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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.186
Data decisione, Autorità:
27.08.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.186
Lugano
27 agosto
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1999.41
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa, con petizione
18 marzo 1999, da
rappr. dall'avv.
Contro
rappr. dall'avv.
che il Pretore, con sentenza 11 ottobre 2002, ha
integralmente accolto condannando la convenuta a versare all'attrice l'importo
di Fr. 13'881.- oltre interessi al 5% dal 3 maggio 1996 e rigettando, in via
definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno.
Appellante la convenuta la quale, con appello 23
ottobre 2002, chiede la riforma del primo giudizio limitatamente al dispositivo
che riguarda il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo nel
senso di negare il rigetto mentre la controparte, con osservazioni 3 dicembre
2002, consente con l'annullamento di quel dispositivo ma protesta spese e
ripetibili nella procedura d'appello e si oppone ad una diversa ripartizione
delle stesse in prima sede.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore, condannando la parte convenuta a versare l'importo
di Fr. 13'881.- oltre interessi a quella convenuta ha pure rigettato in via
definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell'UEF di Locarno che indica quale creditrice l'attrice e quale debitore il
signor __________ e non la convenuta nel merito __________ della quale
__________ è amministratore unico;
che,
evidentemente, mancando qualsiasi identità tra la persona giuridica condannata
a pagare e la persona fisica indicata nel precetto, il dispositivo della
sentenza impugnata riguardante il rigetto definitivo dell'opposizione
dev'essere modificato nel senso di eliminare quella pronuncia, rispettivamente
di respingere la domanda di rigetto dell'opposizione;
che la
domanda d'appello intesa a modificare la ripartizione di spese e ripetibili di
prima sede, che il Pretore ha per intero addebitato alla convenuta, non può
essere accolta perché, contrariamente a consolidata giurisprudenza (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 309 m. 10) l'appellante non indica la somma della
riduzione rispettivamente l'importo delle ripetibili da attribuire diverso da
quello giudicato dal Pretore;
che, in
ogni caso, la questione riguardante il rigetto dell'opposizione è assolutamente
marginale rispetto al merito della controversia in cui l'appellante è rimasta
interamente soccombente per cui nemmeno si giustificherebbe una diversa
ripartizione di spese e ripetibili;
che le
spese di giudizio e le ripetibili di seconda sede sono a carico della parte
attrice ed appellata poiché l'errato giudizio del Pretore che ritiene essere
una svista è stato causato dal suo agire, avendo insistito per chiedere il rigetto
dell'opposizione ad un precetto contro una persona nei confronti del quale la
precedente causa di merito era stata tolta per carenza di legittimazione
passiva senza avvertire delle mutate circostanze e del solo ora preteso
annullamento di quella esecuzione;
Per i quali motivi
visti per le spese gli art. 147 e seg. CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
- L'appello è accolto e di conseguenza il dispositivo 1§ della
sentenza 11 ottobre 2002 del Pretore è così modificato:
1§ La domanda di rigetto definitivo
dell'opposizione al PE n. __________ dell'UEF di Locarno è respinta.
-
La
tassa di giustizia della procedura d'appello di Fr. 150.- e le spese di Fr.
50.- (totale Fr. 200.-), già anticipate dall'appellante, sono a carico della
parte appellata che verserà a controparte Fr. 300.- per ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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