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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.11
Data decisione, Autorità:
28.06.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00011
Lugano
28 giugno
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no.
DI.2001.00018 della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 5
giugno 2001 da
rappr. da __________
contro
rappr. dall'avv. __________
mediante la quale è chiesta la condanna della
convenuta al pagamento della somma di fr. 30'000.- oltre interessi in materia
di contratto di lavoro che il Pretore, con sentenza 3 gennaio 2002, ha
parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 6'128.95.-
oltre interessi al 5% dal 1 novembre 2000.
Appellante l'attore il quale, con atto d'appello 11
gennaio 2002, chiede la parziale riforma del querelato giudizio nel senso di
ammettere l'istanza per fr. 11'352.75 oltre interessi, mentre la parte convenuta,
con osservazioni e appello adesivo del 24 gennaio 2002, postula la reiezione
dell'appello principale e la riforma della sentenza pretorile nel senso di
accogliere la pretesa dell'attore limitatamente a fr. 3'270.95 oltre interessi.
Letti ed esaminati gli atti e
i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
-
__________ è stato impiegato dalla __________, in qualità di capo
cameriere, presso l'albergo __________ di __________ dal 22 maggio 2000 al 31
ottobre 2000 con un salario lordo mensile di fr. 3'830.- (doc. B).
-
Con
domanda 5 giugno 2001 l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi dal 1 novembre 2000.
L'importo
di cui sopra costituirebbe l'indennizzo per il salario del mese di ottobre, per
i giorni di vacanza, festa e di riposo maturati e non goduti durante il
rapporto di lavoro, nonché per le ore di lavoro straordinario non retribuitegli
e meglio come al seguente conteggio:
salario mese di ottobre fr. 3'830.-
15,5 giorni di vacanza a fr. 127.66 fr. 1'978.75
2,6 giorni di festa a fr. 127.66 fr. 331.90
22,85 giorni di riposo a fr. 127.66 fr. 2'917.05
866,5 ore di straordinario a fr. 26.30 fr. 22'788.95
Totale fr.
31'846.65
importo
ridotto a fr. 30'000.- per potere usufruire della procedura semplice e rapida
ai sensi dell'art. 343 cpv. 2 CO e degli artt. 416 e seg. CPC.
-
In
sede di discussione la parte convenuta ha postulato l'integrale reiezione
dell'istanza; ha ammesso unicamente l'importo di fr. 3'643.- a favore
dell'istante, quale salario relativo al mese di ottobre 2000, da compensarsi,
tuttavia, per intero con fr. 1'000.- trattenuti dall'istante dal fondo cassa e
con gli inconvenienti dovuti al comportamento dell'attore durante la sua
attività lavorativa (in particolare per il fatto che egli non avrebbe
registrato in modo dovuto le ordinazioni omettendo di rimettere il relativo
scontrino di cassa, che avrebbe effettuato delle ordinazioni di merce superflue
ed avrebbe trattato male la clientela).
-
Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto l'istanza. Ha
riconosciuto all'istante fr. 1'858.- per ore straordinarie (69.85 ore a fr.
26.60 l'ora) e fr. 5'218.35 per giorni di riposo non goduti (40.88 giorni a
fr. 127.65 al giorno) e dal totale ha dedotto l'importo di fr. 947.40 pagato in
eccesso sul computo complessivo dei salari spettanti all'istante, comprensivo
di quello di ottobre. Ha così condannato la convenuta a versare al proprio
ex-dipendente complessivamente fr. 6'128.95 oltre interessi al 5% dal 1
novembre 2000.
Le
pretese compensatorie, per danni subiti e per restituzione dell'importo del
fondo cassa, non sono state prese in considerazione avendo la convenuta fallito
nella loro prova.
- Con
appello l'istante chiede che la sentenza pretorile sia parzialmente modificata
per quanto riguarda le ore di lavoro straordinarie che gli devono essere
retribuite e che indica in almeno 273 per un totale, a fr. 26.60 l'ora, di fr.
7'261.80 con la conseguenza che il totale complessivo dovutogli da controparte
deve essere cifrato in fr. 11'532.75 oltre interessi.
Anche la
controparte, con l'appello adesivo, contesta la decisione del primo giudice
riguardante le ore supplementari chiedendo che tale pretesa sia integralmente
disattesa.
Inoltre
critica pure la decisione del giudice di prime cure di non compensare le
pretese dell'istante con l'importo di fr. 1000.-, trattenuto da quest'ultimo
sul fondo cassa.
Chiede
pertanto la riforma dell'impugnato giudizio nel senso di condannare
l'__________ al versamento all'istante di soli fr. 3'270.95 oltre interessi al
5 % dal 1 novembre 2000.
- Il
contratto tra le parti è un contratto di lavoro stagionale, come indica
espressamente la stessa pattuizione scritta (doc. B) e come, in effetti,
dev'essere qualificata l'azienda della convenuta che rimane aperta durante un
unico limitato periodo di tempo all'anno. Non può invece essere considerata una
piccola azienda poiché, nella stessa, sono stati impiegati permanentemente più
di quattro collaboratori, con una punta massima di dieci impiegati durante il
mese di luglio (doc. 7).
Nei casi
di azienda stagionale la durata media settimanale del lavoro, che è fissata
generalmente in un massimo di 42 ore (art. 15.1 CCNL, doc. 8), può essere
prolungata di 3 ore ma per sole 12 settimane (art. 15.3 CCNL).
