AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.69
Data decisione, Autorità:
09.04.2002, IICCA
Incarto n.
12.2001.00069
Lugano
9 aprile 2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Pellegrini, (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca,
assente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria
-inc. OA.1995.802 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2- promossa
con petizione 27 marzo 1990 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
chiedente, con il
disconoscimento di un debito di fr. 5'000.- nei confronti della convenuta, la
condanna della medesima al pagamento di fr. 58'275.05 oltre interessi, a titolo
di risarcimento danni conseguente a un rapporto d'appalto;
domande cui la
convenuta si è opposta, formulando per parte sua una riconvenzione di fr.
5'467.20 oltre interessi;
vertenza in cui il
pretore, con decisione 18 aprile 2001, ha respinto la domanda riconvenzionale e
ha accolto la petizione;
appellante la
società convenuta che, in riforma della sentenza impugnata, postula la
reiezione della petizione e l'accoglimento della riconvenzione;
lette le osservazioni all'appello 18 giugno 2001;
considera
in fatto e in diritto:
- Nel
giugno 1985 le parti hanno concluso un contratto in base al quale l'attore dava
incarico alla convenuta di progettare e di eseguire la direzione lavori
nell'ambito della costruzione di una casa d'abitazione sul fondo, mapp.
__________RFD di __________. Le opere da capomastro e da gessatore sono state
affidate alla __________. La presente vertenza è sorta a dipendenza del fatto
che la convenuta, benché si fosse impegnata nei confronti del committente a
contenere le spese complessive di costruzione dapprima in fr. 360'000.- e poi,
in seguito ad alcune modifiche del progetto iniziale, in fr. 440'000.-, non
l'avrebbe mai avvertito durante l'esecuzione dell'opera che quell'impegno non
poteva essere mantenuto, finché il costo complessivo si sarebbe attestato in
fr. 659'995.85 (doc. 5); importo che non tiene conto di difetti dell'immobile.
L'attore individua pertanto l'inadempienza dell'architetto -presupposto della
sua responsabilità- in particolare nella stima insufficiente dei costi e
nell'inadeguata sorveglianza dei lavori che ha reso possibile un sorpasso del
preventivo pari al 54% (conclusioni, ad 6).
Per le
proprie prestazioni la convenuta ha emesso una nota di complessivi fr.
30'467.20, corrisposta dall'attore in misura di fr. 20'000.-. Fattogli intimare
il PE __________UE di Lugano per l'incasso del saldo, __________ ha presentato
nei confronti di __________ istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione,
accolta con sentenza 15 febbraio 1990 limitatamente a fr. 5'000.- Da qui la
domanda di disconoscimento di questo credito, mentre l'attore considera
l'intero saldo chiesto da controparte, ossia fr. 10'467.20, come una posta del
danno (petizione, punto 10).
La
seconda parte del credito posto a giudizio, ossia fr. 47'807.85, corrisponde al
credito residuo dell'impresa __________ nei confronti dell'attore, così come
determinato dal lodo 28 settembre 1992 dell'arbitro unico arch. __________,
incaricato di dirimere il contenzioso sorto fra committente e impresa di
costruzioni (opere da capomastro).
-
La
convenuta ha contestato anzitutto la pretesa pattuizione di un limite massimo
dei costi, in particolare relativamente all'importo di fr. 440'000.-,
precisando che comunque il superamento del preventivo dev'essere addebitato a
numerose modifiche dei piani originali da parte del committente. Essa ha
affermato inoltre di aver sempre tenuto al corrente la controparte sull'aumento
dei costi, tant'è che l'attore ha sempre provveduto al pagamento di acconti in
funzione dell'avanzamento dei lavori. Per quanto riguarda i lavori da
capomastro, ha sostenuto che controparte aveva accettato l'offerta __________
la cui liquidazione era stata trovata corretta.
-
Con
il querelato giudizio il pretore, determinata l'applicazione alla presente
fattispecie delle norme di responsabilità del mandatario, individua diverse
inadempienze della convenuta, in particolare nella direzione lavori e nel
calcolo dei costi, tali da comportarne la responsabilità nei confronti del
mandante. Calcola il danno dell'attore, tenendo conto sia dell'intervenuto
accordo su costi massimi per fr. 440'000.-, sia sul fatto che la convenuta mai
ha avvertito controparte riguardo ai sorpassi in atto, né in generale, né
relativamente al solo intervento dell'impresa __________. La relativa richiesta
di risarcimento è così stata accolta, non avendo la convenuta apportato nessuna
prova liberatoria. Per gli stessi motivi respinge la richiesta della convenuta
di vedersi pagata per intero la propria nota professionale.
