AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.33
Data decisione, Autorità: 07.01.2002, IICCA
Incarto n. 12.2001.00033
Lugano 7 gennaio 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.1996.00042 (già 11'992) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
entrambi rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 89'301.- oltre interessi a titolo di responsabilità dell'architetto;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 3'400.- oltre interessi;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 10 gennaio 2001, con cui ha ammesso la petizione per fr. 23'818.- e respinto la domanda riconvenzionale;
appellante il convenuto con atto di appello 5 febbraio 2001, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellanti adesivamente gli attori con atto ricorsuale 25 marzo 2001, con cui chiedono la reiezione del gravame della controparte e l'accoglimento del proprio nel senso di accogliere la petizione per fr. 28'818.-, pure protestando spese e ripetibili delle due sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 7 maggio 2001 postula la reiezione dell'appello adesivo con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Alla fine del 1988 l'arch. __________ è stato incaricato dai coniugi __________ e __________ della progettazione e della direzione dei lavori di riattazione e di ampliamento relativi alla loro casa d'abitazione, sita al mappale n. __________ RFP di __________.
Il 13 settembre 1989 le parti hanno posto termine alla loro collaborazione.
B. Con la petizione in rassegna i signori __________ hanno chiesto la condanna dell'arch. __________ al pagamento di fr. 89'301.- oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 79'441.-, rimproverando in sostanza al professionista di aver allestito un preventivo inattendibile e di non aver curato con la necessaria diligenza la progettazione rispettivamente la direzione dei lavori: a loro dire, egli era pertanto tenuto a risarcire il danno che essi avevano patito in conseguenza del superamento di alcune posizioni del preventivo (fr. 42'301.-), per la difettosità dell'opera (fr. 32'300.-) e per i ritardi nella completazione della stessa (fr. 980.-), oltre agli inconvenienti da loro subiti a seguito dell'intempestiva revoca del mandato da parte sua (fr. 3'860.-).
Il convenuto si è opposto a ogni richiesta attorea e in via riconvenzionale ha chiesto la rifusione di complessivi fr. 3'400.-.
C. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione per fr. 23'818.- e respinto la domanda riconvenzionale.
Il giudice di prime cure, dopo aver premesso che nella fattispecie risultavano applicabili le norme di cui agli art. 394 e segg. CO, ha innanzitutto accertato che il convenuto aveva effettivamente esposto importi eccessivamente bassi in tre posizioni del preventivo, ciò che, tenuto conto di un margine di tolleranza del 10% per ogni posizione e atteso che l'aumento dei costi era dovuto in alcuni casi all'esecuzione di opere supplementari, giustificava di porre a suo carico fr. 1'568.- per le opere da piastrellista, fr. 13'550.- per quelle da pittore e fr. 1'000.- per quelle da falegname. Ritenuto inoltre che il convenuto aveva contribuito rispettivamente non era estraneo all'accertata difettosità dell'opera, egli lo ha pure condannato a rifondere le relative spese di riparazione e meglio fr. 2'000.- per le infiltrazioni dal lucernario, fr. 200.- per il problema estetico connesso alla posa dello stesso, fr. 2'000.- per difetti nelle piastrelle e nelle fughe, fr. 2'000.- per la sistemazione a livello delle lastre di granito e fr. 1'500.- per il camino. Le altre posizioni di danno fatte valere in petizione e le pretese oggetto della domanda riconvenzionale non sono state per contro ammesse.
D. Con l'appello principale il convenuto chiede di riformare il primo giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione.
L'appellante esclude innanzitutto di dover rispondere nei confronti della controparte per un eventuale superamento del preventivo, da un lato non ritenendo che ci si potesse riferire unicamente ad alcune posizioni dello stesso, oltretutto con un margine solo del 10%, e dall'altro evidenziando come gli attori non avessero adempiuto tutte le condizioni cumulative poste dalla giurisprudenza per ottenere il risarcimento, che in effetti era possibile solo se essi non avevano tratto profitto dal plusvalore dell'opera, quando gli investimenti fatti eccedevano le loro disponibilità finanziarie oppure quando essi avessero provato che, risparmiando su determinate poste, sarebbero riusciti ad attenersi al preventivo, tanto più che in ogni caso, avendo regolarmente pagato tutti gli artigiani, il loro diritto al risarcimento era inesorabilmente perento. Del tutto errato, a suo parere, era pure il giudizio con cui il Pretore lo aveva condannato a rifondere la spesa per la riparazione di alcuni difetti della costruzione, quando gli stessi nemmeno erano stati notificati nei suoi confronti oppure nei confronti degli artigiani rispettivamente quando questi ultimi erano già stati integralmente tacitati, fermo restando in ogni caso che il difetto al lucernario non era stato dimostrato, mentre non risultava che il convenuto avesse indotto gli attori a non far capo ad un ingegnere, ciò che era all'origine dei difetti nelle opere da piastrellista.