Ne
consegue, già solo per questo motivo, che, essendo pacifico per la convenuta
che l'istante ha regolarmente prestato le 45 ore settimanali previste dal
contratto, le 3 ore lavorate oltre il periodo di 12 settimane devono essere
considerate straordinarie, superando la durata media della settimana lavorativa
(art. 15.5 CCNL). Esse devono essere retribuite, ai sensi dell'art. 15.5 CCNL,
non essendo state compensate con tempo libero poiché il primo giudice ha
accertato, in modo incontestato, che l'istante non ha beneficiato nemmeno di
tutti i giorni ordinari di libero e di riposo. L'istante è stato impiegato per
163 giorni, ossia per 23.3 settimane, e quindi dovrebbe almeno essergli
riconosciuta un'indennità per ore straordinarie pari a fr. 26.60 per 34 h.
(23.3 - 12 = 11.3 settimane x 3 h.), ossia fr. 904.40.
Ma
l'istruttoria ha comprovato che l'istante, come del resto gli altri dipendenti,
ha effettivamente svolto molte più ore di quelle normali giornaliere (cfr.
teste __________, la quale parla di "anche più di 10 ore al giorno da metà
agosto a metà luglio"; teste __________ : "Posso confermare che il
signor __________ lavorava anche per 12/13 ore giornaliere"; teste
__________: "Durante il periodo settembre/ottobre 2000 il signor
__________ era solo in servizio e lo aiutavo...", "verso le 23:00 era
tutto finito…", "...il signor __________ iniziava il servizio alla
mattina alle ore 9:00/9:30, ad eccezione di quando vi era maggior lavoro e in
quei periodo iniziava anche prima. Nel pomeriggio si ritirava anche nella sua
camera per 2,30/3 ore").Con apprezzamento equitativo si può allora
considerare che ogni giorno l'istante abbia lavorato per un'ora in più rispetto
alle 9 ore giornaliere calcolate sulle 45 settimanali tenuto conto dei giorni
di libero e di riposo. Essendo incontestato che l'istante ha lavorato, durante
l'intero periodo di occupazione presso la convenuta, per effettivi 139 giorni
gli va riconosciuta, ancora e in aggiunta a quella di fr. 904.40 relativa alle
ore contrattuali superiori a quelle previste dal CCNL, un'indennità per ore
straordinarie di fr. 3'697.40 (fr. 26.60 x 139 h.). In totale quindi fr.
4'601.80.
L'eccezione
della convenuta nel senso che le ore supplementari non sono state comprovate
contrasta con le risultanze istruttorie e con la considerazione che le norme
del CCNL derogano a quelle di legge nel senso che incombe al datore di lavoro
allestire un conteggio delle ore di lavoro effettuate e di farlo approvare dal
lavoratore una volta al mese percui in mancanza di una tale attività del datore
di lavoro spetta a lui provare che il lavoro straordinario vantato dal
lavoratore non è stato prestato.
- Risolta
la questione delle ore straordinarie, oggetto sia dell'appello principale sia
di quello adesivo, rimane a decidere la richiesta dell'appellante adesiva
intesa a vedersi porre in compensazione con le pretese di controparte l'importo
di fr. 1'000.- pari al fondo cassa che l'istante non avrebbe restituito alla
fine del rapporto di lavoro.
In
occasione dell'udienza di discussione la convenuta ha fatto riferimento al
fondo cassa, senza indicarne l'importo, richiamandosi alla ricevuta doc. 2.
Questo documento, sottoscritto dall'istante, indica un importo di fr. 300.-
quale fondo cassa ricevuto al 28 maggio 2000. La teste __________ indica che il
fondo cassa ammontava a fr. 1'000.- all'inizio di luglio. Con le osservazioni
all'appello l'istante, al proposito, afferma che "Alla fine del rapporto
di lavoro, il signor __________ riconsegnò il fondo cassa di fr. 1'000.-"
e con ciò ammette la consistenza dello stesso nell'importo indicato dalla
teste. Ma non prova in nessun modo di averlo restituito. Su questo punto
l'appello adesivo può così essere accolto
Ne
consegue che l'appello adesivo, limitatamente a questo punto, merita parziale
accoglimento.
- Alla
luce delle decisioni pretorili non contestate e delle risultanze d'appello di
cui ai considerandi che precedono le pretese riconosciute all'istante possono
così essere riassunte:
conguaglio salari - 947.40
straordinari +
4'601.80
- riposo
non goduto + 5'218.35
totale fr.
7'872.75
Le
ripetibili di prima e seconda sede seguono le rispettive soccombenze.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. In parziale accoglimento sia dell'appello 11 gennaio 2002 di
__________, sia dell'appello adesivo 24 gennaio 2002 della __________, la
sentenza 3 gennaio 2001 del Pretore supplente della giurisdizione di Blenio è
così riformata:
- L'istanza
5/6 giugno 2001 di __________, è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza la __________, è condannata a versare al signor __________,
l'importo di fr. 7'872.75 oltre interessi al 5%
dal 1° novembre 2000.
- __________,
rifonderà a controparte l'importo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
II. Non
si prelevano spese e tasse di giustizia; compensate le ripetibili d'appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Blenio.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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