-
L'appellante
dissente integralmente dalla decisione pretorile. Rilevato come il costo
complessivo dell'opera non sia di fr. 818'995.30 come indicato dal primo
giudice, ma di soli fr. 679'352.35, sottolinea -a dimostrazione dell'informazione
di cui ha sempre goduto l'attore- che questi ha puntualmente versato acconti,
senza sollevare obiezioni, per complessivi fr. 514'709.- ossia per un importo
superiore a quello di fr. 440'000.-. Censura inoltre il giudizio pretorile per
non aver tenuto conto delle rettifiche apportate al primo referto dal perito
giudiziario in sede di delucidazione, nel senso di un ridimensionamento del
lamentato sorpasso. Ne conseguirebbe l'inconsistenza del rimprovero mosso
all'attrice di incompletezza o inesattezza del capitolato d'appalto.
L'appellante rimprovera inoltre al pretore di non aver esaminato la
problematica della fatturazione degli scavi, effettivamente eseguiti da altra
impresa e rifatturati al committente dalla ditta __________, argomento di cui,
se necessario, si dirà nel seguito. Per quanto riguarda l'applicazione del
diritto, sostiene che controparte non ha dimostrato nessuno dei presupposti
dell'art. 398 cpv. 2 CO. Da parte sua, considera di aver portato l'accertamento
che l'aumento dei costi è totalmente riconducibile alle modifiche dei progetti
originali e che l'indicazione di costi totali in fr. 440'000.- (peraltro non
contestata in sé) non può essere determinante: sia perché l'importo è stato
superato dagli acconti versati senza riserve, sia perché le modifiche richieste
posteriormente hanno comportato costi maggiori. Per quanto in particolare
concerne il danno, l'appellante avverte che l'attore non ha provato di aver
subito un pregiudizio; anzi, vendendo la casa egli ha potuto monetizzare l'eventuale
maggior valore dell'immobile. Censura inoltre l'ammissione delle poste di danno
così come operata dal primo giudice.
Delle
osservazioni all'appello di dirà, se necessario, nel seguito.
-
A
prescindere dalla qualifica giuridica del cosiddetto contratto d'architetto,
resa complessa dalle differenti attività svolte dal professionista in favore
del committente / mandante, considerato nel suo insieme, il rapporto è
prevalentemente ritenuto sottostare alle regole di responsabilità del mandato (DTF
119 II 149 segg.; 122 III 61 segg.; Zindel/ Pulver, in Comm. di Basilea,
ed. 2, art. 363 CO, N. 18; Gauch P., Vom Architekturvertrag, seiner
Qualifikation und der SIA-Ordnung 102, in Das Architektenrecht, ed. 3,
N. 41 e 42). Regole che trovano applicazione anche per quanto concerne in
particolare la responsabilità dell'architetto per il superamento dei costi di
costruzione (DTF cit.; Schumacher R., Die Haftung des Architekten
aus Vertrag, in Das Architektenrecht, N. 743). Presupposti sostanziali
ne sono, oltre al superamento di un preventivo nelle sue diverse forme (anche
quindi in quella del superamento di un limite massimo dei costi: cfr. Schumacher,
op. cit., N. 737) che può costituire inadempimento del contratto da parte
dell'architetto, un pregiudizio per il mandante definito come danno alla
fiducia (Vertrauensschaden), ossia dipendente dall'affidabilità
attribuibile dal mandante all'informazione sui costi della costruzione
fornitagli dall'architetto (DTF 122 III 64; Gauch, op. cit., N.
766; Schumacher, op. cit., N. 764 e 765), rispettivamente l'esistenza di
un nesso adeguato di causalità fra il danno e la cattiva esecuzione del
mandato. Responsabilità che è data sia in base alle norme di legge (art. 398
cpv. 2 CO), sia -qualora il contratto vi facesse riferimento esplicito- in
virtù della norma SIA 102, art. 1.6 (Hess U., Der Architekten- und
Ingenieurvertrag, Zurigo, 1986, pag. 92).
