AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.165
Data decisione, Autorità:
30.09.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.165
Lugano
30 settembre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, vicepresidente,
Epiney-Colombo e Giani, quest'ultimo in sostituzione
del giudice Cocchi, escluso
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.00115
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord- promossa con petizione 22
novembre 2000 da
rappr. dallo
studio legale __________
Contro
rappr. dallo
studio legale __________
con cui
l’attrice ha chiesto la__________ pagamento di fr. 19'261.60 oltre interessi
nonché il rigetto in via definitiva, limitatamente a quell'importo,
dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Mendrisio;
domande
avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 6 agosto 2002 ha accolto per fr. 8'417.80 più accessori;
appellante
il convenuto con atto di appello 4 settembre 2002, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 17 ottobre 2002 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Con
sentenza pretorile 20 aprile 2000 (doc. 1), confermata il 21 agosto 2000 dalla
Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d'appello (doc. A),
__________ è stato riconosciuto autore colpevole di lesioni semplici "per
avere, a __________, zona __________, in data 17 luglio 1999, provocato a
__________ le lesioni attestate dai certificati medici agli atti colpendola con
un pugno alla schiena, con dei guinzagli per cani alle braccia e lanciando dei
sassi contro la sua persona", ed è stato di conseguenza condannato ad una
pena di 3 giorni di detenzione sospesi condizionalmente. Per ogni pretesa, la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile.
-
Con
la petizione in rassegna __________, al momento dei fatti pensionata
sessantanovenne, ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr.
19'261.60, postulando in particolare il risarcimento delle spese mediche non
coperte dalla cassa malati (fr. 191.80), delle spese legali sopportate (fr.
6'569.80) e di un'indennità per torto morale (fr. 12'500.-).
Il
convenuto si è opposto alla petizione, contestando segnatamente l'ammontare dei
danni subiti dalla controparte e l'esistenza di un nesso causale tra gli stessi
e i fatti a lui addebitati, ritenendo in ogni caso esagerate le pretese
attoree.
-
Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha preliminarmente osservato che, in
applicazione dell'art. 112 CPC, il giudice doveva riferirsi alle risultanze ed
agli accertamenti di fatto emersi durante il processo penale e valutare in modo
autonomo questi elementi dal profilo giuridico. Ritenuto che dall'incarto
penale era risultato che la parte convenuta era responsabile dell'atto illecito
ed era dunque tenuta al risarcimento, egli, richiamati correttamente le
disposizioni di legge e i principi giurisprudenziali applicabili -a cui si può
senz'altro rinviare-, ha provveduto ad esaminare la fondatezza delle singole
posizioni di danno: le spese mediche sono state caricate al convenuto in
ragione di fr. 36.30, corrispondente alla partecipazione del 10% a carico
dell'assicurato su ogni fattura; la pretesa relativa alle spese per l'assistenza
legale, dedotti alcuni esborsi e trasferte nonché l'onere per il patrocinio
avanti alla Corte di cassazione e revisione penale, per il quale erano già
stati attribuiti fr. 800.- a titolo di ripetibili, è stata ammessa
limitatamente a fr. 4'381.50; l'indennità per torto morale è stata infine
stabilita in fr. 4'000.-.
-
Con
l'appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione. Premesso che le conseguenze
fisiche e psichiche subite dall'attrice, da lei oltretutto amplificate oltre
misura, non erano esclusivamente ascrivibili ai fatti avvenuti il 17 luglio
1999, egli auspica in questa sede un riesame delle singole posizioni di danno:
a suo giudizio, l'assunto pretorile, oltretutto contraddittorio, che concludeva
per il riconoscimento a favore dell'attrice del 10% di alcune fatture mediche,
non teneva conto del fatto che varie posizioni fatturate a quel momento non si
lasciavano ricondurre all'atto illecito ed erano comunque già state risarcite
dalla cassa malati; le spese legali, di cui era contestata la causalità,
l'ammontare e la necessità, questioni che semmai andavano risolte dal Consiglio
di moderazione, erano ampiamente esagerate, tanto più che alla controparte era
già stata riconosciuta un'indennità ripetibile di fr. 800.-; nulla poteva
infine essere concesso per torto morale, atteso da una parte che l'attrice non
aveva provato le circostanze che potevano giustificare un'indennità come quella
attribuita dal Pretore, comunque esagerata, e dall'altra che i certificati
medici agli atti, nemmeno specialistici, non permettevano di concludere per
l'esistenza di una situazione di particolare sofferenza.
