AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.195
Data decisione, Autorità:
13.10.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.195
Lugano
13 ottobre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Verzasconi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.267
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa competizione 28
marzo/4maggio 2000 da
Patrocinato
dall' __________
Contro
-
-
-
tutti
patrocinati dallo __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento dell’importo di Fr.
11'891.10 oltre a interessi al 5% dal 1. dicembre 1998, domande avversate dai
convenuti che ne hanno chiesto la reiezione, che il Pretore, con decisione
del 14 ottobre 2002, ha parzialmente accolto riconoscendo
all’attore l’importo di Fr. 3'353.85 oltre a interessi al 5% dal 1. dicembre
1998.
Appellante
la parte attrice, con atto di ricorso del 4 novembre 2002 con cui chiede la
riforma della petizione mediante condanna dei convenuti al pagamento
dell’importo di Fr. 11'179.50 oltre a interessi al 5% dal 1. dicembre 1998,
mentre l’attrice, con osservazioni del 17 dicembre 2002, postula per contro la
reiezione dell’appello e la conferma della decisione del Pretore.
Letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto
A. La
sera del 25 ottobre 1998 __________ si trovava al volante della sua vettura
__________, sull’autostrada A2 in territorio di __________ in direzione nord,
sulla corsia di sinistra, nell’intento di eseguire una manovra di sorpasso di
un veicolo che circolava sull’altra corsia. Da retro sopraggiungeva quindi
__________ al volante di un autofurgone __________, il quale, ad una distanza
ravvicinata dal veicolo condotto da __________, chiedeva strada azionando i
fari abbaglianti. Ad un certo punto l’auto di __________ ha urtato la vettura
di __________, il quale, perdendo il controllo, è andato a sbattere contro i
guardrail della carreggiata subendo un danno totale.
Per
questi fatti, a __________ è stata revocata la licenza di condurre per 6 mesi e
gli è stata inflitta una pena di 30 giorni di detenzione sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni per i reati di grave
infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di
infortunio. Contro __________ non è invece stato pronunciato alcun
provvedimento, né amministrativo né penale.
B. Con
petizione del 28 marzo / 4 maggio 2000 __________ ha convenuto in giudizio
__________, __________, quale detentore dell’autofurgone coinvolto
nell’incidente e la __________ i, agenzia di __________. Ha chiesto la loro
condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patito, degli importi
di Fr. 10'600.00 per la vettura danneggiata, Fr. 579.50 per il trasporto della
vettura dal luogo dell’incidente ad un garage di __________, Fr. 50.60 per
spostamenti in taxi, Fr. 496.00 per il canone di locazione di un garage a
__________, rimasto inutilizzato a causa del danneggiamento della vettura e Fr.
165.00 per l’utilizzazione della vettura prestatagli da un amico, per un totale
di Fr. 11'891.10 oltre a interessi al 5% dal 1. dicembre 1998.
I
convenuti, contestando preliminarmente la legittimazione passiva della
__________ Assicurazioni, agenzia di __________, hanno rigettato integralmente
le richieste dell’attore, chiedendo di respingere la petizione.
Con
sentenza del 14 ottobre 2002, il Pretore di Lugano ha accolto parzialmente la
petizione ed ha condannato i convenuti a versare all’attore l’importo di Fr.
3'353.85 oltre a interessi al 5% dal 1. dicembre 1998.
Il
Pretore ha accertato che __________ aveva quasi terminato di sorpassare la
vettura circolante sulla corsia di destra, quando __________ è sopraggiunto da
tergo ad una distanza ravvicinata, chiedendo strada. __________ ha quindi
frenato bruscamente e improvvisamente, senza alcun motivo e non, come sostenuto
in corso di causa, per lasciar proseguire il veicolo che lo seguiva. Il Giudice
di prime cure ha quindi concluso che la sterzata a destra del veicolo di
__________, che ha causato il tamponamento della vettura di __________, si è
resa necessaria per evitare quest’ultimo a seguito della frenata eseguita e non
già per tentare di superarlo sulla destra. Tale dinamica dei fatti è stata del
resto confermata anche dalle ricostruzioni del perito giudiziario.
Per il
loro comportamento, il Pretore ha ritenuto responsabili entrambi i protagonisti
dell’incidente, l’uno – __________– per non aver mantenuto una distanza
sufficiente dal veicolo che lo precedeva (art. 34 LCStr) e per aver abusato dei
fari abbaglianti (art. 40 e 41 cpv. 4 LCStr), l’altro – __________– per aver
pregiudicato un corretto flusso della circolazione, frenando improvvisamente e
senza motivo (art. 26 cpv. 1 LCStr e 12 cpv. 2 ONC). Tuttavia, le colpe di
__________ sono state ritenute più gravi rispetto alle mancanze di __________,
per cui il Pretore ha stabilito nel 70% il grado di responsabilità del primo rispetto
al secondo, mettendo a suo carico in questa misura il danno patito dalla sua
vettura nell’incidente. A __________ il giudice di prima istanza ha quindi
riconosciuto l’importo complessivo di CHF 3'353.85 corrispondente al 30% del
danno subito dall’auto e le spese per il trasporto dell’auto in un garage. Non
ha invece riconosciuto le altre poste del danno avanzate da __________, in
quanto non in correlazione con il sinistro in questione.