-
Riguardo
all'esistenza di un accordo sui costi dell'opera, in questa sede non è più
contestato che fra le parti sia stato previsto un limite complessivo di spesa
di fr. 440'000.-, così come accertato dal primo giudice. L'appellante afferma
tuttavia che la promessa in tal senso era stata fatta prima delle modifiche del
progetto originario. Sennonché questo argomento, già esposto in prima sede, non
trova sostegno negli atti della causa. Anzitutto va precisato che __________,
amministratore unico della società convenuta e quindi -in questa causa- non
sentito né come teste, né -contrariamente a quanto previsto in sede di udienza
preliminare- nella forma dell'interrogatorio formale, è stato sentito in
istruttoria (come testimone) nella procedura arbitrale che ha opposto il qui
attore all'Impresa __________, incarto di cui è stato ordinato il richiamo
nella presente causa. Orbene, in quella sede, egli non ha soltanto ricordato
che (in occasione di un pranzo in un grotto di __________) __________ gli disse di non poter oltrepassare la
cifra di fr. 440'000.- per sue esigenze finanziarie, al fine di non avere
difficoltà, e che, concludendo quella discussione, egli gli assicurò di
non oltrepassare la cifra, e di avergli stretto la mano a conferma di
questo accordo, ma ha pure indicato sembrargli che a quel momento fosse
ultimata la costruzione grezza e che oggetto del discorso erano stati i
costi complessivi finali, non avendo però ancora deciso tutte le finiture.
Ciò che indica come l'accordo sul costo complessivo risalga a una fase
relativamente avanzata della costruzione, peraltro in conformità con altre
risultanze istruttorie: in particolare, nella delucidazione scritta del suo referto
il perito giudiziario -chiamato a indicare quando il preventivo iniziale fosse
stato aggiornato a fr. 440'000.- ha precisato che, pur non disponendo di dati
oggettivi e non potendo eseguire un raffronto completo fra i piani di progetto
(licenza edilizia) e i piani esecutivi, su alcuni piani 1:50 ha notato correzioni
successive al progetto esecutivo iniziale, ciò che porta a escludere che
le modifiche citate abbiano potuto cagionare importanti aumenti dei costi di
progettazione e di costruzione (delucidazione, pag. 3). D'altra parte, il
referto peritale __________ (di cui alla
procedura arbitrale richiamata) attesta che le differenze riscontrate
mettendo a confronto i piani 1:50 posti a base del contratto e la realizzazione
effettiva sono di piccola entità (risposta 2.1. alle domande peritali),
mentre più importanti sono le differenze tra i piani di progetto approvati
(domanda di costruzione 1:100) e quanto effettivamente eseguito, corrispondente
alla situazione finale, eccezion fatta per piccole differenze (risposta 2 alle
controdomande, pag. 9). Prove dalle quali si deve dedurre che le modifiche del
progetto iniziale, elencate a pagina 1 della stessa perizia, in parte
corrispondenti alle allegazioni dell'appellante, erano già state definite in
sede di piani esecutivi (1:50) ed erano pertanto precedenti all'accordo sul
limite dei costi. Al proposito il teste __________
ha confermato che l'accordo sul limite massimo dei costi è avvenuto
molto probabilmente nella fase di elaborazione dei piani esecutivi.
-
L'appellante,
sulla base della delucidazione della perizia, contesta l'avvenuto superamento
del limite di spesa convenuto. Anzitutto è opportuno precisare che l'attore ha
sempre indicato il costo totale della costruzione in fr. 659'995.85 (petizione,
ad 4; conclusioni ad 6), così come al totale del conteggio doc. E. L'importo di
oltre fr. 800'000.- assunto come consuntivo dal primo giudice e dedotto pari
pari dalla sola perizia giudiziaria (cfr. perizia __________, risposta 3)
dipende evidentemente da un'errata lettura dell'accennato conteggio dove il
perito ha sommato alle liquidazioni dei diversi artigiani (doc. E, foglio 2)
gli importi figuranti al foglio seguente, prendendo con ciò in considerazione
due volte diverse poste del computo. La correzione rilevata dall'appellante
sulla base della delucidazione del perito 16 settembre 1998 (pagina 2) è
pertanto calzante. Analoga rettifica concerne il totale delle opere da
capomastro: infatti, nella perizia è indicata la cifra di fr. 399'395.-
(risposta 4 e 5), mentre in sede di delucidazione il perito ha concluso che si
tratta di fr. 323'782.60 (importo non scontato), rispettivamente di fr.