-
Delle
osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
-
L'osservazione
formulata nel gravame a titolo preliminare, secondo cui l'attuale stato
valetudinario dell'attrice, la cui gravità era per altro stata da lei
amplificata oltre misura, non sarebbe esclusivamente ascrivibile all'atto
illecito in questione, non costituisce in realtà una censura e non necessita in
definitiva di essere esaminata: la parte convenuta non ha in effetti spiegato
se ed eventualmente in che modo tali circostanze, oltretutto sollevate in modo
generico, potessero essere rilevanti per l'esito della causa segnatamente
imporre una soluzione diversa da quella adottata dal primo giudice (cfr. per
analogia, Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 16 ad art. 309).
-
Passando
ad esaminare le contestazioni relative alle singole posizioni di danno, è
senz'altro a torto che il convenuto si oppone alla rifusione di fr. 36.30,
corrispondenti al 10% delle fatture mediche di cui ai doc. D, E e F.
Contrariamente a quanto addotto dal convenuto, non è innanzitutto vero che il
Pretore avrebbe ritenuto che l'attrice non aveva provato di aver pagato di
tasca propria quelle fatture, sicché nel suo giudizio di riconoscere nondimeno
a favore di quest'ultima il 10% delle somme fatturate si intravedeva una chiara
contraddizione: il concetto esposto a quel momento dal giudice di prime cure
era in effetti diverso (sentenza p. 4), visto che egli si era limitato ad
accertare che l'attrice non aveva comprovato che quelle fatture fossero state
interamente da lei sopportate, ovvero che le stesse le fossero state risarcite,
anche solo in parte, dalla sua cassa malati. Parimenti infondata è la censura
con cui il convenuto osserva che alcune delle posizioni fatturate nei doc. E e
F non potrebbero essere messe in relazione con l'atto illecito: il fatto che in
quei documenti non sia stato specificato il motivo della relativa
"consultazione" non può in ogni caso andare a beneficio del
convenuto, tanto è vero che dal doc. B allegato al rapporto d'inchiesta della
polizia giudiziaria e dalla testimonianza del dr. __________ è risultato
chiaramente che le visite mediche del 26 luglio, del 3 agosto e del 7 settembre
1999 rispettivamente del 14 aprile 2000, oggetto delle consultazioni fatturate
nei doc. E e F, si lasciavano tutte ricondurre agli avvenimenti del 17 luglio
1999; il fatto che nel doc. F sia stato indicato che si trattava di un caso di
"malattia" è pure irrilevante, atteso come il dr. __________, che
aveva eseguito la relativa consultazione, ha confermato in sede testimoniale
che la visita in questione era in realtà una conseguenza dell'aggressione
subita ad opera del convenuto; anche l'effettuazione di un esame semplice della
funzione polmonare, pure riportato nel doc. F, è riconducibile, a detta del dr.
__________, ai fatti in esame, ed è verosimilmente dovuta al fatto che
l'attrice lamentava a quel momento dei disturbi somatici, respirando con
affanno e sentendosi strozzata. Non è stato infine provato che le tre fatture
siano state integralmente risarcite dalla cassa malati.
