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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.87
Data decisione, Autorità: 27.11.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00087
Lugano 27 novembre 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.1994.00306 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 29 aprile 1988 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________) rappr. dallo studio legale __________
con la quale l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 2'058'765.- oltre interessi (in materia di contratto di lavoro rispettivamente mandato).
Ed ora sull' appello 18 giugno 2001 della convenuta nei confronti del decreto 28 maggio 2001 del Pretore che respinge la domanda processuale 29 marzo 2001 con la quale la stessa convenuta aveva chiesto che la causa fosse stralciata dai ruoli per intervenuta perenzione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
L'appellante chiede, in riforma del primo giudizio, l'accoglimento della sua domanda di perenzione alla quale si oppone, con osservazioni 10 agosto 2001, la controparte. Le precise e puntuali motivazioni d'appello riguardano quattro fattispecie che vengono singolarmente esaminate nei considerandi che seguono.
Le violazioni affermate dalla ricorrente conducono, se realizzate, alla nullità della sentenza (art. 285 cpv. 2 CPC) ma, con l'appello, tale conseguenza non è affermata né proposta ai fini del giudizio come invece impone l'art. 146 CPC. La mancata indicazione delle domande, l'assenza di motivazione ed il preteso carente dispositivo non possono così determinare l'esito della decisione che è chiesta in sede di appello, ossia la riforma del giudizio del Pretore e l'accoglimento della domanda di perenzione della causa.
Le censure di cui sopra conducono all'addebito, giustificato, al Pretore di non aver deciso sulla richiesta di perenzione per mancanza di interesse giuridico ai sensi dell'art. 351 cpv. 1 CPC. Esso configura invero un motivo di revisione avendo omesso, il primo giudice, di pronunciarsi su domande formulate (art. 340 litt. a CPC). Anche se la ricorrente non accenna formalmente al motivo di revisione se ne terrà conto, esaminando e decidendo in questa sede l'eccezione di mancanza di interesse giuridico ai sensi dell'art. 351 cpv. 1 CPC, poiché la revisione si propone mediante appello (art. 341 CPC), non configurando un mezzo autonomo di impugnazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 341 m. 1), ed il giudice d'appello non rinvia ma pronuncia sul merito della lite (art. 344 CPC).
Ancora recentemente il Tribunale federale (I CCTF 4 maggio 1999 in re B. c. __________ SA e llcc., inc. 4P.7/1999 dove si afferma che anche una spedizione via fax di un sollecito interrompe la perenzione) ha confermato che con il termine "atto processuale", non si intende soltanto un atto formale previsto da una norma di procedura, ma bensì ogni istanza rivolta da una parte al tribunale ed intesa al proseguimento della causa (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 351 m. 23 e 26), quindi appunto anche una semplice lettera di sollecito che, ai fini probatori, dovrà essere presentata nella forma scritta.
Non vi è motivo dallo scostarsi da questa prassi e costatare che tutte le comunicazione dell'attore, considerate dal Pretore, erano chiaramente indirizzate a far proseguire l'istruttoria di causa. Ma le sollecitatorie che entrerebbero in linea di conto sono poi solo quelle del 16 febbraio 1999 e 7 febbraio 2001 che fanno seguito ad un atto processuale del 13 marzo 1997 della stessa convenuta la quale si opponeva alle chieste audizioni testimoniali invocando l'acquisizione della documentazione richiamata ancora mancante. Con l'atto del 13 marzo 1997 la convenuta è passata, senza riserva alcuna, ad ulteriori atti di causa per cui è malvenuta a chiedere la perenzione della causa per l'eventuale precedente ininterrotto trascorrere del termine dei due anni. Altrettanto vale per la rinuncia alla domanda di perenzione del 2 settembre 1993 che, ora, l'appellante vorrebbe ritenere priva di efficacia sanatoria poiché la perenzione si era, già allora, attuata. Infatti, la rinuncia non può avere altro significato che quello che normalmente le si attribuisce e l'atteggiamento successivo, in particolare la presentazione dell'appello 3 settembre 1993 contro la decisione sulle domande di edizione documenti, le impedisce di richiamarsi a precedenti momenti di perenzione di causa.