298'545.60 (importo scontato) (cfr. delucidazione, pag. 2); somme peraltro deducibili
già dalla fattura 19 dicembre 1986 della __________ (doc. G), com'è confermato
dal già menzionato lodo dell'arch. __________ che ha verificato anche il
benfondato della pretesa, nonché di altre due esposizioni dell'impresa di
costruzioni per un credito complessivo di fr. 307'798.85 (importo scontato)
(lodo, pag. 4).
Tuttavia,
nonostante le corrette censure dell'appellante, resta il fatto che
complessivamente è innegabile un notevole sorpasso del limite di spesa posto
dal mandante che si cifra nella differenza fra il consuntivo di fr. 659'995.85
(doc. E) e l'importo di fr. 440'000.-, mentre sono scarse le indicazioni del
perito giudiziario che collegano tale circostanza a negligenze particolari
dell'architetto. Si consideri infatti che, a fronte delle lapidarie
considerazioni in tal senso di cui alla prima versione della perizia (risposta
4 e 5), fondate -come s'è visto- su dati numerici errati, in sede di
delucidazione il perito ha dovuto limitarsi a concludere che -ancorché
l'accennata differenza rappresenti un sorpasso del 54%- i documenti di causa
non permettono di ricostruire i maggiori costi d'ogni singola
prestazione d'opera eseguita dagli artigiani rispetto a un preventivo di
dettaglio non conosciuto. Il supero citato appare perciò difficilmente
giustificabile e non in linea con la consuetudine (delucidazione, risposta
11). D'altra parte, l'attore non chiede in causa di essere risarcito sulla base
dell'intero sorpasso dei costi, ma ha limitato la propria domanda, facendo
riferimento alle sole opere da capomastro: e nemmeno denunciando in particolare
le cifre che le caratterizzano, ossia -da una parte- l'importo di preventivo di
fr. 207'115.85 (doc. F, importo controllato)- e il consuntivo di cui s'è
detto, ma il saldo dovuto all'impresario sulla base del lodo __________ che indica in fr. 47'807.85. Bisogna dedurne
che l'attore -a dispetto dell'impostazione della causa- ha rinunciato a parte
del suo ipotetico credito (ciò che è nelle sue facoltà), riuscendo comunque a
dimostrare sia l'inattendibilità del limite complessivo dei costi promessogli
dalla convenuta, sia la cattiva esecuzione del mandato d'architetto, almeno per
quanto riguarda le opere da capomastro. A tal proposito la perizia __________ nella procedura arbitrale -proprio su queste
opere- afferma che il capitolato risulta carente nei quantitativi e
incompleto per quanto riguarda i vari supplementi, in particolar modo per
quanto attiene allo scavo e alle opere in cemento armato (perizia cit.,
pag. 2); giudizio poi ripreso anche nel rispettivo lodo (pag. 3). D'altra
parte, se -come afferma il perito giudiziario- il costo delle opere da
capomastro incide, salvo eccezioni in concreto non accertate, in misura del 32
- 38% sul costo totale dell'opera (perizia __________, risposta 4) e se -come
già rilevato- le modifiche della costruzione apportate in fase di realizzazione
sono state di minima entità, la promessa di poter mantenere i costi nel limite
di fr. 440'000.- appare formulata senza nessuna seria base di valutazione già
al solo confronto con l'offerta relativa alle opere da capomastro (doc. F). Se
questa conclusione non trova esplicita conferma a livello peritale, è tuttavia
deducibile dall'accennato complesso di elementi e processualmente è ammissibile
almeno come accertamento di verosimiglianza (Wahrscheinlichkeitsbeweis: cfr.
Schumacher, op. cit., N. 755). In particolare la stessa promessa,
proprio perché formulata dall'architetto, è stata atta a destare nel mandante
una rappresentazione sicuramente errata (oltre ogni limite usuale di
tolleranza) del suo impegno finanziario: al di là quindi delle manchevolezze
nei capitolati, questo solo fatto rappresenta inadempienza contrattuale
dell'architetto poiché la valutazione del preventivo di spesa -cui dev'essere
parificata la pattuizione di un limite massimo dei costi- è uno dei compiti
specifici della sua attività professionale come componente del dovere
d'informazione del mandante (DTF 119 II 251; 122 III 64; Schumacher,
op. cit., N. 441; BR 2/94, pag. 48).
