AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.139
Data decisione, Autorità: 28.05.2002, IICCA
Incarto n. 12.2001.00139
Lugano 28 maggio 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.94.00206 (già 2'559) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 12 novembre 1992 da
entrambi rappr. dall'avv. __________
contro
entrambi rappr. dall'avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto __________ al PE n. __________dell'UE di Lugano;
domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna in solido degli attori al pagamento di fr. 60'000.- oltre interessi;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 17 luglio 2001, con cui ha respinto la petizione ed accolto la domanda riconvenzionale;
appellanti gli attori con atto di appello 3 settembre 2001, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale, e subordinatamente, in caso di conferma della sentenza pretorile, di precisare che il pagamento da parte loro potrà avvenire solo simultaneamente alla restituzione delle azioni vendute, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti, con osservazioni 8 ottobre 2001, postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il 18 marzo 1992 __________ e __________, in qualità di venditori da una parte, e __________ e __________, in qualità di acquirenti dall'altra, hanno concluso un contratto di compravendita avente per oggetto la cessione, ad un prezzo di fr. 90'000.-, del pacchetto azionario della __________ di __________ (doc. C).
Con la petizione in rassegna i venditori hanno convenuto in causa gli acquirenti per ottenere il saldo del prezzo a quel momento ancora insoluto (fr. 30'000.-), mentre questi ultimi in via riconvenzionale hanno chiesto la restituzione degli acconti già versati (fr. 60'000.-), facendo valere la nullità del contratto per errore essenziale o per dolo rispettivamente la risoluzione dello stesso giusta l'art. 205 CO.
Con la sentenza qui oggetto di impugnativa, il Pretore ha respinto la petizione e accolto la domanda riconvenzionale, sposando in pratica la tesi dei convenuti secondo cui il contratto di compravendita doveva essere annullato per dolo (art. 28 CO), segnatamente in quanto il forno da carrozzeria, che i venditori avevano indicato essere di spettanza della società, in realtà apparteneva a terze persone.
Con l'appello che qui ci occupa, gli attori chiedono di riformare la sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale, ritenendo in sostanza errato l'assunto del primo giudice che, a loro dire, nonostante l'assenza nella fattispecie di un errore da parte dei convenuti, dell'inganno da parte loro e del necessario nesso causale, aveva nondimeno concluso per l'applicazione dell'art. 28 CO; subordinatamente, in caso di conferma del querelato giudizio, essi chiedono in ogni caso che quest'ultimo sia completato nel senso che il rimborso degli acconti potrà avvenire solo simultaneamente alla restituzione delle azioni.
Delle osservazioni con cui i convenuti postulano la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
Nel caso di specie è manifestamente a torto che gli attori contestano che il fatto di aver sottaciuto alla controparte nelle particolari circostanze che il forno da carrozziere non fosse di proprietà della __________ sia costitutivo di dolo.
5.1 Infondata è innanzitutto l'asserita assenza di errore da parte dei convenuti in merito alla proprietà del forno, visto e considerato che l'istruttoria di causa ha permesso di accertare che gli attori avevano espressamente garantito che lo stesso apparteneva alla società di cui si stavano apprestando a vendere l'intero pacchetto azionario (teste __________: "mi ricordo che i proprietari dissero che tutto quanto si vedeva era della carrozzeria, questa affermazione fu fatta da tutti e due i proprietari ... Al proposito ricordo perfettamente che __________ __________ affermarono che il suddetto forno era di proprietà della __________; essi ripeterono inoltre più volte che tutto quello che si vedeva, tranne i muri, era di esclusiva proprietà della __________ "), pur sapendo o comunque dovendo sapere -tale circostanza risultando, come da loro ammesso a p. 4 del gravame, dai libri contabili (classeur viola prodotti dal signor __________i)- che esso apparteneva ai proprietari dello stabile. Quanto alle circostanze evocate nell'appello, le stesse non sono assolutamente tali da mutare questa situazione: il fatto che installazioni come quella in questione possano costituire -ma gli appellanti, utilizzando il termine "solitamente", nemmeno pretendono che ciò sia sempre il caso- un accessorio dell'immobile non toglie in effetti che nel caso concreto gli attori avevano comunque garantito di esserne i proprietari; il fatto poi che dai libri contabili della società si potesse evincere che il forno apparteneva a terzi non giova a sua volta agli attori, in quanto da una parte questi ultimi, come detto, a parole avevano comunque garantito il contrario e atteso dall'altra che, solo per la prima volta in questa sede e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), essi hanno