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Numero d'incarto:
12.2002.150
Data decisione, Autorità:
17.01.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.150
Lugano
17 gennaio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause inc. no. DI 2002.147
e DI 2002.148 della Pretura del Distretto di Bellinzona promosse con istanze di
sfratto 2 luglio 2002 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv.
con le quali l'istante ha chiesto lo sfratto della
convenuta dal negozio alimentari e dal locale, con terrazza, adibito ad uso
bar, ristorante pizzeria, entrambi siti all'interno del __________ di
__________ e che il Pretore, con unica decisione 9 agosto 2002, ha respinto.
Appellante l'istante la quale, con due distinti
appelli 29 agosto 2002, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di
accogliere le sue domande di sfratto, mentre la controparte, con osservazioni
30 settembre 2002, ne postula la reiezione.
Dovendosi congiungere le due procedure d'appello per
un'unica decisione ai sensi dell'art. 320 CPC.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa
Considerato
in fatto ed in diritto
- Con due distinti contratti di locazione, datati 30 maggio 2000, la
__________ ha concesso in locazione alla __________ un locale adibito a negozio
alimentari e un locale con terrazza ad uso bar ristorante pizzeria siti
all'interno del __________ di __________, con scadenza al 19 aprile 2005.
La
pigione per il negozio era stabilita in Fr. 10'000.- annui e quella del bar
ristorante pizzeria in Fr. 37'500.- annui, da pagarsi in rate mensili
predefinite nel periodo aprile-ottobre di ogni anno.
I
contratti prevedevano inoltre che tutte le spese accessorie per la gestione
erano a carico della locataria.
- Con
lettere-raccomandate 8 aprile 2002 la locatrice comunicava alla locataria che,
per il periodo di computo 2000/2001, risultavano arretrati, per pigione e spese
accessorie, importi di Fr. 1'917.29 per il negozio e di Fr. 7'972.44 per il bar
ristorante e le assegnava un termine di trenta giorni per provvedere al
versamento degli scoperti con la minaccia, nel caso di mancato pagamento, della
rescissione dei contratti di locazione.
Il 21
maggio 2002, constatato il mancato pagamento dei chiesti arretrati, la
locatrice ha disdetto i contratti con effetto a decorrere dal 30 giugno 2002.
La
locataria ha contestato le disdette avanti al competente Ufficio di conciliazione
e, nel frattempo, la locatrice ha chiesto lo sfratto al Pretore, il quale, per
il principio d'attrazione dell'art. 274g CO, ha deciso su tutta la controversia
respingendo, con la decisione impugnata, le domande di sfratto. Il primo
giudice ha ritenuto che la locataria non fosse in arretrato con il pagamento
delle pigioni poiché, in particolare, gli importi per spese accessorie
computati dalla locatrice non potevano essere presi in considerazione perché
non dovuti, la relativa clausola contrattuale essendo nulla.
- La
__________ ripropone, nella procedura d'appello, le sue argomentazioni a
sostegno della mora della controparte nel pagamento della pigione e delle spese
accessorie e della legittimità della rescissione dei contratti di locazione, ribadendo
che la pattuizione contrattuale relativa all'assunzione delle spese accessorie
è perfettamente valida. Chiede siano assunte le prove rifiutate dal primo
giudice (teste __________ ed interrogatorio formale dell'istante nella persona
del signor __________) per appurare la questione a sapere se e quali spese
accessorie rivendicate dalla locatrice siano state convenute in aggiunta alla
pigione rispettivamente per appurare che le stesse sono state esposte
correttamente.
La
__________, con le osservazioni agli appelli, ripropone l'inefficacia della
clausola contrattuale generica riferita alle spese accessorie con la
conseguenza che, con riferimento al periodo di conteggio della controparte e
per il quale vi è stata la messa in mora, non vi era alcuna pigione scoperta.
-
L'assunzione
delle prove rifiutate dal Pretore è inutile poiché, se riferita al fatto a
sapere quali spese accessorie erano dovute all'infuori della pigione, è
sufficiente prendere atto che entrambi i contratti indicano "tutte le spese
accessorie per la gestione.." e per stabilire, sempre che sia necessario,
quali, partitamente, fossero basterebbe confrontare quelle esposte dalla
locatrice con le definizioni ed i concetti di spese accessorie (Nebenkosten) o
di spese di consumo (Verbraucherkosten) come le intende la dottrina e la
giurisprudenza (Higi, Zürcher Kommentar, ad art. 257a-257b CO, n. 7, 8
,9 e 10). La prova invece della correttezza dei conteggi è indifferente
all'esito delle cause per i motivi che seguono e che, come alla decisione del
primo giudice, concludono per l'inefficacia delle clausole contrattuali che
caricano alla locataria le spese accessorie.
-
Infatti,
secondo l'art. 257a cpv. 2 CO il locatario deve pagare al locatore le spese
accessorie solo quando queste sono state specialmente pattuite. Dottrina e
giurisprudenza ne hanno dedotto che le diverse posizioni di spese accessorie
devono essere indicate precisamente e singolarmente e che una clausola
contrattuale per la quale il locatario deve assumersi e pagare "tutte le
spese accessorie" non adempie queste condizioni e non è valida (SVIT-Kommentar,
ad art. 257-257b CO n. 18f; Higi, op. cit., n. 13-16; DTF 121 III
460 consid. 2a/aa; decisione Tribunale federale 7.4.1999 in MRA 2000,
pag. 242 e seg.). Le concrete clausole contenute nei contratti di locazione
stipulati tra le parti che recitano "Tutte le spese accessorie per la
gestione sono a carico del locatario…" (art. 4 doc. A e doc. B)
rappresentano l'esempio scolastico dell'invalidità della pattuizione.
Ne discende
che la locatrice non le può addebitare alla locataria e tenerne conto per
eventualmente imputarle una mora nel pagamento del dovuto secondo il contratto
di locazione; e nemmeno può imputare pagamenti, pretesi senza titolo, al
soddisfacimento delle spese accessorie, primo perché non dovute e,
secondariamente, perché ritenere senza causale dei versamenti di importi
ricorrenti pari alle specifiche rate previste per la pigione, così come
appaiono versati nella maggioranza dei casi dai conteggi dell'appellante,
rasenta la temerarietà.
- Non
dovendosi tenere conto delle spese accessorie, ad eccezione di quelle per lo
smaltimento rifiuti, indicate nel genere e nel costo all'art. 7 dei contratti,
si ha che a fine 2001 la locataria doveva ancora Fr. 500.- per il locale
negozio e Fr. 985.05 per il locale bar-ristorante (cfr. conteggi allegati alle
lettere doc. D e E). Togliendo da questi importi le somme considerate per le
spese accessorie non dovute nel 2000, di molto superiori (cfr. gli stessi
conteggi), appare che, a fine 2001, la locataria non era in mora nel pagamento
delle pigioni e delle spese per i rifiuti.
Le
disdette, pronunciate per mora della locatrice senza che tale situazione fosse
presente, sono così inefficaci ed i contratti continuano ad esplicare i loro
effetti.
La
decisione del Pretore è corretta e gli appelli vanno respinti con carico di
spese e ripetibili.
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
-
Gli appelli 29 agosto 2002 di __________ sono respinti.
-
La
tassa di giudizio di Fr. 350.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 400.-), già
anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a
controparte Fr. 500.- per ripetibili d'appello.
-
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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