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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2002.147
Data decisione, Autorità: 27.08.2003, IICCA
Incarto n. 12.2002.147
Lugano 27 agosto 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. OA.2001.017 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 28 marzo 2001 da
rappr. dall’avv.
contro
rappr. dall’avv.
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 16'450.-- oltre interessi al 5% dal 26 marzo 1999 e di fr. 900.-- per spese esecutive e di recupero del credito;
domanda di cui il convenuto ha chiesto la reiezione, presentando azione riconvenzionale per la somma di fr. 35'000.-;
causa in cui il Pretore, con sentenza 2 luglio 2002 ha accolto la petizione limitatamente a fr. 16'450.- oltre accessori e ha respinto la riconvenzione;
appellante il convenuto che, con atto d’appello 19 agosto 2002, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione, mentre l'attrice, con osservazioni 17 settembre 2002, postula la reiezione dell'appello;
esaminati gli atti dell'incarto;
considerato
in fatto e in diritto:
Dopo aver fatto spiccare il PE n° __________ dell’UEF di Locarno nei confronti di __________, con petizione 28 marzo 2001, __________ ha chiesto che controparte fosse condannata a versarle fr. 16'450.-- oltre interessi, quale saldo per l’acquisto di una vettura Mazda Demio, fatturato il 26 febbraio 1999 e fr. 900.- per spese di recupero di quello stesso credito. Il convenuto, pur non contestando l’acquisto della vettura, non ha proceduto al versamento del corrispettivo, sostenendo l'avvenuta estinzione del credito per compensazione, ovvero tramite deduzione del prezzo dall’onorario riconosciutogli dalla società per l’anno 1998. Afferma infatti -in qualità di azionista al 50% della __________ e quale membro del consiglio di amministrazione della stessa- di aver fornito prestazioni diverse in favore della società, ossia consulenza, rappresentanze, marketing, ecc. per le quali aveva percepito fr. 35'000.-, ma di aver avuto un credito maggiore nei confronti della stessa. Controparte ha contestato la fattispecie, affermando che la somma di fr. 35'000.- non rappresentava affatto la differenza fra un maggior credito e il prezzo della vettura acquistata.
Il Pretore, accertata la conclusione della compravendita dell'autovettura, ha concluso che il convenuto -cui incombeva l'onere di provare l'avvenuto pagamento del debito- non vi ha fatto fronte, né con la verifica che la somma corrispondente sia stata dedotta dall'onorario di fr. 35'000.- riconosciutogli per il 1998, né accertando che per quell'anno avesse avuto diritto a una somma maggiore ad altro titolo, in particolare sotto forma di tantièmes. Non ha invece ammesso la pretesa di fr. 900.- per risarcimento dei costi di ricupero del credito.
Con il presente appello il convenuto -in un esposto di non immediata comprensione- censura la decisione del primo giudice, affermando in buona sostanza, da un lato, la bontà del proprio credito di fr. 35'000.- (peraltro non più litigioso) e, dall'altro, il fatto che lo stesso importo rappresenta già il saldo del dovuto dopo deduzione del prezzo della vettura.
L'attrice si oppone all'appello per i motivi che, se del caso, verranno menzionati nel seguito.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
L’appello 19 agosto 2002 del __________, è respinto.
Le spese della procedura di appello consistenti in:
tassa di giustizia fr. 450.--
spese fr. 50.--
totale fr. 500.--
anticipate dall'appellante, restano a suo carico. Egli rifonderà inoltre a __________ l'importo di fr. 1'000.- per ripetibili.
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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