affermato che gli acquirenti avevano avuto la possibilità di visionarli, senza per altro aver preteso che li abbiano effettivamente visionati; il fatto che l'inventario di cui al doc. F non menzionasse il forno è pure irrilevante, visto che lo stesso è stato comunque superato da quello allegato al contratto, allestito successivamente dai convenuti ma in loro presenza (interrogatorio formale dei convenuti, ad 2, e la loro ammissione a p. 6 del gravame); gli attori non hanno inoltre portato alcuna prova a conferma della tesi secondo cui i convenuti sapessero o dovessero sapere che quest'ultimo inventario non riportava la merce che apparteneva alla società ma solo quella che era a libera disposizione della stessa, circostanza invero già smentita dal fatto che l'inventario è stato definito parte integrante del contratto di compravendita (cfr. punto 8 del contratto doc. C: "forma parte integrante dello stesso l'inventario del materiale trovantesi presso la __________ allegato quale inserto A"); proprio per questo motivo è pure da respingere l'argomentazione difensiva degli attori secondo cui il forno rispettivamente il suo valore non fosse un elemento essenziale dell'accordo, essendo al contrario evidente che l'eventuale proprietà su un tale attivo, quand'anche in parte ammortizzato, era senz'altro in grado di influenzare il valore della società e dunque il prezzo del pacchetto azionario; contrariamente a quanto ritenuto dagli attori, non è infine vero che i convenuti non avrebbero mai dimostrato di voler recedere dal contratto offrendo la retrocessione delle prestazioni ricevute, tale circostanza risultando chiaramente dal doc. 4.
5.2 Del tutto priva di fondamento è pure la tesi secondo cui nell'occasione gli attori non avrebbero agito intenzionalmente e dunque con inganno. Già si è detto in precedenza che il fatto che le parti abbiano considerato l'inventario parte integrante del contratto di compravendita del pacchetto azionario non può in buona fede significare altro che la merce inventariata a quel momento era effettivamente proprietà della società, altrimenti non si capirebbe proprio quale potesse essere lo scopo di quella lista; quanto alla circostanza secondo cui l'inventario da allegare al contratto avrebbe in realtà dovuto essere quello di cui al doc. F, ove il forno non risultava, la stessa, regolarmente contestata in duplica dai convenuti (ad 2a. 1), è in definitiva rimasta allo stadio di puro parlato; contrariamente a quanto ritenuto dagli attori, nemmeno è possibile concludere per l'assenza di volontà degli attori di ingannare gli acquirenti, tale intenzione risultando già dal solo fatto che essi avevano prospettato alla controparte fatti di cui sapevano rispettivamente dovevano sapere o comunque non potevano escludere il carattere inveritiero (Schwenzer, Basler Kommentar, N. 11 ad art. 28 CO; cfr. pure IICCA 25 novembre 1999 in re M./B., riferita a un caso di dolo eventuale).
5.3 Gli attori non possono neppure essere seguiti laddove ritengono che la conclusione del contratto da parte dei convenuti non sarebbe stata in alcun modo influenzata dalla questione del forno da carrozzeria. È in effetti evidente che la circostanza che il forno appartenesse o meno alla società era sicuramente tale da influire, se non proprio sulla decisione dei convenuti di acquistare le azioni della società, quanto meno sul relativo prezzo di vendita (Schwenzer, op. cit., N. 14 ad art. 28 CO), dal che l'esistenza di un nesso causale adeguato tra le due circostanze.
Queste circostanze, sommate l'una con l'altra, avrebbero in ogni caso giustificato l'annullamento del contratto anche in base alle disposizioni sull'errore (art. 23 CO).
Il contratto di compravendita prevedeva che con il pagamento degli acconti 24 delle 50 azioni depositate presso l'avv. __________ sarebbero state consegnate agli acquirenti, la firma del contratto valendo quale formale ricevuta dei titoli (cfr. punto 4 del contratto doc. C); sennonché, dopo la firma del contratto e in tempi non sospetti, i convenuti si sono lamentati della mancata consegna delle 24 azioni di loro spettanza (doc. 4), dal che si può senz'altro ritenere che essi non ne fossero ancora venuti in possesso. La circostanza è stata in ogni caso chiarita negli allegati preliminari, visto e considerato che a fronte dell'affermazione dei convenuti secondo cui le azioni erano ancora tutte in possesso del patrocinatore dei convenuti riconvenzionali (domanda riconvenzionale p. 6), questi ultimi si sono limitati a precisare che a tutt'oggi le stesse erano a disposizione di quel patrocinatore, il quale attendeva sempre che i legittimi proprietari, o chi per essi, le ritirassero formalmente (risposta riconvenzionale p. 7).
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3 settembre 2001 di __________ e __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'550.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1'600.-
da anticiparsi dagli appellanti, restano a loro a carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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