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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.114
Data decisione, Autorità:
11.04.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00114
Lugano
11 aprile
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.1998.00129 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con
petizione 4 dicembre 1998 da
tutti rappr. dall'avv. __________
contro
entrambi rappr. dall'avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di
fr. 71'571.50 oltre interessi, pari a Lit. 84'500'000;
domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Segretario assessore con sentenza 2 luglio 2001 ha accolto per Lit.
51'000'000 oltre interessi, corrispondenti a fr. 43'197.-;
appellanti
i convenuti con atto di appello 26 luglio 2001, con cui chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli
attori, con osservazioni 4 settembre 2001 postulano la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
- Con
scrittura privata 20 giugno 1996 (doc. Q) la società ceca __________. ha
promesso di vendere alla costituenda società ceca __________, per la quale
nell'occasione agivano __________, __________ e __________, l'edificio sito in
via __________ a __________ ad un prezzo
di Lit. 770'000'000, garantendole tra l'altro che "l'edificio è libero
nel piano mansarda - sottotetto e nei due appartamenti situati al seminterrato
nel fronte giardino mentre è occupato dai rispettivi inquilini in tutte le
altre unità di cui esso è composto". Lo scritto in questione è stato
firmato da __________ a titolo personale e per la società svizzera __________,
a garanzia di tutte le obbligazioni assunte da __________.
Sette
mesi dopo la sottoscrizione del contratto di compravendita, avvenuta il 2
luglio 1996 (doc. C1), l'acquirente si è lamentata del fatto che nel seminterrato
non vi era assolutamente traccia dei 2 appartamenti promessi rispettivamente
che gli spazi in questione non erano comunque liberi.
- Con
la petizione in rassegna __________, __________, __________ e __________ hanno
convenuto in causa __________ __________, chiedendone la condanna in solido al
pagamento di fr. 71'571.50, pari a Lit. 84'500'000, somma corrispondente al
danno che essi avevano subito per il fatto che le caratteristiche dell'edificio
oggetto della compravendita divergevano in maniera profonda, per quanto
riguardava il seminterrato dell'immobile, dalle assicurazioni rilasciate in
proposito e sottoscritte dai garanti.
I
convenuti si sono opposti alla petizione, contestando innanzitutto
l'inadempimento da parte di __________; a loro dire, la pretesa attorea era
inoltre perenta, siccome formulata ad oltre 7 mesi dalla conclusione del
contratto di compravendita; pure contestati erano la legittimazione passiva di
__________ e l'ammontare del danno vantato dalla controparte, tanto più che nei
confronti di quest'ultima era stato posto in compensazione un credito ben
superiore. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva delle persone
fisiche attrici, pure sollevata dai convenuti con la risposta di causa, è stata
nel frattempo respinta con giudizio preliminare cresciuto in giudicato.
- Il
Segretario assessore, con il giudizio qui impugnato, ha parzialmente accolto la
petizione, ammettendola per Lit. 51'000'000, pari a fr. 43'197.-.
Il
giudice di prime cure, dopo aver accertato che il contratto tra le parti,
qualificabile come contratto di garanzia ai sensi dell'art. 111 CO, era
senz'altro retto dal diritto svizzero, ha esaminato se in concreto __________
avesse correttamente adempiuto il precontratto con riferimento ai 2
appartamenti al seminterrato, concludendo, sulla base delle testimonianze
assunte, per la negativa. Escluso che i convenuti potessero prevalersi
dell'eventuale rinuncia alla garanzia per difetti da parte di __________ s.r.o.
e respinte le eccezioni di prescrizione e di compensazione, il primo giudice si
è chinato sull'ammontare del danno da risarcire agli attori: atteso da una
parte che il prezzo di ciascuno dei 6 piani di cui era composto l'edificio era
di ca. Lit. 128'000'000 (Lit. 770'000'000 diviso 6) e che dunque mezzo piano -
giacché il seminterrato garantito libero e abitabile era solo la metà adiacente
il giardino - era costato Lit. 64'000'000 e ritenuto dall'altra che
diversamente dalle assicurazioni date i 2 appartamenti nel seminterrato altro
non erano che una cantina, si imponeva a suo giudizio di dedurre da
quest'ultimo importo il valore della cantina, che giusta l'art. 42 cpv. 2 CO
corrispondeva al 20% di quello di un appartamento (Lit. 13'000'000), così che
in definitiva il danno è stato per l'appunto quantificato in Lit. 51'000'000.
- Con
l'appello che qui ci occupa, i convenuti chiedono di riformare il primo
giudizio nel senso di respingere la petizione.
Essi,
oltre ad aver contestato l'applicazione alla fattispecie del diritto svizzero,
ripropongono le eccezioni di carente legittimazione attiva degli attori
__________, __________ i e __________ e di carente legittimazione passiva della
convenuta __________, ribadiscono che la pretesa attorea era prescritta
rispettivamente infondata in quanto l'acquirente aveva stipulato nel contratto
di compravendita una clausola esclusiva della garanzia per i difetti;
recisamente contestato era infine l'ammontare del danno riconosciuto agli
attori, che in realtà non era stato comprovato, senza che in concreto fosse possibile
far capo all'art. 42 cpv. 2 CO.
