Late notice of hearing renders first-instance judgment null

12.2002.115Altro tribunale3 apr 2003Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In an employment case, the defendant appealed against a first-instance judgment entered after a discussion hearing she says she never received notice of in time. The Court of Appeal found that the hearing-postponement notice had been sent only by ordinary mail rather than registered mail, so receipt could not be proven and the service was invalid. Because the defendant was thereby denied the chance to attend and be heard, the first-instance judgment was declared null ex officio and the file was remitted for a new hearing. No court fees or costs were charged, and the State had to pay the appellant CHF 100 in compensation.

Massima Omnilex

Art. 124 CPC; null service of hearing notice and nullity of the ensuing judgment. Where a hearing notice or postponement order must be served by registered mail and is instead sent by ordinary mail, the date of receipt cannot be proven; if the addressee credibly alleges late receipt, service is invalid. If, as a result, a party is prevented from attending the hearing and exercising the right to be heard, the judgment rendered in the party's absence is null ex officio under Art. 142 cpv. 1 lett. b and Art. 146 CPC. In such a case, the appeal is upheld, the matter is remitted for a new hearing, and costs may be denied; any indemnity for time spent is borne by the State if the respondent did not contribute to the defective decision (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2002.115

Data decisione, Autorità: 03.04.2003, IICCA

Incarto n. 12.2002.115

Lugano 3 aprile 2003/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa appellabile -inc. n. CL.2002.00041 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con istanza 16 aprile 2002 da


patr. dall'avv.


contro


rappr. dal gerente __________

in materia di contratto di lavoro, che il Segretario Assessore, con sentenza 24 maggio 2002, ha parzialmente accolto, condannando la convenuta a versare all'istante l'importo di fr. 7'893.55 oltre interessi;

ed ora sull'istanza di restituzione in intero (recte: appello) 5 giugno 2002 della convenuta, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata e la convocazione delle parti a una nuova udienza di discussione;

mentre l'istante non ha presentato osservazioni al gravame;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

che in questa sede la convenuta si lamenta di non aver potuto partecipare all'udienza di discussione che ha avuto luogo il 21 maggio 2002, in quanto l'ordinanza 14 maggio 2002 con cui si comunicava che l'udienza indetta inizialmente per il 13 maggio 2002 era stata rinviata a quella data le sarebbe pervenuta, per lettera semplice, unicamente il 3 giugno 2002: essa chiede di conseguenza l'annullamento della sentenza, emanata nel frattempo e meglio il 24 maggio 2002, e la convocazione delle parti a una nuova udienza di discussione;

che in considerazione delle richieste formulate dalla parte, l'atto processuale da lei inoltrato, denominato "istanza di restituzione in intero 137 ss CPC", deve in realtà essere considerato e trattato come un appello, il fatto che essa non sia rappresentata da un legale giustificando un minor rigore formale nei suoi confronti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 307);

che dalle ricerche messe in atto dalla scrivente Camera è risultato che l'ordinanza con cui la Pretura comunicava alle parti che l'udienza di discussione era stata rinviata al 21 maggio 2002 è effettivamente stata spedita solo per lettera semplice e non per invio raccomandato, come invece prescritto dall'art. 124 cpv. 1 CPC: in tali circostanze, non potendosi provare la data di ricezione della comunicazione da parte della convenuta (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 ad art. 124), si deve senz'altro concludere per la correttezza di quanto da lei dichiarato, ovvero che lo scritto in questione le è pervenuto solo il 3 giugno 2002;

che la notifica dell'atto di citazione risulta dunque essere avvenuta solo dopo l'effettuazione dell'udienza stessa e deve pertanto essere considerata nulla (art. 124 cpv. 7 CPC; cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 124);

che, in tale situazione, essendo stato negato alla parte il diritto di partecipare all'udienza di discussione e dunque di prendere posizione sull'istanza inoltrata dalla controparte, la sentenza che ne è seguita va dichiarata nulla, d'ufficio, in applicazione degli art. 142 cpv. 1 lett. b e 146 CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 831 ad art. 321; II CCA 14 febbraio 2003 in re A./S. SA);

che l'appello deve pertanto essere accolto senza che si possano prelevare né tassa di giustizia né spese (art. 343 cpv. 3 CO, art. 417 lett. e CPC), ritenuto che l'indennità dovuta alla parte appellante, volta a compensare il suo dispendio di tempo (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 150), non può essere caricata alla parte appellata, che non ha preso posizione sul gravame né ha contribuito a provocare la decisione viziata (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 17 ad art. 148), ma va posta a carico dello Stato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 18 ad art. 148);

Per i quali motivi

pronuncia

  1. L'appello 5 giugno 2002 di __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 24 maggio 2002 del Segretario Assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, in re __________ / __________ (inc. n. CL.2002.00041) è dichiarata nulla.

§ Gli atti sono ritornati al Segretario Assessore affinché provveda a citare le parti per una nuova udienza di discussione.

  1. Non si prelevano né tasse né spese. Lo Stato verserà all'appellante fr. 100.- a titolo di indennità.

  2. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

employment lawservice of processright to be heardnullityappealcostsremand

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should be treated as an appeal despite being labeled as a request for restitutio in integrum.

Decisione estratta

The filing had to be treated as an appeal, given the relief requested and the appellant's unrepresented status.

Motivazione estratta

The court applied a less formal approach because the party was not represented by counsel and clearly sought annulment of the judgment and a new hearing.

Questione giuridica chiave

Whether the notice postponing the hearing was validly served on the defendant.

Decisione estratta

No. The postponement notice was sent only by ordinary mail, not by registered mail as required, so the date of receipt could not be proven and service was deemed late and therefore null.

Motivazione estratta

Under the applicable procedural rule, registered service was mandatory; without proof of receipt, the court accepted the defendant's statement that it received the notice only after the hearing had already taken place.

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance judgment had to be annulled for violation of the right to be heard.

Decisione estratta

Yes. Because the defendant was deprived of the opportunity to attend the hearing and respond, the first-instance judgment was declared null ex officio.

Motivazione estratta

The defective service meant the party could not participate in the discussion hearing, which amounted to a fundamental procedural defect requiring nullity.

Questione giuridica chiave

How costs and compensation should be allocated on appeal.

Decisione estratta

No court fees or costs were charged. The State, not the respondent, had to pay the appellant CHF 100 as compensation for time and effort.

Motivazione estratta

Since the respondent did not oppose the appeal and did not contribute to the procedural defect, costs could not be imposed on it; the indemnity was therefore borne by the State.

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