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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.203
Data decisione, Autorità:
20.12.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00203
Lugano
20 dicembre 2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. DI.2001.00141 della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa, con istanza 26/27 luglio 2001, da
rappr.
da __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
in materia di contratto di lavoro con cui l'istante ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di fr. 6'372.25
oltre interessi che il Pretore, con sentenza 3 dicembre 2001, ha accolto.
Ed ora sull'appello 17 dicembre 2001 del convenuto
che, in riforma del primo giudizio, ha chiesto la reiezione dell'istanza.
Letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto ed in
diritto:
che
sono appellabili le sentenze riguardanti le procedure il cui valore di causa è
superiore ai fr. 8'000.-- mentre contro quelle di valore inferiore (procedure
inappellabili) è ammesso il solo ricorso per cassazione (cfr. art. 13 e 22
LOG);
che
tali principi non trovano eccezione alcuna per il fatto che la causa che ci
occupa deriva da contratto di lavoro (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 418 m. 1 e 2);
che
ne discende come l'unico rimedio possibile contro la sentenza del Pretore, che
ha giudicato su una domanda intesa ad ottener un importo inferiore ai fr.
8'000.--, sia quello del ricorso per cassazione;
che
un atto formulato nella forma dell'appello, in procedura inappellabile, non é
nullo ma può essere esaminato come ricorso per cassazione se da esso, anche
implicitamente, risultino i motivi di cassazione e le norme che si pretendono
violate e il gravame va quindi trasmesso, con decreto, dalla II CCA alla CCC
per sua competenza (Rep. 1977, 121; II CCA 17.12.1993
Comunione compr. "Condominio al __________ " c. __________);
che
il Tribunale di appello ritiene di dover mantenere tali prassi anche se più
generosa rispetto alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF
120 II 270 dove si afferma che una conversione d'ufficio di un rimedio
giuridico é impossibile quando un ricorrente, patrocinato da un difensore
professionista, sceglie espressamente un via di ricorso sebbene non possa
ignorare che la stessa non é aperta);
Per i quali motivi
decreta:
-
L'appello
17 dicembre 2001 di __________ è trasmesso, per competenza, alla Camera di
cassazione civile del Tribunale di appello.
-
La
tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico dell’appellante.
-
Intimazione
ai patrocinatori delle parti.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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