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Numero d'incarto:
12.2001.109
Data decisione, Autorità:
26.09.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00109
Lugano
26 settembre
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura speciale
in materia di locazione - inc. no. DI.2001.00032 della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città - promossa con ricorso (recte: istanza) 21
febbraio 2001 da
rappr. dall'amministratore unico avv. __________
contro
entrambi rappr. dall'avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto che l'importo di fr. 9'750.-- depositato presso l'Ufficio
di conciliazione in materia di locazione di _________ fosse liberato a suo
favore, domanda avversata dai convenuti;
ed ora sul
ricorso 23 luglio 2001 con cui l'istante ha impugnato due lettere 28 giugno
2001 con cui il Pretore gli assegnava un termine per rimediare ad alcuni
difetti rispettivamente gli retrocedeva siccome inammissibile un allegato
scritto;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che
con ricorso (recte: istanza) 21 febbraio 2001 la __________ ha impugnato avanti
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città la decisione 25 gennaio 2001
con cui l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ aveva
liberato a favore di __________ e __________ la somma di fr. 9'750.-- relativa
alle pigioni dal 16 novembre 2000 al 15 febbraio 2001 della __________;
che
__________ e __________ si sono opposti all'istanza;
che
il 28 giugno 2001 il Pretore ha indirizzato 2 missive alla parte istante: con
la prima, in applicazione dell'art. 142 cpv. 3 CPC, le ha ritornato uno scritto
26 giugno 2001 ("complemento alla querela") e uno scritto 27 giugno
2001 ("Antwort"), assegnandole nel contempo un termine perentorio di
15 giorni per rimediare ad alcune carenze formali; con la seconda (atto di
procedura n. XIV), le retrocedeva siccome irricevibile un allegato 18 maggio
2001 ("risposta"), per altro già ritornato in precedenza con
ordinanza 22 maggio 2001;
che
l'istante, con ricorso (recte: appello) 23 luglio 2001, ha censurato entrambi
gli scritti, ritenendoli ingiustificati e illegali;
che
giusta l'art. 411 cpv. 2 CPC nella procedura speciale in materia di locazione
il termine per la presentazione dei mezzi di impugnazione è di 10 giorni,
termine non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 412 CPC);
che
il gravame che ci occupa risulta pertanto ampiamente tardivo e deve di conseguenza
essere dichiarato inammissibile;
che,
a prescindere da quanto precede, le decisioni che l'istante ha contestato in
questa sede nemmeno possono essere oggetto di un appello, trattandosi di
semplici ordinanze (art. 95 CPC);
che
tali sono in effetti tutti i provvedimenti disciplinanti il procedimento (art.
94 CPC; cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 2 ad art. 94), tra cui quello con cui il giudice assegna
alla parte un termine per l'effettuazione di un atto processuale (cfr. IICCA
15 ottobre 1998 in re H./M. Ltd, 22 ottobre 1998 in re Z./B., concernente un
termine per il versamento di una cauzione processuale e di un anticipo spese) rispettivamente
dichiara ammissibile o inammissibile un allegato scritto di una parte (IICCA
24 settembre 1998 in re V. SA/Z. SA), ritenuto infine che anche l'eventuale
giudizio sulla modifica di un'ordinanza costituisce a sua volta un'ordinanza (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 ad
art. 94; IICCA 3 giugno 1996 in re B. e T./G., 15 ottobre 1998 in re
H./M. Ltd);
che
di conseguenza il gravame deve essere dichiarato irricevibile nel suo complesso,
per cui non può assolutamente essere vagliato nel merito;
che
la tassa di giustizia, le spese di questa sede vanno poste a carico dell'istante
qui appellante, integralmente soccombente (art. 148 CPC), mentre non si assegnano
ripetibili alla controparte che non ha presentato osservazioni;
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
I. Il ricorso 23 luglio 2001 di __________ è irricevibile.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr. 20.--
Totale fr. 300.--
da
anticiparsi dall’istante, restano a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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