-
L'appellante
ripropone l'argomento che l'attore sarebbe malvenuto chiedendo un risarcimento
per il sorpasso del limite di spesa, avendo versato senza riserve -poiché
informato sui sorpassi- acconti per complessivi fr. 514'709.-, quindi per un
importo superiore a fr. 440'000.-: ciò che, ancora una volta, risulterebbe
dagli scoperti nei confronti di artigiani di cui al foglio 3 del documento E.
L'importo degli acconti non è contestato, né l'argomento in discussione,
contrariamente a quanto afferma il resistente, rappresenta un inammissibile
fatto nuovo dell'appello. Determinante è invece che il pagamento delle fatture
degli artigiani, in parte o integralmente, non attiene ai rapporti con
l'architetto, ma ai diversi appalti conclusi dal committente e corrisponde
all'estinzione di debiti verso terzi. Altra questione è che tali debiti
superino il limite di spesa pattuito fra architetto e mandante, così da
costituire presupposto della responsabilità del primo che è data o no, a
prescindere dal regolamento dei rapporti di dare / avere con gli imprenditori.
D'altra parte, può essere anche osservato che né il silenzio alla ricezione di
quei conteggi, né il loro pagamento (totale o parziale) non potrebbero comunque
valere come riconoscimento del relativo credito (DTF 112 II 550; Schumacher,
op. cit., N. 766; Gauch P., Der Werkvertrag, ed. 4, N. 1266; II CCA
7 novembre 2001 in re G.S. SA/ MRI SA).
-
Il
danno che può essere tenuto a risarcire un architetto reso responsabile dal suo
comportamento nello svolgimento del mandato non corrisponde al maggior valore
dell'opera acquisito per mezzo del superamento dei costi previsti. Il mandante
ha un pregiudizio risarcibile solo se, conoscendo l'errore di preventivo,
avrebbe disposto diversamente dei suoi mezzi finanziari, se il maggior valore
dell'immobile (da lui non voluto) gli è inutile, rispettivamente se
l'investimento eccede le sue possibilità economiche (DTF 122 III 64).
Nel processo questo ipotetico atteggiamento alternativo dev'essere non solo
allegato, ma anche provato, ovviamente -in genere- nella forma della
verosimiglianza, laddove il giudice dovrà partire dal presupposto che il
danneggiato, nella situazione concreta, si sarebbe comportato in modo
ragionevole: ovvero, a seconda dei casi, rinunciando a determinate prestazioni,
modificando l'opera, ecc. L'architetto ha invece l'onere della prova rispetto
alla tesi che il mandante non avrebbe posto in essere nessuna scelta
alternativa (Schumacher, op. cit., N. 767 - 769).
Nel caso
concreto, ripetutamente l'attore -durante i lavori di costruzione- aveva
espresso la sua preoccupazione per i costi, accennando alle sue limitate
possibilità finanziarie (testi __________ e
__________, nonché -nella procedura arbitrale- testi __________ e __________). In causa egli ha nuovamente
indicato tale sua situazione, pur non portando elementi di prova al di là delle
sue reazioni al momento di tirare le somme (doc. S e T). E' tuttavia certo che
egli, come aveva preannunciato ai testi __________
e __________, confidando a quest'ultimo il proprio disagio finanziario
e dicendogli che non ce la faceva più coi pagamenti, nel corso della
presente vertenza (non appare un data certa) ha venduto la casa (la casa era
già in vendita nel 1993), quindi pochi anni dopo la costruzione. Al proposito,
ancorché possa essere condivisa l'osservazione dell'appellante che -con quel
negozio- il proprietario avrebbe verosimilmente monetizzato un maggior valore
dell'immobile, è tuttavia vero anche (e appare qui determinante) che con la
vendita della casa costruita da poco, egli ha avuto un pregiudizio personale
nel privarsi di un bene di utilizzazione soggettiva che tendeva a realizzare
nel migliore dei modi le esigenze sue e della sua famiglia, in particolare
presumibilmente meglio di qualsiasi soluzione alternativa, ancorché economicamente
meno onerosa (DTF 122 III 66). Non è quindi possibile escludere
l'esistenza di un danno della fiducia subito dall'attore.