E. Con l'appello adesivo gli attori chiedono per contro di aumentare di fr. 5'000.- le loro spettanze, somma corrispondente alle spese per ovviare alla presenza di alcune crepe nella muratura.
F. Delle osservazioni con cui le parti postulano la reiezione del gravame di parte avversa si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
Per quanto riguarda la qualifica giuridica del contratto di architetto che lega le parti, è senz'altro a ragione che il giudice di prime cure, ritenuto come l'attività del convenuto non fosse limitata all'esecuzione dei piani, del preventivo e del progetto definitivo, ma avesse pacificamente per oggetto anche la direzione dei lavori, ha concluso nella fattispecie per l'applicazione delle norme relative al contratto di mandato: in effetti, se per un verso è vero che il Tribunale federale considera sostanzialmente di natura mista tale configurazione giuridica, meglio definita come “Gesamtvertrag”, fermo restando che la responsabilità per superamento del preventivo rispettivamente per carente direzione dei lavori è retta dalle norme relative al contratto di mandato (DTF 109 II 465; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 57 e segg.; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed., Friborgo 1995, N. 38; Fellmann, Berner Kommentar, N. 182 ad art. 394 CO), è d'altro canto altrettanto vero che la dottrina più recente, per motivi di praticabilità ed in considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto ed il committente, ritiene in tal caso più corretto far capo nella loro globalità alle normative relative al mandato (Gauch/Tercier, op. cit., N. 39 e segg.; Fellmann, op. cit., N. 182 ad art. 394 CO; IICCA 10 maggio 1994 in re A./B. e llcc., 13 giugno 1994 in re G./R., 17 settembre 1996 in re C./M. SA, 5 novembre 1997 in re C./P., 7 aprile 2000 in re S./F. SA, 15 maggio 2000 in re O. SA/S.).
Il convenuto, nell'appello principale, censura innanzitutto il giudizio con cui il Pretore ha posto a suo carico tutta una serie di importi per il superamento di alcune posizioni del preventivo: egli ritiene che un'eventuale sua responsabilità poteva entrare in linea di conto solo se fosse stato superato l'intero preventivo e non solo alcune posizioni dello stesso, oltretutto dovendosi tener conto di un margine di tolleranza superiore al 10%; sempre a suo giudizio, gli attori non avevano inoltre adempiuto tutte le condizioni cumulative poste dalla giurisprudenza per ottenere il risarcimento; in ogni caso, avendo essi regolarmente pagato tutti gli artigiani, il loro diritto al risarcimento era perento.
2.1 Recentemente (DTF 122 III 61 consid. 2c), il Tribunale federale ha preso posizione in merito alla questione del superamento del preventivo da parte dell'architetto, precisando che in un caso del genere vi è danneggiamento del committente e con ciò l'obbligo di risarcimento a suo favore solo nel caso in cui quest'ultimo, informato dell'erroneità del preventivo, avesse effettivamente disposto altrimenti dei propri mezzi finanziari, come pure se il maggior valore dell'opera non gli è di alcun profitto oppure ancora se l'investimento eccede le sue disponibilità finanziarie. L'architetto in tal caso deve rispondere nei confronti del committente del danno pari alla differenza tra i costi effettivi di realizzazione e il valore soggettivo dell’opera risultante dal contratto, eventualmente determinato dal giudice ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 CO: questo perché il danno deriva in ultima analisi dal fatto che viene disattesa la fiducia del committente nella possibilità di realizzare l’opera al costo preventivato, benché ciò sia stato ritenuto possibile (IICCA 20 gennaio 1995 in re V./W., 29 maggio 1998 in re V./D., 15 maggio 2000 in re O. SA/S.).