-
Il
convenuto contesta, anche in questa sede, la causalità e l'ammontare delle
spese legali esposte dall'attrice (doc. G, H e I), mettendo in dubbio
l'effettiva necessità delle prestazioni svolte dall'avvocato di quest'ultima, a
suo dire comunque esorbitanti. La censura con cui è contestata la causalità
delle spese legali è ampiamente infondata, visto e considerato che la stessa
parte convenuta ha in definitiva ammesso che la controparte aveva ritenuto di
far capo ad un legale per l'allestimento della denuncia penale e per la
salvaguardia dei suoi interessi in occasione del processo penale avanti al
Pretore rispettivamente nella procedura ricorsuale dinanzi alla Corte di
cassazione e revisione penale. Per quanto riguarda l'ammontare degli onorari, vale
la pena di osservare che, a norma dell'art. 36 vLAvv. (nella versione in vigore
fino all'8 novembre 2002), il Consiglio di moderazione giudicava
inappellabilmente come istanza unica le controversie attinenti all'applicazione
della Tariffa dell'ordine degli avvocati (TOA), segnatamente alla mancata o
all'errata applicazione dei parametri di quei disposti. Questioni di merito, in
particolare relative al rapporto di mandato (sussistenza del rapporto,
conduzione del patrocinio, esecuzione delle prestazioni, rescissione)
rientravano invece nella competenza del giudice civile (DTF 112 Ia 27
consid. aa con rinvii). Date queste competenze, l'ipotizzato esame da parte del
Consiglio di moderazione appare fuori luogo, anche perché la censura concerne
l'estensione del mandato e soprattutto un eccesso di prestazioni rispetto alle
necessità della fattispecie. In particolare il convenuto evidenzia che lo
sforzo profuso dal legale di controparte nell'allestimento della denuncia
penale -e con ciò anche il maggior onorario da questi esposto (cfr. art. 8
TOA)- sarebbe stato eccessivo, segnatamente nella misura in cui a quel momento
era stato addirittura ipotizzato il reato di tentato omicidio (cfr. denuncia 13
agosto 1999), senza che ve ne fossero in realtà gli estremi, circostanza di cui
l'attrice o almeno il suo legale dovevano senz'altro essere consapevoli. A
ragione: sentita da una pattuglia della polizia la sera stessa dei fatti, essa
si era in effetti limitata ad affermare di aver avuto una discussione con vie
di fatto, di essere stata calunniata e diffamata dal convenuto (cfr. rapporto
di segnalazione 2 settembre 1999), senza però aver evidenziato circostanze che
potessero far pensare a un tentativo di omicidio, tanto è vero che gli agenti
non avevano ritenuto di segnalare d'ufficio i fatti al magistrato, ciò che si
sarebbe imposto in caso di ipotesi di crimine, ma l'avevano unicamente resa
edotta della possibilità di sporgere querela penale al Ministero pubblico. In
tali circostanze, questa Camera ritiene tutto sommato equo ridurre di fr. 500.-
la somma di cui il convenuto è tenuto a risarcire l'attrice. Per il resto, il
convenuto non si è assolutamente confrontato con l'assunto pretorile che
considerava giustificati e quindi congrui gli onorari e gli esborsi -sia pure da
lui parzialmente rettificati- esposti nei doc. G e H, per cui gli stessi non
possono più essere rimessi in discussione in questa sede (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 1 ad art. 307 e m. 27 ad art. 309), così che in definitiva
l'importo dovuto dal convenuto a titolo di spese legali può essere quantificato
in fr. 3'881.50. Contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto, infine, del
fatto che all'attrice erano stati riconosciuti fr. 800.- di ripetibili per la
procedura avanti alla Corte di cassazione e revisione penale (cfr. doc. A), il
Pretore aveva già tenuto conto, laddove aveva escluso che il convenuto dovesse
in tal caso assumersi le spese relative alla fattura di cui al doc. I (sentenza
p. 5).