- Per
quanto riguarda il calcolo di tale pregiudizio, la sentenza impugnata afferma
che l'importo di fr. 58'275.05 fatto valere in giudizio dev'essere ammesso
poiché risulta comunque inferiore al credito dell'attore per la causa invocata.
Il metodo di calcolo adottato dal pretore non è in sé oggetto di censura,
mentre in parte lo sono le cifre del medesimo. Al precedente capoverso 7 già è
stato chiarito che il consuntivo della costruzione non è quello erroneamente
indicato dalla perizia giudiziaria, ma fr. 659'995.85: andrebbe pertanto
corretto il primo conteggio esposto in sentenza (ponto 6.4.). Inoltre -come
aveva già rilevato con le conclusioni di causa (primo allegato successivo al
lodo arbitrale)- l'appellante osserva che dei due importi che costituiscono il
preteso danno, quello di fr. 47'807.85 non corrisponde al credito residuo
dell'impresa __________ perché il lodo
dell'arch. __________ riconosce soli fr.
35'298.85, deducendo dal credito iniziale residuo la somma di fr. 12'500.- per
difetti delle opere oggetto dell'appalto (lodo, punto 9). L'osservazione
dell'appello è corretta e della stessa dev'essere tenuto conto: è vero che
l'attore ha limitato la sua domanda di risarcimento, ma è altrettanto vero che
è stata sua iniziativa e volontà esclusiva di far corrispondere la domanda di
risarcimento con la pretesa fatta valere dall'impresa __________ (petizione, ad 10), rispettivamente con quanto
ha dovuto versare all'impresa conformemente al lodo emanato dall'arbitro arch.
__________ (conclusioni, ad 3). Ne consegue l'accoglimento della censura,
con l'osservazione che appare corretto riconoscere unicamente il credito in
capitale, così come l'attore non ha considerato posta del danno anche gli
interessi sul saldo dovuto all'impresa di costruzioni prima della pronuncia
arbitrale.
Il danno
dev'essere valutato tenendo conto, da un lato, dei costi complessivi di
costruzione, ossia del valore oggettivo dell'opera e, dall'altro, dell'utilità
soggettiva per il proprietario, che può essere costituito del limite
preventivato dei costi, aumentato di una certa percentuale per correggere
eventuali inesattezze, nonché dei costi causati dal mandante stesso, ma la
differenza fra queste due cifre dev'essere considerata come il limite massimo
del danno (DTF 122 III 64). Inoltre, l'esistenza e l'entità del
vantaggio soggettivo, nell'ambito della valutazione del danno, esigono una
valutazione del giudice in conformità con l'art. 42 cpv. 2 CO (DTF cit.,
pag. 65). In concreto, l'attore ha egli stesso sostenuto di non volersi
attestare sull'importo di fr. 440'000.-, ma di accedere a un aggiustamento pari
al 20% di tale somma, ossia fr. 88'000.- (conclusioni, ad 11), ciò che comporta
-prescindendo da eventuali costi causati dal proprietario dell'opera di cui si
dirà in seguito- un danno massimo di fr. 131'995.- che, riprendendo il
sillogismo del primo giudice, supera ampiamente la pretesa dell'attore. D'altra
parte, né l'appellante ha offerto, né si trovano all'incarto altri elementi che
inducano a una diversa valutazione del vantaggio soggettivo dell'attore.
-
In
merito all'ulteriore presupposto per il risarcimento del danno, ossia il nesso
causale adeguato fra il pregiudizio lamentato e la negligenza dell'architetto
(ma il discorso varrebbe anche -come testè indicato- a eventuale riduzione del
risarcimento), l'appellante sostiene che sia il teste __________, sia il
referto peritale __________ (nella procedura arbitrale) provano in modo
indubitabile che l'aumento dei costi è totalmente riconducibile alle modifiche
apportate ai progetti originari del signor __________ (appello, ad 9). L'argomento non è stato
esaminato dal primo giudice; comunque, nella deposizione __________ non è riscontrabile nessuna indicazione
probatoria nel senso indicato dall'appellante, mentre -per quanto riguarda
l'accennato referto peritale- è vero che, rispondendo a un quesito sulla
lacunosità del capitolato, esso attribuisce la lievitazione dei costi relativi
alle opere da capomastro sia alle carenze del capitolato stesso, sia a lavori
supplementari apportati in sede di costruzione e richiesti dalla committenza (perizia
__________, risposta 2.2. in fine). Sennonché questa affermazione, come osserva
la parte resistente, in quanto non specifica le modifiche cui allude,
dev'essere letta nel solco di quanto ampiamente esposto al precedente capoverso
6 della presente decisione, ciò che esclude l'accoglimento della censura.
