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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.122
Data decisione, Autorità:
30.01.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.122
Lugano
30 gennaio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2002.00140
della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con istanza 27 giugno 2002
da
contro
entrambi rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto di ordinare la convocazione dell'assemblea generale
ordinaria degli azionisti della ditta __________, direttamente o per il tramite
dell'amministratore unico __________;
domanda
che il Pretore, con sentenza 28 giugno 2002, ha accolto, ordinando che
l'assemblea avrebbe dovuto tenersi, dopo le notifiche di rito agli azionisti
noti da parte dell'amministratore unico, il successivo 16 luglio 2002;
appellanti
i convenuti con atto di appello 5 luglio 2002, con cui chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'istante, con osservazioni 29 luglio 2002, postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 9 luglio 2002 con cui il presidente di questa Camera ha concesso
all'appello l'effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
- Con
l'istanza in rassegna l'avv. __________, preso atto che l'amministratore unico
della __________ non aveva dato seguito alla sua richiesta di convocare
l'assemblea generale degli azionisti (doc. I e N), ha chiesto al Pretore del
distretto di Bellinzona, legittimandosi in qualità di portatore a titolo
fiduciario di 45 delle 100 azioni della società, che fosse ordinata la
convocazione dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti della stessa,
direttamente o per il tramite dell'amministratore unico __________, con il
seguente ordine del giorno:
a) esame
e discussione dei conti dell'anno 2001;
b)
discussione sui seguenti temi:
a
favore di chi le cartelle ipotecarie gravanti la part. n. __________ RFD di
__________ sono state costituite a pegno;
quando
e per decisione di chi;
a
quanto ammontano i mutui garantiti da detti titoli;
perché
non vi è nessuna indicazione al proposito nell'allegato al bilancio.
-
Il
Pretore, preso atto che l'istante era senz'altro legittimato ad agire e che
dalla documentazione versata agli atti risultava effettivamente che
l'amministratore unico della società non aveva dato seguito alla richiesta di
convocazione dell'assemblea degli azionisti, ha accolto l'istanza, ordinando
che l'assemblea avrebbe dovuto tenersi, dopo le notifiche di rito agli
azionisti noti da parte dell'amministratore unico, il successivo 16 luglio
2002, secondo l'ordine del giorno indicato.
-
Con
l'appello che qui ci occupa -avversato dalla controparte- i convenuti
__________ e __________ chiedono di riformare il giudizio pretorile nel senso
di respingere l'istanza. Essi contestano innanzitutto la legittimazione attiva
dell'istante, rilevando come le azioni in suo possesso fossero in realtà sempre
rimaste di proprietà dell'amministratore unico, che a suo tempo le aveva unicamente
costituite in pegno a favore di __________ a garanzia di un mutuo che questi
gli aveva concesso, senza però aver mai autorizzato quest'ultimo ad esercitare
i diritti sociali. Anche l'ordine di convocare l'assemblea generale con quel
particolare ordine del giorno è a sua volta contestato: l'amministratore unico
ritiene senza senso l'ordine impartitogli di notificare la citazione agli
azionisti "a lui noti"; la trattanda relativa all'esame e alla
discussione dei conti 2001 era nel frattempo già stata evasa in occasione di
un'altra assemblea ed era dunque superata; l'istante non poteva infine
pretendere informazioni in merito alle cartelle ipotecarie, fintanto che egli
non aveva comprovato di agire per conto dei successori in diritto del creditore
pignoratizio __________, nel frattempo deceduto.
-
Prima
di passare in rassegna le censure d'appello, devono essere evase le eccezioni
d'ordine sollevate dall'istante nelle sue osservazioni all'appello, concernenti
in particolare la legittimazione ricorsuale di __________ nonché la facoltà
degli appellanti di produrre nuova documentazione in questa sede.
La
legittimazione ad appellare di __________ dev'essere riconosciuta già per il
solo fatto che egli stesso -oltretutto indicato espressamente come parte
nell'istanza (p. 1)- è direttamente toccato dalla decisione impugnata, in
quanto destinatario dell'ordine di notifica di cui al dispositivo N. 2 (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 5 ad art. 307).
Quanto
alla facoltà per la parte convenuta di produrre nuova documentazione in appello
in una vertenza -come quella qui in esame (cfr. art. 2 cpv. 2 cifra 1 e art. 3
LAC; cfr. Rep. 1994 n. 54)- sottoposta alla procedura non contenziosa di
camera di consiglio, la stessa è già stata ammessa con convincente motivazione
dalla giurisprudenza cantonale (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 9 e 10 ad
art. 321).