C. Avverso
la decisione del Pretore, il 5 novembre 2002 __________ ha presentato appello.
Chiede, in suo accoglimento, la riforma della sentenza pretorile nel senso che
i convenuti vengano condannati al versamento dell’importo di Fr. 11'179.50, con
la messa a carico di tutte le spese processuali ai medesimi convenuti. Chiede
inoltre che in questa sede venga accolta l’istanza di completazione e
delucidazione della perizia giudiziaria, respinta dal Pretore, e che vi sia
dato seguito.
L’appellante
ritiene che, contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, la responsabilità
dell’incidente sia da addossare unicamente a __________, che non avrebbe
mantenuto la distanza minima di sicurezza avvicinandosi a soli 1-1.5 metri
dalla vettura che lo precedeva, rendendo così di fatto inevitabile l’urto tra
le vetture. Contesta inoltre di aver frenato bruscamente e le conclusioni
pretorili, secondo cui tale azione avrebbe provocato la sterzata sulla destra
del convenuto __________. Quest’ultimo considera inoltre arbitraria la
ripartizione delle colpe effettuata dal Giudice di prima istanza, ritenuto che
il comportamento del convenuto __________ è ben più grave del proprio e per
tale violazione delle norme della circolazione quest’ultimo è stato fermamente
condannato anche in sede penale.
Con
osservazioni del 17 dicembre 2002 le parti appellate condividono per contro le
conclusioni alle quali giunge il Pretore e ne chiedono la conferma.
Considerato
in diritto
-
L’appello
è stato presentato tempestivamente (art. 308 cpv. 1 CPC) e la legittimazione
dell’appellante è pacifica. Essendo adempiute anche le altre condizioni
formali, l’appello è quindi ammissibile e può essere esaminato nel merito.
-
L’appellante
chiede preliminarmente a questo Tribunale, giusta l’art. 322 lett. b CPC, di
dar seguito alla richiesta di completazione e delucidazione della perizia,
rifiutata dal Pretore con ordinanza del 13 novembre 2001.
A torto.
A prescindere dalla questione di sapere se tale possibilità sia data anche per
i casi previsti dall’art. 252 cpv. 2 CPC, non elencati specificatamente
nell’art. 322 lett. b CPC, il Pretore ha correttamente rifiutato l’istanza
dell’appellante, in quanto volta non già a ottenere risposte a quesiti rimasti
parzialmente inevasi o a ottenere spiegazioni per risposte non univocamente comprensibili
(Cocchi/Trezzini, Codice
di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 1 ad art.
252). L’istanza conteneva infatti domande alle quali il perito aveva già
risposto univocamente, come pure nuove domande che avrebbero semmai dovuto
essere proposte mediante un’istanza di assunzione suppletoria di prove giusta
l’art. 192 CPC, e ancora, domande che non tendevano tanto a delucidare risposte
già chiaramente date quanto a contrapporre le considerazioni dell’appellante a
quelle del perito.
Ritenuto
che, come si evince dalle considerazioni che seguiranno, questo Tribunale non
ritiene le domande poste utili per il suo convincimento (art. 322 CPC, in
ingresso), l’istanza non può trovare accoglimento nemmeno in questa sede.
- L’appellante
contesta il giudizio pretorile nella misura in cui ha ritenuto che egli ha
effettuato una frenata definita “brusca” in violazione dell’art. 12 cpv. 2 ONC
e il più generale art. 26 LCStr. Egli si riferisce genericamente alle
conclusioni presentate davanti al Giudice di prima istanza, con le quali ha
confutato il referto peritale ed ha sostenuto la tesi secondo cui la frenata
era unicamente lieve. Tuttavia, l’appellante non riprende né tantomeno richiama
tali considerazioni per motivare l’asserita arbitrarietà o erroneità della
sentenza del Pretore, limitandosi ad affermare che, come asserito nelle
conclusioni dell’appellante, una piccola differenza di velocità dei veicoli o
di distanza tra di essi prima dell’impatto –non più di 1 metro - già potrebbe
invalidare le conclusioni del perito. Questi elementi sarebbero determinanti, a
mente dell’appellante per determinare il tipo di frenata e quindi per stabilire
le responsabilità dei protagonisti dell’incidente. Secondo l’appellante, la
frenata non potrebbe essere considerata brusca, conclusioni che trae dalle
dichiarazioni delle parti stesse e dalle testimonianze delle persone che hanno
assistito all’incidente.