-
Le
censure sollevate nel gravame sono in gran parte infondate. È innanzitutto a
ragione che il Segretario assessore, stante il domicilio rispettivamente la
sede in Svizzera dei convenuti, ha concluso giusta l'art. 117 cpv. 3 lett. e
LDIP per l'applicazione del diritto svizzero al contratto di garanzia tra le
parti (Pestalozzi, Basler Kommentar, N. 30 ad art. 111 CO), nonostante
la promessa di vendita fosse manifestamente retta dal diritto ceco (cfr. pure
il chiaro accenno alle "norme ceke in materia di compravendita di
immobili" a p. 1 del doc. Q, che tuttavia non si riferiva anche al
contratto di garanzia). Ciò posto ed accertato che in base al contratto di
garanzia il promittente non può prevalersi delle eccezioni che spettano al
terzo (Pestalozzi, op. cit., N. 20 ad art. 111 CO), può senz'altro
essere confermata la conclusione del primo giudice (consid. 5), il quale ha
ritenuto che nell'occasione i convenuti non potevano richiamarsi al fatto che
nel contratto di compravendita __________ avesse dichiarato di essere a buona
conoscenza degli immobili oggetto d'acquisto e di comprarli così come stavano e
giacevano (doc. C1 p. 4), tanto più che in un'aggiunta al contratto di garanzia
i convenuti stessi avevano avuto modo di precisare che, indipendentemente dal
tenore del rogito di compravendita sottoscritto, la sostanza ed il contenuto
dei loro accordi rimanevano quelli riportati nella scrittura privata (doc. Q,
ultima pagina); pure infondata, per i pertinenti motivi esposti dal primo
giudice (consid. 6), ai quali si rinvia, è l'eccezione di prescrizione (cfr.
pure Pestalozzi, op. cit., N. 25 ad art. 111 CO, secondo cui il termine
di prescrizione è di 10 anni), mentre l'altra eccezione di carente
legittimazione attiva delle persone fisiche attrici non può più essere oggetto
di esame in questa sede, essendo già stata evasa in precedenza con sentenza 30
giugno 1999 ormai cresciuta in giudicato.
-
I
convenuti meritano per contro di essere seguiti laddove censurano la quantificazione
del danno riconosciuto alla controparte dal giudice di prime cure.
Va
innanzitutto premesso che in sede di risposta (p. 7 e 8) i convenuti avevano
chiaramente contestato il documento di parte doc. F, in forza del quale la
controparte era giunta a quantificare in Lit. 84'500'000 il danno da lei
subito, mentre che in duplica (p. 5) avevano ribadito che non era assolutamente
provato che i 2 appartamenti nel seminterrato si estendessero su 118 mq, come
indicato in quel documento. Ora, è manifestamente a torto che il Segretario
assessore ha per contro ritenuto di far capo, per la quantificazione del danno,
a queste ed altre circostanze fattuali, nonostante le stesse non fossero state
provate in sede di istruttoria, con estratti catastali, planimetrie o
fotografie: contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, nulla agli atti
permetteva innanzitutto di confermare che l'edificio venduto fosse
effettivamente di 6 piani, circostanza per altro invocata dagli attori per la
prima volta e dunque irritualmente solo in sede conclusionale (art. 78 CPC);
allo stesso modo neppure era stato preteso negli allegati preliminari e
comunque provato che i 2 appartamenti garantiti liberi nel seminterrato
occupassero mezzo piano, mentre il fatto, estrapolato dal menzionato doc. F,
che il valore di una cantina corrispondesse al 20% di quello di un
appartamento, non era stato a sua volta provato né costituiva una circostanza
notoria. Se ciò non bastasse, il presupposto da cui il Segretario assessore è
partito, secondo cui ogni piano di un edificio, indipendentemente da quale esso
sia, avrebbe lo stesso valore, non tiene assolutamente conto della realtà delle
cose, essendo ad esempio del tutto evidente che, a parità di superficie, il
valore di un attico è ben diverso da quello di una cantina. Il calcolo del
primo giudice, del tutto arbitrario, non può pertanto essere condiviso.
Atteso
che gli attori non hanno in definitiva provveduto a provare il pregiudizio da
loro subito, che al contrario avrebbe potuto essere facilmente dimostrato
segnatamente mediante una perizia giudiziaria e un sopralluogo - prove che essi
avevano inizialmente offerto e a cui hanno in seguito rinunciato, ritenendole
inutili, non convenienti e non opportune (cfr. istanza 24 luglio 2000) - le
loro richieste, non potendosi nelle particolari circostanze far capo all'art.
42 cpv. 2 CO, devono essere disattese, siccome non provate nel loro ammontare.
- A
prescindere da quanto precede, anche l'eccezione di carente legittimazione
passiva di __________ doveva essere ammessa.
Contrariamente
a quanto ritenuto nel giudizio di primo grado (consid. 3), il solo fatto che
__________, che non risulta essere iscritto a RC quale organo formale di
__________ (cfr. doc. A3), in alcune occasioni possa aver utilizzato il fax
(doc. C) rispettivamente la carta intestata di quest'ultima (doc. G, H) non
permette in effetti ancora di concludere che egli fosse effettivamente un
organo di fatto di quella società e dunque fosse abilitato a vincolarla nel
doc. Q (cfr. IICCA 17 luglio 2000 in re B. SA/A. Ltd.; DTF 120 II
197 consid. 3b).
- Ne
discende l'accoglimento del gravame, nel senso che la petizione dev'essere
integralmente respinta.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 26 luglio 2001 di __________ e di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 2 luglio 2001 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
sud è così riformata:
-
La petizione 4 dicembre
1998 è respinta.
-
La
tassa di giustizia, fissata in fr. 2'000.- e le spese, da anticipare come di
rito, restano a carico degli attori in solido con l'obbligo di rifondere alla
controparte, sempre in solido, fr. 7'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 1'000.-
da
anticiparsi dai convenuti, sono poste a carico degli attori in solido, che
rifonderanno alla controparte, sempre in solido, fr. 1'500.- per ripetibili di
appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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