- Giusta
l'art. 699 cpv. 3 e 4 CO, per quanto qui interessa, uno o più azionisti che
rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario possono
chiedere per scritto la convocazione dell'assemblea generale, ritenuto che,
qualora il consiglio d'amministrazione non dia seguito entro un congruo termine
a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice ad istanza dei
richiedenti.
Per poter
chiedere la convocazione di un'assemblea generale ai sensi della norma che
precede, il richiedente deve innanzitutto rendere verosimile al giudice la sua
qualità d'azionista (DTF 102 Ia 209 con rif.; SJ 1979 p. 320; ZR
1988 n. 95; SJZ 1986 p. 299; Dubs/Truffer, Basler Kommentar, 2.
ed., N. 17 ad art. 699 CO), ritenuto che in caso di azioni al portatore vi è la
presunzione che il portatore abbia la qualità di chiedere la convocazione (Dubs/Truffer,
op. cit., ibidem), anche se la società può addurre la prova del contrario
(sentenze DTF e SJ citate).
- Nel
caso di specie l'istante, nella sua pacifica qualità di portatore di 45 delle
100 azioni della società, è senz'altro al beneficio della presunzione di cui
sopra. Si tratta pertanto di esaminare se i convenuti siano stati in grado di
addurre la prova contraria: come vedremo, non è stato il caso.
Le uniche
prove che attesterebbero che le azioni in questione sono state costituite in
pegno sono in definitiva due dichiarazioni che l'amministratore unico aveva a
suo tempo rilasciato all'indirizzo dell'autorità fiscale. Con il doc. 4 egli si
era limitato ad indicare che __________ aveva un credito di fr. 50'000.- nei
suoi confronti, ciò che però a ben vedere non prova in alcun modo che le azioni
fossero state impegnate a garanzia di quel credito. Il doc. 3 è di per sé più
esplicito e indica chiaramente che 48 azioni (corrette a mano in 45) erano in
possesso di __________ a garanzia di un prestito: sennonché, trattandosi di un
documento allestito dall'amministratore unico stesso e dunque in definitiva di
una semplice allegazione di parte, lo stesso, non corroborato da altre
risultanze probatorie, può tutt'al più assumere la forza di un indizio e dunque
non consente ancora di capovolgere la presunzione di cui l'istante è al
beneficio. Ciò non significa che la particolare contestazione sia stata risolta
definitivamente (sentenza Rep. citata): la stessa potrà al contrario
essere riproposta nel corso dell'assemblea della società (sentenze DTF, ZR
e SJZ citate; DTF 112 II 145 consid. 2a; Dubs/Truffer, op.
cit., ibidem).
- Infondate
sono pure le contestazioni sollevate dai convenuti in merito alle formalità e
al contenuto dell'avviso di convocazione.
Contrariamente
a quanto ritenuto dall'amministratore unico, l'ordine impartitogli dal Pretore
di notificare la convocazione agli azionisti "a lui noti" non
comporta per lui alcun pregiudizio, nemmeno se lo stesso dovesse rivelarsi
inutile, in quanto non esisterebbero altri azionisti oltre a lui. La circostanza
che la trattanda relativa all'esame e alla discussione dei conti 2001 sia nel
frattempo già stata evasa in occasione di un'altra assemblea (doc. 2) non
esclude che l'istante -che peraltro nemmeno è stato invitato a partecipare a
quella assemblea- possa esigerne la ripetizione. Quanto alle informazioni in
merito alle cartelle ipotecarie emesse a carico del fondo di proprietà della
società, le stesse sono ovviamente rilevanti per gli interessi dell'azionista e
possono dunque a loro volta essere richieste.
- Ne
discende la reiezione del gravame, ciò che implica la necessità di fissare una
nuova data per l'assemblea, quella originariamente indicata dal Pretore essendo
ormai trascorsa.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 5 luglio 2002 di __________ e __________ è respinto.
§ L'assemblea generale degli azionisti della ditta
__________ è convocata, presso la sede della società ad __________, per martedì
18 febbraio 2003 alle ore 17.00, con l'ordine del giorno stabilito dal
Pretore con la sentenza 28 giugno 2002.
§§ È fatto
ordine a __________, amministratore unico della __________, di notificare la
convocazione dell'assemblea generale degli azionisti agli azionisti a lui noti.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 380.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
400.-
da
anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 600.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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