2.2 Nel caso di specie l'obiezione del convenuto secondo cui la sua responsabilità poteva essere innescata unicamente se fosse stato superato l'intero preventivo e non solo alcune posizioni dello stesso è ampiamente infondata, la dottrina riconoscendo in effetti al committente la facoltà di procedere nei confronti dell'architetto alternativamente sia per il sorpasso di alcune posizioni del preventivo (cosiddetto "direkter Beweis", cfr. Gauch/Tercier, op. cit., N. 755 e segg.) - opzione scelta in concreto dagli attori - sia per il sorpasso complessivo dello stesso (cosiddetto "Wahrscheinlichkeitsbeweis", cfr. Gauch/Tercier, op. cit., N. 758 e segg.). Priva di fondamento è pure la censura riferita alla misura del margine di tolleranza applicato, che a suo dire, trattandosi di una riattazione e sopraelevazione, avrebbe dovuto essere superiore al 10%: il margine di tolleranza non si applica in effetti nel caso in cui il committente procede per il superamento di alcune posizioni del preventivo (Gauch/Tercier, op. cit., N. 756 e 772), ma solo nel caso di sorpasso complessivo dello stesso (Gauch/Tercier, op. cit., N. 744, 758 e 773 e segg.). Parimenti infondata è la censura secondo cui il fatto che il committente abbia già provveduto al pagamento di tutti gli artigiani osti ad un eventuale risarcimento nei confronti dell'architetto (Gauch/Tercier, op. cit., N. 766; Schaumann, Rechtsprechung zum Architektenrecht, 4. ed., Friborgo 1999, N. 82, 92 e 95).
Tuttavia, ad escludere in concreto un risarcimento a questo titolo a favore degli attori, è il fatto che essi non hanno assolutamente preteso, ancor prima che reso verosimile (Gauch/Tercier, op. cit., N. 768), che, se fossero stati tempestivamente informati dei sorpassi, avrebbero deciso diversamente su altri interventi, ad esempio rinunciando ad opere supplementari o "tagliando" altre posizioni a preventivo (cfr. pure Schumacher, Die Haftung des Architekten für seine Kosteninformationen, in recht 1994 p. 136; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht - Besonderer Teil, 4. ed., Berna 1997, p. 272 e seg.): con ciò non è dato di sapere se la violazione contrattuale commessa nell'occasione dal convenuto è in relazione causale con il danno che essi hanno subito (Gauch/Tercier, op. cit., N. 764). Gli attori non possono pertanto pretendere alcunché per il sorpasso delle posizioni relative al piastrellista (fr. 1'568.-) ed al pittore (fr. 13'550.-), mentre i fr. 1'000.- a loro attribuiti dal Pretore con riferimento alle opere da falegname possono essere confermati, non trattandosi in realtà di un sorpasso di una posizione del preventivo, bensì di una maggior spesa - la posa di alcune porte che ha dovuto essere ripetuta (e fatturata) a seguito di una mancanza di coordinamento degli artigiani (teste __________ p. 12 e seg.) - dovuta direttamente alle carenze del convenuto nella sua qualità di direttore dei lavori, che egli è pertanto tenuto a risarcire direttamente (DTF 122 III 61 consid. 2a; Gauch/Tercier, op. cit., N. 761; Honsell, op. cit., p. 273).
Il convenuto non contesta in questa sede l'accertamento pretorile secondo cui i difetti per i quali è stato chiamato a rispondere (fr. 2'000.- per le infiltrazioni dal lucernario, fr. 200.- per il problema estetico connesso alla posa dello stesso, fr. 2'000.- per difetti nelle piastrelle e nelle fughe, fr. 2'000.- per la sistemazione a livello delle lastre di granito e fr. 1'500.- per il camino) si lasciavano ricondurre a carenze nella sua attività di direttore dei lavori e nella fase di controllo o verifica, piuttosto che a mancanze a livello di progettazione. La sua responsabilità per quanto riguarda gli stessi va dunque esaminata anche in questo caso alla luce delle norme relative al contratto di mandato (cfr. consid .1).