3.1. La
censura, nella misura in cui è ammissibile, deve essere respinta.
Anzitutto
si osserva che è inconciliabile con l’esigenza di una motivazione chiara e
dettagliata del ricorso, comprendente una breve motivazione dei fatti rilevanti
del giudizio, il richiamo all’esposizione delle circostanze di fatto contenuta
negli allegati introdotti in prima istanza (Cocchi/Trezzini, op. cit.,
ad art. 309 m. 21). In concreto, il memoriale di appello, che non prende
compiutamente posizione sulle considerazioni e sulle conclusioni del Pretore,
ma si limita a farvi accenno in modo invero assai generico, non rispetta quindi
questi requisiti minimi di motivazione, per cui già per questo motivo ci si
potrebbe esimere dall’esaminare la fondatezza della censura.
3.2. A
prescindere da ciò, si rileva comunque che il Pretore ha fondato il suo
giudizio sulle concordanti risultanze della testimonianza della teste
__________ e del referto del perito giudiziario. In effetti, nella
ricostruzione della dinamica dell’incidente il perito ha stabilito che
__________ dell’appellante aveva quasi interamente completato il sorpasso della
vettura sulla corsia di destra (motivo per il quale la teste __________ aveva
potuto vedere i fari dei freni illuminarsi), quando ha azionato i freni in modo
repentino e brusco e ha così dato inizio alla decelerazione, con riduzione
della velocità dal 115 km/h a 95 km/h. A questo punto il furgone del convenuto
si trovava ancora a circa 1-1.5 metri, appaiato alla vettura sulla destra, e,
avvedutosi della frenata dell’appellante, si è spostato ulteriormente sulla
destra della carreggiata, non riuscendo tuttavia a evitare la vettura
dell’appellante (cfr. perizia, consid. 3.2-3.3. pag. 11 e segg., 4.1.-4.3.,
pag. 18 e segg., 5.1.1. pag. 23).
Occorre
inoltre rilevare che il perito ha verificato anche la versione dei fatti resa
dall’appellante (cfr. perizia, consid. 3.4.1. pag. 15 e seg.) e la plausibilità
di una frenata non brusca (cfr. perizia, consid. 3.4.2. pag. 16 e seg.).Egli
giunge tuttavia alla conclusione che tali ipotesi non sono sostenibili, sia per
i risultati delle ricostruzioni dell’incidente e dei risultati tecnici emersi
dai calcoli peritali secondo metodi riconosciuti. In particolare, emerge dalla
ricostruzione grafica allestita a pagina 17 del referto peritale, che se
l’attore avesse rallentato con minore decelerazione, come da esso sostenuto, le
due autovetture nemmeno si sarebbero toccate.
A ragione
quindi il Pretore ha accertato che l’attore ha frenato bruscamente e senza
motivo, visto che il campo stradale davanti a sé era libero, né la situazione
concreta era tale da giustificare una frenata di quel tipo. A questo proposito,
e proprio riferito al traffico sull’autostrada, la giurisprudenza del Tribunale
federale ha ritenuto che frena bruscamente nel senso dell’art. 12 cpv. 2 ONC
colui che, inseguito da una vettura, rallenta il proprio veicolo in modo non
irrilevante (DTF 117 IV 504 consid. 1b e rinvii). Evenienza realizzatasi
appunto in concreto.
Di
conseguenza, su questo punto la sentenza pretorile deve essere confermata.
- L’appellante
critica la sentenza di primo grado anche in merito alla ripartizione delle
responsabilità tra appellante (70%) e convenuto __________ (30%) e di
conseguenza l’ammontare dell’importo riconosciuto a titolo di risarcimento.
Ritiene che, anche ammettendo che vi sia stata una frenata brusca, la responsabilità
maggiore doveva essere attribuita a __________, a causa della distanza
inadeguata mantenuta dal veicolo che lo precedeva.
4.1. Come
rilevato nella sentenza impugnata, nel caso di incidenti stradali fra più
detentori di veicoli e con richiesta di indennizzo per soli danni materiali,
l’art. 61 cpv. 2 LCStr prevede che un detentore risponde verso l’altro
esclusivamente se la parte lesa prova che il danno è stato cagionato dalla
colpa o dalla temporanea incapacità di discernimento dell’altro detentore, di
una persona per la quale questi è responsabile oppure da un difetto del suo
veicolo (cfr. Bussy/Rusconi,
op. cit., ad art. 61 n. 2.1 e 2.3). Ogni detentore deve quindi sopportare i
propri danni materiali, riservato il diritto di una delle parti coinvolte di
richiedere il risarcimento all’altra, se è dimostrato che il pregiudizio è
stato provocato da una delle circostanze elencate nel citato articolo (Brehm, La responsabilité civile
automobile, Berna 1999, n. 13 e segg. e n. 695). Le modalità, il grado e la
misura del risarcimento dovranno essere determinate secondo quanto previsto
dall’art. 44 CO, che prevede che le prestazioni a titolo di risarcimento
possono essere ridotte o anche negate se il danneggiato ha consentito nell’atto
dannoso o se circostanze per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a
cagionare o aggravare il danno o a peggiorare altrimenti la posizione
dell’obbligato (cfr. anche Bussy/Rusconi,
op. cit., n. 2.4 ad art. 61).
