AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2002.163
Data decisione, Autorità:
16.07.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.163
Lugano
16 luglio 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.00066
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 28
giugno 2001 da
rappr. dall'avv.
contro
entrambi rappr. dall'avv. __________
con la quale l'attore chiede la condanna delle
convenute al pagamento di un importo di almeno fr. 30'000.-- oltre accessori a
titolo di licenziamento abusivo.
Ed ora sull'appello 3 settembre 2002 dell’attore nei
confronti del decreto 8 agosto 2002 con il quale il Pretore ha accolto
un'istanza di restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di prova
presentata dalle convenute, ritenuto che la controparte non ha formulato
osservazioni in merito.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa
ritenuto in fatto:
che
__________ ha iniziato a lavorare in veste di apprendista presso la __________
nel 1966, per poi divenire, con il passare degli anni, responsabile del
personale di questa società e della __________;
che a
seguito di problemi di salute __________ è risultato inabile al lavoro al 100%
tra il 23 marzo e il 14 agosto 2000 e che dopo un breve periodo di attività al
50% egli ha dovuto di nuovo interrompere totalmente la propria attività dal 12
settembre 2000;
che con
scritto 15 dicembre 2000 la __________ e la __________ hanno notificato al
proprio dipendente la disdetta del rapporto di lavoro con effetto al 31
dicembre 2000, posticipato poi al 31 marzo 2001 (doc. Q, S);
che con
petizione 28 giugno 2001 __________ ha convenuto in giudizio la __________ e la
__________ postulando un risarcimento dei danni derivanti dal pregiudizio alla
sua salute fisica e mentale provocatagli dal bossing, ossia il mobbing da parte
dei suoi superiori, subìto durante gli anni di lavoro precedenti al
licenziamento, ritenendo che il comportamento del datore di lavoro
costituirebbe una violazione contrattuale ai sensi dell’art. 97 CO e pertanto
il suo licenziamento sarebbe abusivo ex art. 336 CO;
che la
__________ e la __________ si sono opposte alle pretese del lavoratore,
adducendo che egli avrebbe avuto rilevanti problemi relazionali con i colleghi
e che lo scioglimento del rapporto di lavoro sarebbe da ricondurre alla
difficile gestione della sua personalità;
che con
istanza di restituzione in intero 3 maggio 2002, l’attore ha chiesto e ottenuto
l’assunzione agli atti (doc. LL) dello scritto 9 aprile 2002 dell’assicurazione
__________ che lo informava dell’estin-zione, a partire dal 1. aprile 2002, del
suo diritto all’allocazione dell’indennità giornaliera per perdita di guadagno;
che con
istanza di restituzione in intero 23 maggio 2002, addu-cendo di essere venute a
conoscenza solo al momento della notifica della suddetta istanza dell’esistenza
di un rapporto assicurativo privato tra __________ e l’assicurazione
__________, le convenute hanno richiesto l’assunzione quale mezzo di prova
dell’intero incarto __________ relativo all’attore, documentazione che senza
colpa non sarebbero state precedentemente in grado di indicare, ma influente
per l’esito della vertenza poiché permette-rebbe di far conoscere il motivo
della cessata erogazione delle indennità;
che
__________ si è opposto alla suddetta richiesta di restitu-zione in intero
rilevando che le istanti sarebbero già state a conoscenza del suo rapporto
assicurativo con la __________ poiché egli vi avrebbe già fatto riferimento sia
nell’allegato di petizione sia producendo la polizza di cui al doc. FF. Il
mancato richiamo dell’incarto della __________ in sede di risposta e di udienza
preliminare sarebbe quindi imputabile unicamente alla negligenza della
__________ e della __________; in ogni caso,
la docu-mentazione richiesta sarebbe ininfluente per l’esito del
processo poiché quanto versato agli atti fornirebbe già tutte le indicazioni
necessarie riguardo al suo rapporto assicurativo con la __________;
che con
decreto 8 agosto 2002, il Pretore ha accolto l’istanza di restituzione in
intero della __________ e della __________, adducendo che, nonostante la
petizione accennasse al rapporto assicurativo individuale sorto tra l’attore e
la __________, lo scritto dell’assicurazione del 9 aprile 2002 (doc. LL)
prevedeva una data anticipata per la cessazione delle indennità di perdita di
guadagno rispetto a quella indicata in sede di petizione. Il primo giudice è
quindi giunto alla conclusione che erano sorte nuove circostanze suscettibili
di rivelarsi utili ai fini della determinazione dell’eventuale obbligo di
riscarcimento a carico delle convenute;
che con
appello 3 settembre 2002 __________ ha censurato la decisione pretorile
ribadendo che in corso di causa non sareb-bero emerse nuove circostanze da
giustificare la richiesta di controparte, innanzitutto perché il passaggio
dall’assicurazione collettiva all’assicurazione individuale presso la
__________ era già stato indicato in sede di petizione e concretizzato con la
produ-zione della polizza di assicurazione (doc. FF), senza che però
controparte vi prendesse in qualche modo posizione.
