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Numero d'incarto:
12.2001.173
Data decisione, Autorità:
29.10.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00173
Lugano
29 ottobre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.2001.00005 della Pretura del distretto di Blenio - promossa con petizione 12
marzo 2001 da
tutti rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
in materia di azione revocatoria ex art. 285 e segg.
LEF.
Ed ora sull’esclusione del Pretore e del Segretario
assessore della Pretura del distretto di Blenio, comunicata dagli stessi
interessati con pronuncia 29 aprile 2001 e trasmessa a questa Camera, per il
giudizio di conferma, con scritto 12 ottobre 2001 del Pretore.
Letti ed esaminati gli atti dell’incarto.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il
Pretore e il Segretario assessore della Pretura del distretto di Blenio hanno
dichiarato di escludersi dal trattare la causa revocatoria promossa da alcuni
creditori nei confronti di __________, evidenziando di essersi già occupati in
prima persona della procedura di fallimento nei confronti del di lei padre
__________, che ne sarebbe all'origine;
che la
decisione sull’esistenza o meno dei motivi di ricusazione o di esclusione
compete, per quanto riguarda il Pretore, alla Camera civile del Tribunale di
Appello (art. 30 CPC), mentre invece la decisione riguardante la ricusa del
Segretario assessore compete al giudice dal quale dipende così che, qualora
l’esclusione del Pretore fosse qui confermata con suo obbligo di astenersi da
qualsiasi incombente in quella procedura, competerà al Pretore viciniore
esprimersi al proposito;
che anche
quando tutte le parti al processo non si oppongono all’esclusione del giudice -
come appare verificarsi in concreto, dal momento che gli attori, nel termine di
5 giorni di cui all’art. 28 cpv. 2 CPC, nulla hanno eccepito al proposito,
mentre la convenuta con scritto 4 aprile 2001 ha a sua volta ritenuto
l'esistenza degli estremi per un'esclusione del primo giudice - l’astensione
non è automatica ma è sempre necessario, per evitare abusi, il giudizio
confermativo dell’autorità prevista dall’art. 30 CPC (Rep. 1997 p. 212);
che è
quello che fa, con la presente decisione, la scrivente Camera;
che,
infatti, i motivi addotti dal Pretore non prestano il fianco ad alcun dubbio
sulla sua necessità di escludersi dal giudicare una fattispecie nella quale,
quale preposto dell'UEF di Blenio, ha già avuto modo di conoscere del
fallimento di __________, ritenuto oltretutto che nell'ambito di quella
procedura si è pure svolta un'assemblea straordinaria dei creditori nella quale
sono già state discusse sia l'opportunità sia le probabilità di successo di
un'eventuale causa revocatoria contro __________ i (cfr. verbale 5 luglio 1999
doc. H);
che
proprio la presa di posizione a quel momento da parte dell'ufficio fallimenti
sull'eventuale benfondato di quest'ultima causa - cui il Pretore, già solo per
la sua funzione di ufficiale UEF, non può essere estraneo - giustifica nelle
particolari circostanze di decretare la sua esclusione, la sua posizione
essendo in definitiva analoga a quella di chi ha dato un referto nella causa
(art. 26 lett. c CPC);
che non
si prelevano né tasse né spese, né si assegnano ripetibili per questa
decisione;
Per i quali motivi
visti gli art. 26 e seg. CPC
decreta:
-
È confermata l'esclusione del Pretore del distretto di Blenio,
__________, dall'occuparsi della causa inc. OA.2001.00005 di quella Pretura.
-
Non
si prelevano tasse o spese.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Blenio, con atti di ritorno.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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