-
Anche
in questa sede l'appellante considera insostenibile di ammettere come posta del
danno il saldo sull'onorario dell'architetto per fr. 10'467.20. Mentre il
pretore -pur ammettendo anche questa parte della domanda- non ne ha motivato il
benfondato distinguendola dal danno complessivo riconosciuto all'attore, questi
non ha sostanziato più di tanto la sua domanda, asserendo comunque -sempre a
dipendenza delle inadempienze di controparte- di non voler corrispondergli
l'intero onorario richiestogli. Orbene, accanto al risarcimento danni, se ne
sono accertati i presupposti, il mandante ha diritto anche a una riduzione
dell'onorario (Weber R., in Comm. di Basilea, ed. 2, art. 394 CO, N. 43;
Schumacher, op. cit., N. 608 e N. 787); in particolare questo diritto è
riconosciuto in presenza di negligenze rilevanti e anche nel caso di errore nel
calcolo dei costi (Schumacher, op. cit., N. 603). I criteri di calcolo
della riduzione possono essere diversi fra i quali quello della riduzione
proporzionale ai lavori inservibili, oppure ai costi inutili causati al
mandante, rispettivamente tenendo conto del risarcimento danni riconosciuto: in
genere al giudice è riconosciuto un vasto potere d'apprezzamento (Schumacher,
op. cit., N. 604).
In
concreto, la decisione impugnata che in sostanza ha riconosciuto all'attore una
riduzione dell'onorario pari a circa un terzo del credito della società
convenuta, può essere confermata, tenuto conto sia dell'evidente negligenza
dell'architetto nel promettere un limite dei costi verificatosi inattendibile,
sia del fatto che l'attore ha spontaneamente limitato la propria richiesta di
risarcimento danni. E' indifferente al proposito il fatto che l'onorario
forfetario pattuito per complessivi fr. 30'000.- oltre le spese (fr. 30'467.20)
si sia scostato dai parametri SIA (doc. 2): al di là dell'applicazione di
qualsiasi tariffa di categoria, le parti sono infatti anzitutto libere nello
stabilire la remunerazione di un mandato d'architetto (Egli A., Das
Architektenhonorar, in Das Architektenrecht, N. 894).
- La
convenuta impugna la sentenza anche perché non ritiene sostenibile di dover
essere condannata al pagamento della somma pari alla riduzione dell'onorario,
non avendo tuttora percepito alcunché oltre l'acconto di fr. 20'000.-, né
costituendo l'importo richiesto una posta del danno. L'osservazione è calzante,
né il resistente pretende di aver interamente onorato la fattura
dell'architetto, conseguendone che il dispositivo no. 1.2. della sentenza
impugnata dev'essere ulteriormente corretto, affinché la convenuta non sia
condannata a pagare all'attore una somma pari a un credito di cui la reiezione
della riconvenzionale e l'accoglimento della domanda disconoscimento di debito
già decidono l'inesistenza.
In
conclusione, l'appello dev'essere parzialmente accolto, così come qui esposto e
come indicato al precedente punto 10 . La tassa di giustizia e le ripetibili
seguono la soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
pronuncia:
I. L'appello
8 maggio 2001 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 18 aprile 2001 del Pretore del distretto di Lugano,
sezione 2, immutati i dispositivi 1.1., 3 e 4 è così riformata:
1.2. La __________ è condannata
a versare a __________ l'importo di fr. 35'298.85 oltre interessi al 5% dal 26
febbraio 1990.
- La tassa di giustizia di
complessivi fr. 2'500.- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a
carico della convenuta per 3/5 e per il rimanente restano a carico dell'attore.
La prima rifonderà inoltre a __________ l'importo di fr. 3'000.- a titolo di
ripetibili parziali.
II. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 700.-,
anticipati
dall'appellante, restano a suo carico per 3/5 e per 2/5 a
carico
dell'attore. A quest'ultimo __________ verserà fr.
1'000.-
a titolo di ripetibili d'appello.
III. Intimazioni: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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