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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.105
Data decisione, Autorità:
07.08.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00105
Lugano
7 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
visto l'appello 17 luglio 2001 presentato da
rappr. dall' avv. __________
contro
la decisione 6 luglio 2001 del Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 4, nella causa promossa da
rappr. dall' avv. __________
Richiamata la diffida 19 luglio 2001 del presidente di
questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine
scadente il 6 agosto 2001 per
effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un
deposito di fr. 1'000.-- a titolo di anticipo per le presunte spese
giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento
dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato
deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
osservato come, in materia di locazione e affitti, i
termini non subiscono interruzioni per la ricorrenza delle ferie (art. 509
CPC);
rilevato come il versamento, effettuato solo in
data 7 agosto 2001 (pagamento a contanti direttamente allo
sportello del Tribunale),
ritenuta la perentorietà del termine stesso, debba ritenersi tardivo,
decreta 1. L'appello
17 luglio 2001 di __________, avverso la decisione 6 luglio 2001 del Pretore di
di Lugano -sezione 4- )inc. LA. 1999.00023), è stralciato dai ruoli per
versamento tardivo dell'anticipo.
-
Le spese
del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono
poste a carico dell'appellante.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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