritenuto maggiormente
soccombente la convenuta rispetto all'attrice;
che
infatti è di meridiana evidenza che a fronte di una domanda di causa di fr.
53'356.40 e del suo accoglimento per soli fr. 17'049.30 è l'attrice ad essere
soccombente per circa 2/3 e non la convenuta;
che
la suddivisione delle soccombenze in 2/3 e 1/3 non è di per sé contestata ed è
comunque del tutto corretta;
che
nemmeno l'ammontare della tassa di giustizia e delle spese è contestato;
che
pertanto, in riforma del giudizio impugnato, le stesse vanno accollate
all'attrice per 2/3 e alla convenuta per 1/3;
che
di conseguenza è inoltre l'attrice a dovere rifondere le ripetibili alla
convenuta e non viceversa;
che
l'importo di fr. 3'200.-- stabilito dal Pretore non è oggetto di critiche e può
quindi essere confermato;
che
la convenuta postula inoltre l'attribuzione di ulteriori fr. 200.-- di
ripetibili in relazione al decreto del 10 febbraio 1998, a lei favorevole, che
aveva rinviato al merito il giudizio sulle ripetibili;
che
anche questa doglianza risulta giustificata, atteso che il dispositivo n. 2 del
cennato decreto riservava "il riconoscimento di adeguate ripetibili a
favore di quella convenuta in sede di merito", il che non è tuttavia
avvenuto;
che
il richiesto importo di fr. 200.-- appare adeguato e può pertanto essere
attribuito;
che
l’appello va di conseguenza integralmente accolto;
che
le spese di questa procedura sono perciò a carico dell'attrice, che rifonderà a
controparte adeguate ripetibili di appello (art. 148 CPC);
Per i quali motivi
visti, per le spese,
gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG
pronuncia
I. L’appello 10 gennaio 2000 di __________ è accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 3 della sentenza 13 dicembre 1999 della Pretura
del distretto di Leventina è riformato nel modo seguente:
- La tassa di giudizio di fr. 1’200.--
e le spese di fr. 800.--, da anticipare dalla parte attrice, restano a suo
carico per 2/3 e per 1/3 sono a carico della convenuta, alla quale l'attrice
rifonderà fr. 3’400.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in fr. 220.- di
tassa di giustizia e in fr. 30.- di spese (totale fr. 250.-), già anticipati
dalla convenuta, sono a carico dell'attrice, che rifonderà a controparte fr.
500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Leventina
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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