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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.11
Data decisione, Autorità: 22.02.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00011
Lugano 22 febbraio 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2000.00184 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa, con istanza 12 settembre 2000, da
rappr. dal Sindacato __________
contro
rappr. dall' avv. __________
in materia di contratto di lavoro (licenziamento immediato), con la quale è chiesta la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di Fr 8'888.- oltre interessi al 5% dal 14 luglio 2000 - e nella quale è pure intervenuta, ai sensi dell'art. 29 LADI, la Cassa disoccupazione __________ limitatamente agli importi erogati all'istante - che il Pretore, con sentenza 27 dicembre 2000 ha respinto.
Appellante l'istante la quale, con atto d'appello 10 gennaio 2001, chiede, in riforma del primo giudizio, la condanna della convenuta a pagarle gli importi chiesti mentre quest'ultima, con osservazioni 24 gennaio 2001 postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
Il Pretore, con la sentenza qui impugnata dall'istante, ha respinto la sua pretesa di pagamento del salario sino al termine ordinario di disdetta e di un'indennità per licenziamento ingiustificato, ritenendo quest'ultimo legittimo.
Con le osservazioni all'appello, la convenuta ha sostenuto che la dichiarazione sottoscritta dall'istante rappresentava la verità dei fatti succedutisi come, del resto, confermato dalle testimonianze.
Sulla base di queste premesse è persino facile dedurre, anche per la sola appropriazione di merce per pochi franchi per la quale l'istante era stata colta sul fatto, che la funzione di cassiera da lei esercitata la situa in un contesto tale di delegata fiducia del datore di lavoro che anche solo un minimo sgarro d'onestà giustifica il dubbio che non potrà essere isolato e quindi rende legittimo il licenziamento in tronco.
Con il che si può prescindere dall'addentrarsi nell'esame della veridicità della dichiarazione sottoscritta dall'istante poiché inoltre, per mancanze del genere, penalmente rilevanti, non è necessaria la recidiva dopo ammonimento (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ad art. 337 CO, pag. 367 n. 9). In ogni caso le argomentazioni al proposito dell'appellante rimangono allo stadio del puro parlato e sono contraddette dalle testimonianze che riferiscono di ripetute appropriazioni di merce senza pagare e dell'assenza di qualsiasi pressione nel sottoscrivere l'ammissione di colpa.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
L'appello 10 gennaio 2001 di __________ è respinto.
Non si prelevano tasse o spese. L'appellante verserà a controparte Fr. 350.- per ripetibili d'appello.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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