4.2. Si
osserva che l’appellante non contesta le conclusioni contenute nel giudizio
impugnato in merito alle violazioni delle norme della circolazione stradale da
parte di entrambi i protagonisti dell’incidente. Né si vede come potrebbero
esserlo. Infatti, l’appellante, accertata la brusca e repentina quanto
immotivata frenata, ha violato le norme di cui agli art. 12 cpv. 2 ONC e 26
LCStr, mentre il convenuto __________, avvicinandosi alla distanza di soli
1-1.5 metri dal veicolo che lo precedeva e usando senza necessità i fari
abbaglianti, ha disatteso gli art. 34 LCStr., 12 cpv. 1 e 29 ONC, 40 e 41 cpv.
4 LCStr.
Di
conseguenza, ritenuto che l’incidente è stato cagionato da un concorso di
circostanze imputabili ad entrambe le parti, il danno va ripartito
proporzionalmente fra di esse a dipendenza delle singole responsabilità (Keller, Haftpflicht im Privatrecht,
6.a edizione, Berna 2002, pag. 206; Oftinger/
Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/1, Zurigo 1987, n.
111 e 112 pag. 239). Per determinare le rispettive quote è necessario stabilire
in che misura le circostanze di cui sono chiamate a rispondere le parti hanno
influito sul verificarsi del danno, e, in particolare, la gravità della
concolpa del danneggiato (Oftinger/Stark,
op. cit., pag. 476).
4.3. Il
Pretore ha ritenuto che l’appellante ha violato gravemente le norme della
circolazione stradale: pur avvedendosi che il convenuto __________ si era
avvicinato oltremodo alla sua vettura, malgrado non avesse ancora terminato la
manovra di sorpasso e quindi quest’ultimo non avesse se del caso avuto una via
di scampo diretta, egli ha azionato improvvisamente come si è visto i freni,
rendendo in tal modo l’incidente inevitabile (perizia, consid. 5.1.7., 5.1.9.).
La sua colpa è tanto più grave se si pensa che il campo stradale davanti a lui
era completamente libero e nessun pericolo imminente poteva giustificare tale
comportamento, che risultava assolutamente imprevedibile per il conducente
della vettura che lo seguiva. Il Pretore, date queste circostanze, ha quindi
valutato correttamente il grado di responsabilità delle parti, considerando la
concolpa dell’attore non di trascurabile importanza, come egli vorrebbe.
La
ripartizione del danno nella misura del 70% a carico dell’appellante e del 30%
a carico del convenuto __________ effettuata dal Pretore appare di conseguenza
del tutto equa tenuto conto dell’insieme delle circostanze e delle singole
colpe degli interessati. La pronuncia di prima istanza va quindi confermata
anche su questo punto.
Si
osserva inoltre che il giudice civile non è vincolato dalla sentenza penale
circa l’apprezzamento della colpa e la determinazione del danno (art. 53 cpv. 2
CO). Ben poteva quindi il Pretore concludere per una responsabilità maggiore
per l’appellante, indipendentemente dal fatto che in sede penale il convenuto
__________ è stato punito con una pena di 30 giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente, mentre contro l’appellante non è stato aperto alcun procedimento.
Si rileva
infine che il Pretore applica le regole del diritto e dell’equità, quando la
legge gli riserva il libero apprezzamento o quando lo incarica di decidere
tenendo conto delle circostanze, come nel caso rispettivamente degli art. 44 CO
e 61 e 62 LCStr (Bussy/Rusconi,
op. cit., n. 2.4. ad art. 61). L’autorità d’appello può
riesaminare una tale valutazione ma con estrema prudenza, intervenendo solo
quando le decisioni, rese secondo il libero apprezzamento, siano manifestamente
ingiuste o inique (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 307 m. 32). Estremi che non si verificano comunque in
concreto.
- Visto
quanto precede, l’appello deve quindi essere respinto. La tassa di giustizia,
le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
-
L'appello
5 novembre 2002 di __________ è respinto.
-
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia Fr. 300.–
b) spese Fr.
50.–
Fr.
350.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a suo carico con l'obbligo di rifondere
ai convenuti, in solido, Fr. 400.– per ripetibili di appello.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster