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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2002.103
Data decisione, Autorità: 11.05.2003, IICCA
Incarto n. 12.2002.103
Lugano 11 maggio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.103 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 12 luglio 2001 da
rappr. dall' avv. __________
contro
e
entrambi rappr. dall' avv. __________
con cui l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 88'300.- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno contrattuale.
E ora sulle eccezioni dei convenuti di carenza di legittimazione passiva e incompetenza territoriale, respinte dal Pretore con sentenza 17 aprile 2002;
Appellanti i convenuti, che con atto di appello del 23 maggio 2002 postulano la riforma del giudizio pretorile nel senso dell'accoglimento delle eccezioni, gravame al quale l'attrice si oppone con osservazioni 8 luglio 2002;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto:
Con la petizione l'attrice addebita ai convenuti il mancato rispetto di un contratto del 1° luglio 1999, denominato "Convenzione No. 183" concernente la fornitura in esclusiva da parte dell'attrice di caffè, zucchero, tè, __________ e __________ occorrenti nella conduzione dell'esercizio pubblico "__________" sito a __________ (doc. A), unilateralmente disdetto con effetto immediato in data 15 marzo 2001, e chiede la loro condanna al pagamento di fr. 83'000.- oltre interessi, somma corrispondente all'utile che essa avrebbe conseguito in 18 anni di ulteriore durata del contratto.
I convenuti si sono opposti alla petizione, eccependo preliminarmente sia l'incompetenza territoriale del giudice adito che la carenza di legittimazione passiva di __________ (precedentemente __________), che non sarebbe parte della convenzione, conclusa personalmente dal solo __________, privo della facoltà di rappresentare la società.
Nel giudizio qui impugnato, il Pretore, accertato che la __________ ha tollerato per lungo tempo una situazione ambigua in cui __________ – prima socio al 50% e gerente della __________ con firma collettiva, poi azionista della società anonima in cui è stata trasformata la Sagl- dava l'apparenza di agire come suo rappresentante nei rapporti con l’attrice, ne ha concluso che la società è da considerare parte contraente, vincolata dunque al contratto. Dal che la reiezione delle eccezioni.
Delle argomentazioni degli appellanti, che chiedono la riforma del giudizio di prime cure nel senso dell'accoglimento delle eccezioni, e di quelle della resistente, che si oppone al gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, se del caso, nei successivi considerandi.
Dal profilo formale risulta che entrambi i convenuti hanno sollevato le eccezioni in rassegna e che entrambi hanno impugnato il giudizio con cui il Pretore le ha respinte.
Ciò nondimeno, in realtà __________ non solleva per niente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, visto che ancora nell'appello (punto 6, pag. 4) si ribadisce che egli
"ha sempre affermato di avere agito a nome proprio e non in rappresentanza della società di cui era dipendente", per il che non si vede come egli potrebbe sostenere di non essere la persona contro la quale la causa andava introdotta.
Analogamente, neppure l'eccezione di incompetenza territoriale appare provvista di una valenza autonoma: la clausola di proroga di foro contenuta nel contratto è di per sé incontestata, e perciò __________, che si dichiara esplicitamente parte del contratto, non ha motivo di dolersi del fatto di essere stato convenuto nella giurisdizione di Mendrisio-Sud prevista dall'accordo. __________, per sua parte, non ha motivo di impugnare la clausola di proroga di foro di un contratto dal quale si distanzia, motivo per cui la sua eccezione di incompetenza territoriale si fonda sul fatto di non essere stata convenuta nel luogo in cui essa ha sede, il che è solo la logica conseguenza del suo dichiararsi estranea al contratto nell'ambito dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
La risposta è sicuramente affermativa, giacché nelle circostanze del caso di specie l'adduzione dell'eccezione si rivela pretestuosa e financo abusiva.
Una società può dunque essere ad esempio validamente vincolata con la sola firma del suo direttore sebbene questi abbia firma collettiva, quando il terzo può desumere dalle circostanze l’esistenza di un mandato in tal senso (DTF 74 II 151; SJ 1966, 537), e pertanto il fatto che la limitazione del potere di rappresentanza di un socio o di un amministratore sia iscritta a Registro di commercio non esclude l’applicazione degli art. 32 e segg. CO (RJN 1998, 63; DTF 74 II 149; 91 II 360; SJ 1989, 82; SJZ 87, 397; Engel, L'apparence efficace en droit privé, in: SJ, 1989, pag. 73 e segg.).
In questo senso, del resto, una decisione di questa Camera (IICCA 3 maggio 2002 inc. no. 12.2001.120, pubblicata in commercialarbitration.ch) per la quale il presidente del consiglio d'amministrazione di una società anonima, che dispone a RC unicamente di un diritto di firma collettiva a due, può vincolare la società con la sua firma individuale, se tale facoltà gli è stata attribuita per atti concludenti oppure se - a dipendenza delle concrete circostanze - egli va considerato organo di fatto della stessa o, ancora se dev'essere protetta la buona fede del terzo.
L'esistenza di un rapporto di valida rappresentanza è in primo luogo inferibile già dal testo del contratto, ritenute in particolare le finalità dello stesso: la convenzione è infatti allestita sotto forma di una lettera redatta su carta intestata dell'attrice, che ne è la mittente, mentre che destinataria dell'invio è "__________ Att. Sig __________". Vero è di contro che all'apparenza, per un'infelice formulazione da parte del redattore, sembrerebbe che "l'acquirente" sia __________, ma ciò, in ogni caso, in quanto "gerente del __________ " (doc. A, riga 1), ossia -a non averne dubbi- organo della persona giuridica e non certo al personale titolo di gestore (o barman) dell'esercizio pubblico. Emerge perciò comunque con chiarezza dal testo che i firmatari della stipula erano in chiaro sul fatto che il caffè oggetto delle future forniture (e la macchina da caffè oggetto della controprestazione) erano destinati non già a __________, ma bensì ad un esercizio pubblico condotto dalla __________, della quale __________ era gerente, ossia legale rappresentante verso l'esterno.
A ciò si aggiunga che le forniture di caffè sono state invariabilmente consegnate e fatturate al "", che le ha utilizzate, e non già all' (cfr. plico doc. I), e che le stesse sono inoltre state pagate dalla __________, e non certo da __________, così come risulta dai conti dell'esercizio 2000 della società (pagina "Costi", rubrica 3000) annessi al plico doc. G.
Se la __________ non si reputava parte contraente, non si spiega il motivo per cui non abbia contattato a tempo debito la __________ per svincolarsi dall’impegno, tantomeno perché, verosimilmente sulla base di un accordo verbale, abbia accettato la consegna e pagato forniture di bevande sin dall’8 marzo 1999, quindi ancor prima che esistesse l’accordo scritto doc. A.
Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato, nella misura in cui esso è ricevibile.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC)
Per i quali motivi,
richiamati l'art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
L'appello 23 maggio 2002 di __________ e di __________ è respinto.
La tassa di fr. 250.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dagli appellanti, restano a loro carico, con l'obbligo di rifondere in solido alla parte appellata complessivi fr. 600.- per ripetibili di appello
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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