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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.115
Data decisione, Autorità:
03.04.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.115
Lugano
3 aprile 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa appellabile -inc. n. CL.2002.00041
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con istanza 16
aprile 2002 da
patr. dall'avv.
contro
rappr. dal
gerente __________
in materia
di contratto di lavoro, che il Segretario Assessore, con sentenza 24 maggio
2002, ha parzialmente accolto, condannando la convenuta a versare all'istante
l'importo di fr. 7'893.55 oltre interessi;
ed ora
sull'istanza di restituzione in intero (recte: appello) 5 giugno 2002 della
convenuta, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata e la convocazione
delle parti a una nuova udienza di discussione;
mentre
l'istante non ha presentato osservazioni al gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che
in questa sede la convenuta si lamenta di non aver potuto partecipare
all'udienza di discussione che ha avuto luogo il 21 maggio 2002, in quanto
l'ordinanza 14 maggio 2002 con cui si comunicava che l'udienza indetta
inizialmente per il 13 maggio 2002 era stata rinviata a quella data le sarebbe
pervenuta, per lettera semplice, unicamente il 3 giugno 2002: essa chiede di
conseguenza l'annullamento della sentenza, emanata nel frattempo e meglio il 24
maggio 2002, e la convocazione delle parti a una nuova udienza di discussione;
che
in considerazione delle richieste formulate dalla parte, l'atto processuale da
lei inoltrato, denominato "istanza di restituzione in intero 137 ss
CPC", deve in realtà essere considerato e trattato come un appello, il
fatto che essa non sia rappresentata da un legale giustificando un minor rigore
formale nei suoi confronti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad
art. 307);
che
dalle ricerche messe in atto dalla scrivente Camera è risultato che l'ordinanza
con cui la Pretura comunicava alle parti che l'udienza di discussione era stata
rinviata al 21 maggio 2002 è effettivamente stata spedita solo per lettera semplice
e non per invio raccomandato, come invece prescritto dall'art. 124 cpv. 1 CPC:
in tali circostanze, non potendosi provare la data di ricezione della
comunicazione da parte della convenuta (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7
ad art. 124), si deve senz'altro concludere per la correttezza di quanto da lei
dichiarato, ovvero che lo scritto in questione le è pervenuto solo il 3 giugno
2002;
che
la notifica dell'atto di citazione risulta dunque essere avvenuta solo dopo
l'effettuazione dell'udienza stessa e deve pertanto essere considerata nulla
(art. 124 cpv. 7 CPC; cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5
ad art. 124);
che,
in tale situazione, essendo stato negato alla parte il diritto di partecipare
all'udienza di discussione e dunque di prendere posizione sull'istanza
inoltrata dalla controparte, la sentenza che ne è seguita va dichiarata nulla,
d'ufficio, in applicazione degli art. 142 cpv. 1 lett. b e 146 CPC (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 831 ad art. 321; II CCA 14 febbraio 2003 in re A./S. SA);
che
l'appello deve pertanto essere accolto senza che si possano prelevare né tassa
di giustizia né spese (art. 343 cpv. 3 CO, art. 417 lett. e CPC), ritenuto che
l'indennità dovuta alla parte appellante, volta a compensare il suo dispendio
di tempo (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 150), non può essere
caricata alla parte appellata, che non ha preso posizione sul gravame né ha
contribuito a provocare la decisione viziata (Cocchi/Trezzini, op. cit.,
m. 17 ad art. 148), ma va posta a carico dello Stato (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 18 ad art. 148);
Per i
quali motivi
pronuncia
- L'appello 5 giugno 2002 di __________ è accolto e di
conseguenza la sentenza 24 maggio 2002 del Segretario Assessore della Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 2, in re __________ / __________ (inc. n.
CL.2002.00041) è dichiarata nulla.
§ Gli atti sono
ritornati al Segretario Assessore affinché provveda a citare le parti per una
nuova udienza di discussione.
-
Non
si prelevano né tasse né spese. Lo Stato verserà all'appellante fr. 100.- a
titolo di indennità.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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