Inoltre,
non corrisponderebbe a verità il fatto che non sarebbero chiari i motivi di
cessazione dell’erogazione delle indennità giornaliere per il 22 marzo 2002:
infatti, il 1. aprile 2001, ossia il giorno successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro tramite disdetta, al fine di poter continuare a beneficiare
delle indennità per perdita di guadagno dall’assicurazione __________, il
lavoratore stipulava il passaggio dall’assicurazione collettiva del datore di lavoro all’assicurazione individuale (doc.
FF, Q). Siccome ai fini del calcolo
relativo all’estinzione delle prestazioni l’assicurazione tiene conto delle
prestazioni già erogate - ancorché sotto l’egida della precedente copertura
assicurativa collettiva - visto che __________ era caduto in malattia il 23
marzo 2000, il diritto a percepire le indennità giornaliere decorreva da tale
data e quindi veniva meno 720 giorni dopo, ossia il 22 marzo 2002, come
correttamente riportato dallo scritto del 9 aprile 2002 della stessa __________
(doc. LL). I motivi della cessazione del diritto alle indennità giornaliere
sarebbero stati in ogni caso chiari per controparte, anche perché la stessa era
affiliata all’assicurazione __________ nell’ambito di un contratto di
assicurazione collettiva ed era perfettamente
a conoscenza delle condizioni generali del contratto;
che le
parti appellate non hanno presentato osservazioni;
considerato in diritto:
che le
premesse per poter far capo all’istituto della restituzione in intero per
omessa indicazione di fatti o produzione di prove sono regolate agli art. 138
ss. CPC: la restituzione in intero per pro-durre nuovi mezzi di azione o di
difesa che appaiono influenti per l’esito del processo è ammessa se la parte
dimostra che l’omissione non è imputabile a sua negligenza, ritenuto come la
relativa domanda debba essere inoltrata al più tardi entro 30 giorni da che la
parte ne è venuta a conoscenza;
che nella
misura in cui tale istituto costituisce un’eccezione alla massima
dell’eventualità - che proibisce di allegare fatti e prove in una fase
successiva allo scambio degli allegati scritti (art. 78 CPC) - i requisiti per
l’applicazione della restituzione in intero vanno valutati dal giudice con un
certo rigore (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 5 ad art. 138 CPC): che i requisiti della
“tempestività” e della “mancanza di negligenza nell’omissione di una preventiva
produzione di mezzi di prova o di difesa” vadano esaminati con un certo rigore
lo si intuisce già dal tenore letterale degli articoli di legge; minor rigore è
per contro richiesto nella valutazione della “influenza” dei nuovi fatti e
prove, ritenuto come il legislatore ticinese si sia accontentato (rinunciando
così ad una formulazione più incisiva) che gli stessi “appaiano” influenti per
l’esito del processo: nell’esaminare l’influenza di prove e fatti il giudice
dovrà pertanto limitarsi ad un giudizio di apparenza e di verosimiglianza,
senza dover controllare troppo in profondità la fondatezza delle circostanze
allegate o la rilevanza delle prove, che saranno in ogni caso oggetto di un più
accurato esame da parte del giudice di merito, fermo restando però che una
prova non è di principio considerata “influente” se non è idonea a
giustificare, già al momento in cui è presentata, una formulazio-ne di
conclusioni diversa da quella che l’istruttoria avrebbe consentito senza quel
mezzo probatorio (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 3 ad art. 138; IICCA 24 marzo 1994 in re C./C.R. & Co,
22 agosto 1994 in re C./C.);
che in
primo luogo l’attore, nel proprio allegato di petizione 28 giugno 2001 ha
evidenziato l’avvenuto passaggio dall’assicura-zione di perdita di guadagno
collettiva stipulata dal datore di lavoro all’assicurazione individuale -
entrambe presso l’istituto assicurativo della __________ - producendo
contestualmente la relativa polizza valevole dal 1. aprile 2001, ossia a far
tempo dalla cessazione del rapporto contrattuale con la __________ e della
__________ (doc FF). In particolare, nell’ambito del suddetto allegato
preliminare, __________ ha affermato che per quantificare la perdita di
guadagno “si dovrà tenere conto di uno stipendio mensile lordo di fr. 11'100.--
più la tredicesima mensilità, …omissis…. e anche del fatto che il
signor __________ ha nel frattempo stipulato il passaggio all’assicurazione
