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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.26
Data decisione, Autorità:
06.02.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00026
Lugano
6 febbraio
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.1998.00042 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con
petizione 25 marzo 1998 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 60'000.-
oltre interessi, domanda avversata dalla controparte;
Ed ora sul
decreto 15 gennaio 2001 con cui il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per
intervenuta perenzione processuale;
appellanti
entrambe le parti, l'attrice con appello 26 gennaio 2001 con cui chiede di
annullare il decreto di stralcio con protesta di spese e ripetibili, il
convenuto con appello 29 gennaio 2001 con cui chiede l'attribuzione di un indeterminato
importo per ripetibili della sede pretorile pure protestando spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
che con la petizione in rassegna __________ ha convenuto in lite
__________ chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 60'000.-;
che il convenuto
si è opposto a tale richiesta;
che il Pretore,
preso atto che l'ultimo atto di causa compiuto risultava essere l'udienza
preliminare dell'11 gennaio 1999, ha decretato in data 15 gennaio 2001 lo
stralcio della causa per intervenuta perenzione processuale (art. 351 cpv. 2
CPC), caricando la tassa di giustizia e le spese alla parte attrice, senza
assegnare ripetibili;
che con appello 26
gennaio 2001 l'attrice chiede l'annullamento del decreto di stralcio,
rimproverando in sostanza al Pretore di non aver sollecitato la continuazione
della procedura rispettivamente considerando contraria al diritto
costituzionale di essere sentito la presunzione di mancanza di interesse delle
parti in caso di inazione delle stesse nel corso di due anni consecutivi;
che con appello 29
gennaio 2001 il convenuto chiede per contro che gli siano riconosciute congrue
ripetibili per la sede pretorile;
che, giusta l'art.
313bis CPC, non sono state richieste osservazioni ai due gravami;
che, passando ad
esaminare l'appello dell'attrice, si osserva preliminarmente che il decreto di
stralcio è impugnabile unicamente nella misura in cui una parte contesta dal
profilo oggettivo il verificarsi della perenzione (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 7 e 16 ad art. 351; IICCA 11 settembre 1998 in
re M. SA/C.);
che l'art. 351
cpv. 2 CPC prevede che il giudice stralcia dal ruolo d'ufficio la causa in cui
nessuna delle parti nel corso di due anni ha compiuto un atto processuale;
che nel caso di
specie l'attrice non pretende che siano stati compiuti altri atti processuali
dopo l'11 gennaio 1999, né che ci si trovi confrontati con un caso di
applicazione dell'art. 351 cpv. 3 CPC, norma in base alla quale il termine
biennale di cui sopra non decorre in caso di sospensione del processo ex art.
107 CPC oppure quando le parti sono in attesa della sentenza;
che il fatto che
il giudice di prime cure non abbia sollecitato la continuazione della procedura
dopo quella data non costituisce un impedimento per la perenzione processuale
della causa, rilevante per la norma essendo unicamente l'ultimo atto compiuto e
non quelli eventualmente omessi (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 13 ad
art. 351; IICCA 24 febbraio 1995 in re B. e lc./M. e llcc.);
che,
contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, nemmeno risulta che la
presunzione di mancanza di interesse delle parti in caso di inazione delle
stesse nel corso di due anni consecutivi, sancita dalla norma in questione, sia
eventualmente contraria al diritto costituzionale di essere sentito;
che in effetti per
costante giurisprudenza, dato il carattere assoluto della presunzione di cui
sopra, la citazione e il contraddittorio delle parti possono considerarsi una
formalità laddove - come nel caso di specie - è pacifico che la perenzione si
sia verificata (ICCTF 4 maggio 1999 in re B./C. SA e lc.; Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 17 e 19 ad art. 351; IICCA 21 maggio 1999 in re F. SA/S. e
llcc.);
che l'appello
dell'attrice deve pertanto essere respinto;
che, per quanto
attiene l'appello del convenuto, si osserva che per giurisprudenza invalsa è
senz'altro ammissibile impugnare un decreto di stralcio per quanto riguarda
l'attribuzione delle ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 8 e 16 ad
art. 351), ma in tal caso la parte è tenuta a formulare una precisa richiesta
di giudizio, indicando, sotto pena di nullità, l'esatto importo che vuole
vedersi attribuire a titolo di ripetibili (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC; Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 10 ad art. 309; IICCA 5 aprile 1994 in re P. SA/S., 7
gennaio 1998 in re F./A SA); diverso è il caso se il primo giudice ha omesso di
statuire sulla questione (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 808; IICCA
28 aprile 1995 in re D. e lc./B. AG, 11 giugno 1996 in re P./B.);
che nel caso di
specie il Pretore si è pacificamente pronunciato sulle ripetibili, decidendo
esplicitamente di non attribuirne;
che in tali
circostanze il fatto che il convenuto si sia limitato a chiedere
l'attribuzione di un "importo di fr. … a titolo di ripetibili" per la
sede pretorile deve pertanto essere sanzionato con l'irricevibilità del gravame
(Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 e 11 ad art. 309);
che la tassa di
giustizia e le spese dei due appelli seguono la soccombenza (art. 148 CPC),
mentre non si assegnano ripetibili alle parti, che non sono state chiamate a
presentare osservazioni;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 26 gennaio 2001 di __________ è respinto.
II. Le spese giudiziarie della procedura d’appello di cui al dispositivo
N. I di complessivi fr. 500.- (con una tassa di giustizia di fr. 450.- e spese
di fr. 50.-), da anticiparsi da __________, restano a suo carico.
Non si
assegnano ripetibili.
III. L’appello 29 gennaio 2001 di __________ è irricevibile.
IV. Le spese giudiziarie della procedura d’appello di cui al dispositivo
N. III di complessivi fr. 200.- (con una tassa di giustizia di fr. 180.- e
spese di fr. 20.-), da anticiparsi da __________, restano a suo carico.
Non si
assegnano ripetibili.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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