-
Il
convenuto contesta infine l'ammontare dell'indennità per torto morale
riconosciuta dal Pretore, asserendo in sostanza che un importo di fr. 4'000.-
sarebbe in concreto eccessivo, tanto più che da una parte l'attrice non aveva
provato l'esistenza delle circostanze di fatto necessarie alla sua quantificazione
e dall'altra che i certificati medici agli atti, oltretutto nemmeno rilasciati
da specialisti, non permettevano di concludere per l'esistenza di una
situazione di particolare sofferenza. Queste ultime due censure sono senz'altro
infondate: da una parte l'istruttoria ha permesso di evidenziare le circostanze
necessarie alla quantificazione del torto morale (genere e gravità del
pregiudizio, intensità e durata delle conseguenze sulla personalità della
vittima, grado di colpa dell'autore, ecc., cfr. per tante: IICCA 11
marzo 2003 inc. n. 12.2002.98) e dall'altra i certificati medici versati agli
atti, ancorché non specialistici, e l'audizione testimoniale del dr.
__________, che aveva allestito l'ultimo certificato in ordine di tempo (doc.
C), hanno consentito a questa Camera di fondare il proprio convincimento in
merito all'evoluzione dello stato valetudinario dell'attrice a seguito dei
fatti in esame. Nella valutazione del torto morale il giudice gode di ampia
libertà (art. 4 CC). Nel caso di specie se è vero che gli inconvenienti fisici
subiti dall'attrice a seguito dei fatti, per altro non gravi -"tumefazioni
ed ematomi a livello di entrambe le spalle, tumefazione ed escoriazioni sul
dorso, regione scapolare, ematoma e gonfiore polso destro, dolente alla palpazione"
(cfr. certificato medico dell'Ospedale __________ di __________ allegato quale
doc. C al rapporto d'inchiesta della polizia giudiziaria)- si sono nel
frattempo risolti senza conseguenze particolari, è però altrettanto vero che
l'aggressione, di cui è stato oltretutto riconosciuto il carattere
intenzionale, ha dato luogo nell'attrice a una sindrome psichica, che le ha
comportato una caricabilità ridotta post-traumatica con una moltitudine di
conseguenze, non curabile, che le impone tuttora una psicoterapia medicamentosa
(teste __________; doc. B e C), anche se non è stata provata la necessità di
una vera e propria cura psichiatrica. Alla luce di quanto precede e vista la
giurisprudenza in materia (cfr. in particolare Hütte/Ducksch, Die
Genugtuung, 3. ed., Zurigo 2003, VII/1995-1997 n. 6a, 6b, 6e, 7, VII/1998-2000
n. 3, 4c, 4g, 8d, 8f, 8i, 10c, ove, in presenza di inconvenienti fisici non
particolarmente gravi con lievi conseguenze psichiche, ad es. persistenza di
paura o di stati ansiosi, sono stati riconosciuti importi dell'ordine varianti
tra i fr. 1'000.- e i fr. 3'000.-), la scrivente Camera ritiene tutto sommato
di dover modificare l'importo riconosciuto dal primo giudice per torto morale,
atteso che un'indennità di fr. 2'000.- meglio tiene conto della particolarità
del caso concreto.
-
Ne
discende, in parziale accoglimento dell'appello, che la petizione dev'essere
accolta per fr. 5'917.80 più accessori.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
4 settembre 2002 di __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 6 agosto 2002 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord è
così riformata:
- La petizione è
parzialmente accolta.
Di
conseguenza il signor __________, è tenuto a versare alla signora __________,
la somma di fr. 5'917.80 oltre interessi al 5% dal 17 luglio 1999.
-
L'opposizione
interposta al PE n. __________ dell'UE di Mendrisio è rigettata in via
definitiva limitatamente all'importo di fr. 5'917.80 oltre interessi al 5% dal
17 luglio 1999 e fr. 100.-- di spese esecutive.
-
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le
spese di fr. 60.--, già anticipate e da anticipare dall'attrice, restano a suo
carico nella misura di 7/10 e per la rimanenza a carico del convenuto, al quale
l'attrice rifonderà altresì l'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 300.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico in ragione di 3/4 e per la
rimanenza sono poste a carico dell’appellata, a cui l'appellante rifonderà fr.
200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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