perdita di guadagno in forma individuale che gli costa fr. 1'486.70 e che gli
dà diritto ad un’indennità giornaliera, al lordo dell’imposta alla fonte, di
fr. 317.-- al giorno a partire da aprile 2001 e per 730 giorni su 900 con tre
giorni di attesa. Attualmente l’attore non ha ancora ricevuto versamenti da
parte della __________” (v. petizione 28 giugno 2001, pto. 8, pag. 9 s.);
che le
parti convenute sono rimaste silenti in merito a questo punto sia in sede di
risposta (v. risposta 21 settembre 2001, pto. 8, pag. 9), sia in occasione
dell’udienza preliminare tenutasi il 28 novembre 2001 (v. elenchi mezzi di
prova allegati al verbale di udienza UP 28.11.2001), nonostante l’attore avesse
ammesso che tale circostanza non era stata ancora definitivamente chiarita, in particolare per quanto riguardava
l’erogazione da parte della __________ dell’indennità giornaliera;
che di
conseguenza, ritenuto come i requisiti della “tempestività” e della “mancanza
di neglienza nell’omissione di una preventiva produzione di mezzi di prova o di
difesa” debbano essere esami-nati con un certo rigore, già di primo acchito
l’istanza di restitu-zione in intero del 23 maggio 2002 della __________ e
della __________ risulta essere intempestiva e la mancata richiesta di edizione
nei confronti della __________ dell’incarto relativo al lavoratore in sede di
udienza preliminare, con preannuncio negli
allegati preliminari scritti, appare inficiata da negligenza;
che
inoltre la lettera della __________ del 9 aprile 2002 (doc. LL), assunta agli
atti in corso di causa su richiesta dell’ attore, e senza opposizioni da parte
delle convenute, stabilisce con chiarezza che in base alle condizioni generali
d’assicurazione __________ per l’assicurazione di indennità giornaliera, il
diritto di __________ di percepire le indennità giornaliere di fr. 317.-- è
decaduto in data 22 marzo 2002 e che di conseguenza è cessato il suo obbligo di
versare i premi assicurativi;
che
infine, non appare neppure verosimile l’”influenza” dei mezzi probatori
richiesti dalla __________ e dalla __________ poiché non vi sono motivi per
dubitare che lo scritto del 9 aprile 2002 (doc. LL) contenga un errore di
calcolo da parte della __________ - del resto le convenute non lo hanno neppure
sostenuto - quo al termine fissato per la cessazione della corresponsione delle
indennità giornaliere a __________;
che,
abbondanzialmente, in base alle condizioni generali del contratto di
assicurazione della __________, il motivo della cessazione della erogazione
delle rendite è da ricondurre al fatto che il periodo di 720 giorni in cui
l’assicurato beneficia dell’indennità giornaliera inizia a decorrere dal suo
primo giorno di malattia e che in caso di passaggio da un’assicurazione
collettiva a un’assicurazione individuale, l’assicuratore computa le indennità
già versate nell’ambito della precedente assicurazione collettiva, al fine di
evitare un sovraindennizzo dell’assicurato (nel caso concreto, visto che
__________ è stato inabile al lavoro per malattia dal 23 marzo 2000, il periodo
di 720 giorni viene a scadere il 22 marzo 2002, come esposto nello scritto doc.
LL);
che alla
luce dei precedenti considerandi non si ravvedono le condizioni per accordare
alle istanti il beneficio della restituzione in intero ex art. 138 CPC e quindi
l’appello viene integralmente accolto;
che la
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC), preponderante nella parte appellata;
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
- L’appello
3 settembre 2002 di __________ è accolto.
Di
conseguenza il decreto 8 agosto 2002 del Pretore della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord è riformato come segue:
-
L’istanza
di restituzione in intero presentata il 23 maggio 2002 dalla __________ e dalla
__________ è respinta.
-
Le
spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 250.-- sono poste a carico
delle convenute in solido, le quali rifonderanno
all’attore l’importo di fr. 250.-- a titolo di ripetibili.
-
La
tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, anticipate
dall’appellante, sono poste a carico delle parti appellate in solido, le quali
rifonderanno a controparte fr. 500.-- a titolo di ripetibili d’appello.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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