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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2002.20
Data decisione, Autorità: 01.03.2002, IICCA
Incarto n. 12.2002.00020
Lugano 1° marzo 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2002.00001 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa, con istanza 2 gennaio 2002, da
rappr. dall' avv. __________
contro
rappr. dall' avv. __________
in materia di sfratto dei conduttori che il Pretore, con decreto 17 gennaio 2002 ha accolto ordinando alla convenuta di lasciare i locali da essa occupati con il "__________" in __________ a __________.
Appellante la convenuta la quale, con appello 21 gennaio 2002, ha chiesto la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la domanda di sfratto, mentre l'attrice, con osservazioni all'appello 22 febbraio 2002 postula la reiezione dell'avversario gravame.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
Non avvenendo la consegna degli enti locati, la __________ ha promosso l'istanza di sfratto che ci occupa che il Pretore, con il decreto impugnato, ha accolto.
Degli argomenti della controparte si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
L'assunto non può essere condiviso.
4.1. A prescindere dai casi particolari previsti dall'art. 64 bis CPC che pacificamente non attengono alla presente vertenza non avendo l'istante mai affermato che __________ fosse l'amministratore indipendente dell'immobile, la rappresentanza processuale è regolata dall'art. 64 CPC. Esso stabilisce anzitutto che solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone possono fungere quali patrocinatori (cpv. 1, prima frase); ammissione al libero esercizio che formalmente è attestata dall'iscrizione nell'Albo degli avvocati di cui una delle premesse è lo svolgimento dell'attività in modo indipendente, oppure come collaboratore di altro avvocato a sua volta iscritto all'Albo (Rep. 1999, n. 65).
Ora è pacifico che __________ non è un avvocato.
4.2. Sempre in virtù dell'art. 64 cpv. 1 CPC (seconda frase) possono rappresentare una parte nel processo civile anche coloro che detengono una rappresentanza legale come gli organi di una persona giuridica in favore della stessa (art. 55 CC).
E' così che le persone giuridiche esplicano la loro capacità processuale, ossia la capacità di procedere in una vertenza con atti propri (art. 39 cpv. 1 CPC), riservata a ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili. I membri del consiglio di amministrazione di una società anonima sono organi (formali) della persona giuridica; possono essere invece considerati organi di fatto coloro che, senza una designazione formale, partecipano in maniera decisiva alla formazione della volontà sociale, esercitando autonomamente funzioni societarie, rispettivamente sono chiamate a prendere decisioni di portata fondamentale per la gestione della società (DTF 107 II 353-354 e dottrina ivi citata; Forstmoser / Maier-Hayoz / Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, p. 175 n. 17 segg., p. 441 n. 3 segg. e cit. ivi) (Rep. citato).
non è organo formale, non essendo iscritto a RC e non è organo di fatto poiché tale sua funzione non è né pretesa né dimostrata, l'istante nulla adducendo al proposito.
Non potendosi nemmeno ammettere che __________ rivesta in seno alla società istante qualità di organo di fatto, ossia che egli partecipi in maniera determinante alla formazione della volontà sociale, deve ritenersi insanabilmente viziato l'atto processuale (l'istanza introduttiva di causa) da lui compiuto.
Nemmeno la costituzione all'udienza di discussione dell'istanza della parte stessa o di un suo patrocinatore debitamente legittimato (ma nel caso concreto sarebbe ancora da esaminare la validità della procura conferita per conto dell'istante dallo stesso __________i) può sanare la nullità dell'atto introduttivo di causa (Cocchi/Trezzini, ad art. 64 m. 3).
La riforma della sentenza impugnata comporta la declaratoria di nullità degli atti processuali compiuti irritualmente dall'istante, come prevede l'art. 142 cpv. 1 litt. a CPC, e conseguentemente di tutti quelli successivi, ivi compresa l'emanazione del querelato giudizio.
Il giudizio sulle spese segue la soccombenza dell'istante che, anche in questa sede, ha sostenuto la validità della sua rappresentanza processuale, così come messa in atto nel presente contenzioso.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 148 e rel. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
Di conseguenza l'istanza di sfratto 2 gennaio 2002 e tutti i successivi atti processuali nella causa DI.2002.00001 della Pretura di Locarno-Città tra __________ e __________, ivi compreso il decreto 17 gennaio 2002, sono nulli.
a) tassa di giustizia fr. 400.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 450.-
già anticipate dall'appellante, sono a carico dell'appellata che rifonderà a controparte fr. 450.- per ripetibili di appello.
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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