Ciò premesso, non essendo applicabili le norme relative al contratto di appalto, il convenuto non può vantare alcun diritto dal fatto che gli attori non abbiano eventualmente notificato in modo tempestivo i difetti a lui o agli artigiani (cfr. art. 367 e 370 CO), né prevalersi del fatto che questi ultimi siano già stati tacitati (cfr. Rep. 1979 p. 125), ciò comportando la perenzione dei diritti del committente solo se fosse stato applicabile quel particolare genere di contratto.
Quanto al difetto al lucernario (fr. 2'000.-), non corrisponde al vero che lo stesso non sarebbe stato accertato peritalmente, in quanto il perito arch. _________ si sarebbe basato solo sulle dichiarazioni che l'attore aveva rilasciato in sede di sopralluogo (verbale p. 43): il nuovo perito giudiziario arch. __________ ha in effetti accertato il difetto in questione, evidenziando che il lucernario presentava una pendenza di soli 10° mentre il fabbricante aveva indicato che quel particolare lucernario poteva essere posato solo con una pendenza di almeno 15° (perizia p. 7); anche il teste __________ ha del resto confermato l'esistenza di quel difetto (verbale p. 10).
A torto il convenuto contesta infine che il fatto di non aver indotto gli attori a far capo ad un ingegnere, mancanza che a suo dire era all'origine dei difetti riscontrati nelle opere da piastrellista (complessivi fr. 4'000.-), giustifichi nondimeno la sua responsabilità per quei difetti. Occorre innanzitutto precisare che concettualmente la censura può riferirsi unicamente alle fessurazioni delle piastrelle a seguito del parziale cedimento delle solette (fr. 2'000.-, cfr. doc. FF p. 10, perizia _________ p. 8 e 17, perizia _________ p. 14), ma nulla a che vedere con la sistemazione a livello delle lastre di granito (fr. 2'000.-). Ciò premesso, è senz'altro a ragione che il primo giudice ha ritenuto che spettava al convenuto in quanto progettista e direttore dei lavori, nell'ambito del suo dovere d'informazione, rendere attenti gli attori circa la necessità di far capo ad un ingegnere per prevenire eventuali fessurazioni (Gauch/Tercier, op. cit., N. 440 e segg., in particolare n. 154), per cui tale mancanza era senz'altro tale da innescare la sua responsabilità.
È senz'altro a ragione che il Pretore ha respinto in prima sede tale richiesta, evidenziando come il difetto alla muratura e con ciò la pretesa creditoria che ne discendeva fossero stati allegati rispettivamente formulati dagli attori per la prima volta solo con le conclusioni di causa (art. 78 CPC), senza che in precedenza la parte fosse stata autorizzata a completare i fatti (art. 80 CPC). La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di precisare che, se, come nel caso di specie, da una perizia giudiziaria emergono fatti che le parti non hanno allegato negli allegati preliminari, gli stessi, ancorché rilevanti, non divengono automaticamente parte della realtà processuale di cui il giudice deve tenere conto secondo le modalità previste dalla legge di procedura (art. 78 CPC; Rep. 1989 p. 110; IICCA 5 agosto 1993 in re R./B., 22 aprile 1994 in re F.C. SA/F.), ritenuto che per essere considerati, gli stessi avrebbero dovuto essere proposti mediante un’istanza di restituzione in intero (art. 74 lett. b e 137 e segg. CPC), ciò che gli attori hanno però in concreto omesso di fare (IICCA 27 marzo 1996 in re I. SA/I. SA). A maggior ragione ciò deve valere nel caso concreto, ove i difetti alla muratura erano già stati evocati dalla parte attrice, irritualmente - ciò che la controparte aveva puntualmente censurato con lettera 14 settembre 1994, agli atti - già in precedenza, nell'ambito della formulazione delle domande peritali 31 maggio 1994. In tali circostanze gli attori sono assai malvenuti a prevalersi del disposto di cui all'art. 75 lett. b CPC.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 5 febbraio 2001 dell'arch. __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 gennaio 2001 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
Di conseguenza l'arch. __________, è condannato a pagare a _________ e __________, la somma di fr. 8'700.- oltre interessi al 5% a far tempo dal 26 febbraio 1991.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 800.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono poste a carico degli appellati, che rifonderanno all'appellante fr. 300.- per parti di ripetibili.
III. L’appello adesivo 25 marzo 2001 di __________ e __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 180.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 200.-
da anticiparsi dagli appellanti adesivamente, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- per ripetibili.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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