Gli scritti del 16 febbraio 1999 e 7 febbraio 2001 del patrocinatore dell'attore erano, indubitabilmente, solleciti formali a continuare nella causa e tanto basta per ritenere che la presunzione assoluta di perenzione dell'art. 351 cpv. 2 CPC non sia intervenuta al momento della presentazione della relativa domanda da parte della convenuta.
Perché una causa risulti senza interesse giuridico (cioè senza interesse legittimo) è necessario che non sussista più alcuna utilità concreta ed attuale all'emanazione della sentenza. In altre parole deve essere intervenuta una situazione tale da eliminare le posizioni di contrasto tra le parti e da escludere, oggettivamente, la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Nelle azioni di condanna ad una prestazione, tra cui le creditorie come quella che ci occupa, l'interesse giuridico è adempiuto quando una pretesa non viene onorata così che l'azione giudiziaria è l'unico mezzo (interesse ad agire) per ottenere il soddisfacimento del diritto che si pretende leso (interesse sostanziale).L'interesse giuridico esiste quindi semplicemente quando il diritto vantato non è adempiuto (Leuenberger/Uffer-Tobler, ZPO SG, ad art. 63 n. 3) così che, nelle azioni di condanna, esso è insito nella pretesa stessa (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, II. ed. 1958, pag. 252; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 1 n. 8; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, tesi ZH 2000, pag. 12), rispettivamente è legalmente presunto (Habscheid, Drot judiciaire privé suisse, pag. 234) e viene a mancare, per principio, quando la pretesa dell'attore è soddisfatta (DTF 122 III 279 consid. 3a).
Ne consegue che i ritardi nel far proseguire l'istruttoria e persino il denunciato disinteresse a collaborare per portare a definitiva esecuzione la procedura di edizione documenti non possono essere interpretati quale mancanza di interesse giuridico. La noncuranza e l'indifferenza verso il procedimento giudiziario avviato non possono essere sanzionate come tali - poiché, fintanto che il diritto è vantato, esiste interesse giuridico ad ottenerne il riconoscimento giudiziale - ma vanno considerate solo se ingenerano presunzione legale di mancanza di interesse per il loro perdurare nel corso di due anni consecutivi, come all'art. 351 cpv. 2 CPC.
Il divieto dell'abuso di diritto trova applicazione nell'ambito procedurale con la conseguenza che, se si ravvisa un abuso di diritto nell'utilizzo di un istituto processuale, quest'ultimo non potrà esplicare alcun effetto nella procedura (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 163 m. 1). È evidente che non vi può essere abuso di diritto nel far valere una propria pretesa creditoria e nemmeno nel non continuare nella procedura giudiziaria con prontezza e rapidità poiché, come già visto al considerando precedente, questi atteggiamenti sono processualmente censurabili solo quando, accertato il decorso del termine dei due anni senza il compimento di alcun atto processuale, costituiscono presunzione di perenzione della causa.
Non è dimostrato che la continuazione della causa sia solo un atto di emulazione dell'attore né quali siano gli inconvenienti che lo stesso attore vorrebbe causare alla convenuta procrastinando nel tempo il perdurare della causa riguardante la sua pretesa creditoria alla quale non ha rinunciato e per la quale non è stato soddisfatto, così che l'interesse giuridico alla stessa esiste. L'esistenza di questo interesse esclude, in ogni caso, qualsiasi situazione di abuso nel voler mantenere la causa giudiziaria nei limiti e nei tempi che la procedura offre e qualifica quali legittimi.
Se la convenuta ritiene che il perdurare della causa le sia di un qualche nocumento non deve far altro che chiedere lei stessa il puntuale proseguimento della procedura ed insistere presso il Pretore, o procedere in altra sede, affinché i solleciti dell'attore non rimangano lettera morta per poco meno di due anni.
La tassa, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza dell'appellante.
Per i quali motivi
visti gli art. 2 cpv. 2 CC, 163 e 351 CPC
e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC
dichiara e pronuncia
L'appello 18 giugno 2001 di __________ è respinto.
La tassa di giudizio in Fr. 1'950.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 2'000.-), già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte Fr. 2'000.- per ripetibili d'appello.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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