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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.81
Data decisione, Autorità: 08.01.2002, IICCA
Incarto n. 12.2001.00081
Lugano 8 gennaio 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.1998.00563 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 24 luglio 1998 da
rappr. dall' avv. __________
contro
tutti rappr. dall' avv. __________
Ed ora sulla domanda processuale 27 marzo 2001 dei convenuti che chiedono lo stralcio della causa perché le pretese vantate nei loro confronti sono prescritte e perché le stesse pretese sono già state oggetto di accordo di transazione e che il Pretore, con decreto 25 maggio 2001, ha respinto.
Appellanti i convenuti i quali, con atto di appello 1 giugno 2001, chiedono l'accoglimento della loro domanda processuale di stralcio mentre la parte attrice, con osservazioni 25 giugno 2001, ne postula la reiezione.
Avendo il primo giudice accordato effetto sospensivo all'appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
I convenuti contestano ogni pretesa, sollevando anche l'eccezione di mancanza di legittimazione passiva e quella di prescrizione.
In occasione dell'udienza preliminare, non limitata all'esame delle eccezioni, le parti hanno offerto le prove che il Pretore ha quasi integralmente ammesso, dando inizio alla fase istruttoria del processo.
Il Pretore ha respinto la domanda argomentando che, per quanto rilevante possa essere la deposizione testimoniale __________, essa andrà ponderata nel contesto di tutte le altre risultanze istruttorie già acquisite e da acquisire.
La controparte si oppone argomentando come la domanda avversaria sia inammissibile perché intesa a prescindere, nel giudizio di merito, dall'istruttoria di causa, già avvenuta e ancora da esperire e dalla formalità essenziale del dibattimento finale.
Nelle azioni di condanna ad una prestazione, tra cui le creditorie come quella che ci occupa, l'interesse giuridico è adempiuto quando una pretesa non viene onorata così che l'azione giudiziaria è l'unico mezzo (interesse ad agire) per ottenere il soddisfacimento del diritto che si pretende leso (interesse sostanziale). L'interesse giuridico esiste quindi semplicemente quando il diritto vantato non è adempiuto (Leuenberger/Uffer-Tobler, ZPO SG, ad art. 63 n. 3) così che, nelle azioni di condanna, esso è insito nella pretesa stessa (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, II. ed. 1958, pag. 252; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 1 n. 8; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, tesi ZH 2000, pag. 12), rispettivamente è legalmente presunto (Habscheid, Drot judiciaire privé suisse, pag. 234).
Non è quindi possibile stralciare dai ruoli un'azione creditoria perché priva di interesse giuridico poiché i motivi per i quali tale interesse, secondo chi è chiamato a pagare, non esiste devono essere esaminati nell'ambito delle eccezioni e delle argomentazioni di merito e risolte con sentenza finale di merito. Se una parte chiede in giudizio il pagamento di un suo credito e la controparte eccepisce di averlo già onorato, il benfondato di questa eccezione sarà giudicato con la sentenza di merito e non con un decreto di stralcio per mancanza di interesse anche se a comprova dell'eccezione il convenuto porta un documento liberatorio della stessa controparte. Altrettanto deve valere per un preteso accordo risolutivo della controversia precedente l'introduzione della causa.
L'indicazione degli appellanti - attribuita a __________ /__________ / __________, ZPO-ZH, §51 n. 4 - nel senso che la prescrizione toglie ogni interesse legittimo alla causa è scorretta poiché gli autori citati parlano di perenzione (e non di prescrizione) nelle cause di accertamento (e non nelle cause che tendono ad una prestazione) e anch'essi ritengono che l'interesse giuridicamente protetto, in una causa creditoria, sia rappresentato dal fatto di non ottenere il soddisfacimento di una pretesa (Frank/Sträuli/ Messmer, ZPO-ZH, §51 n. 3c), indipendentemente a sapere se la pretesa è fondata o meno, quesito questo lasciato alla sentenza di merito.
L'appello del tutto infondato, come la domanda processuale che lo ha originato, va così respinto con spese e ripetibili a carico dei soccombenti.
Per i quali motivi
vista, per le spese, la vigente LTG
dichiara e pronuncia
L'appello 1 giugno 2001 di __________, __________ e __________ è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 450.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 500.-), già anticipati dagli appellanti, rimangono a loro carico con l'obbligo di rifondere a controparte Fr. 150.- per ripetibili.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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