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Numero d'incarto:
12.2002.214
Data decisione, Autorità:
29.04.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.214
Lugano
29 aprile 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire in materia di locazione nella
causa -inc. n. DI.2002.00119 della Pretura di Mendrisio Nord- e più
precisamente sull’istanza di sfratto 5 settembre 2002 promossa da
tutti rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
nonché
sull’istanza di contestazione della disdetta introdotta il 23 agosto 2002
innanzi
all’Ufficio
di conciliazione in materia di locazione di Chiasso da
rappr. dall'avv. __________
contro
tutti rappr. dall’avv. __________
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 12 dicembre 2002, con cui ha respinto
l'istanza di contestazione della disdetta e, in accoglimento dell’istanza di
sfratto, ha fatto ordine a __________ di liberare con effetto immediato
l’abitazione sita in via __________ a __________;
preso atto
che con sentenza 9 aprile 2003 questa Camera ha respinto l'appello 19 dicembre
2002 con cui __________ aveva chiesto di riformare il giudizio pretorile nel senso
di dichiarare inefficace la disdetta 18 luglio 2002 e con ciò di respingere
l’istanza di sfratto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
ed ora sull'istanza
di provvedimenti supercautelari urgenti 25 aprile 2003 con cui l'appellante,
che nel frattempo ha inoltrato un ricorso per riforma al Tribunale federale contro
la sentenza d'appello, chiede che sia fatto ordine a __________, __________ e
__________ di reintegrarla immediatamente nel possesso dell'abitazione
unifamiliare di __________, segnatamente con la consegna di tutte le relative
chiavi;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che
con sentenza 9 aprile 2003 questa Camera ha respinto l'appello 19 dicembre 2002
di __________, confermando in sostanza la decisione di sfratto pronunciata nei
suoi confronti il 12 dicembre 2002 dal Pretore di Mendrisio-Nord;
che
in forza di tale sentenza, il 17 aprile 2003 i locatori hanno chiesto ed
ottenuto, con l'ausilio della polizia, l'esecuzione dello sfratto, in
particolare provvedendo alla sostituzione dei cilindri dell'abitazione
unifamiliare oggetto del contratto di locazione;
che
in data 23 aprile 2003 l'appellante ha impugnato la sentenza d'appello avanti
al Tribunale federale con un ricorso per riforma, rimedio che per
giurisprudenza invalsa sospende l'esecuzione del giudizio contestato (art. 54
cpv. 2 OG; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 6 ad art. 508);
che
con la domanda che qui ci occupa l'appellante chiede, nella forma di un'istanza
di provvedimenti supercautelari urgenti, che sia fatto ordine alla controparte
di reintegrarla nell'ente locato segnatamente consegnandole le chiavi;
che
giusta l'art. 58 OG anche se della causa è stato adito il Tribunale federale,
le autorità cantonali rimangono sole competenti ad ordinare, in conformità
della legislazione cantonale, provvedimenti d'urgenza, ritenuto che per
provvedimenti d'urgenza ai sensi di questa disposizione s'intendono le misure
provvisorie, accessorie al processo e ordinate di principio per la sola durata
di quest'ultimo, adottate in procedura sommaria e sulla base di un giudizio di
verosimiglianza, allo scopo di proteggere i diritti di una o entrambe le parti
oppure di disciplinare la situazione di fatto sino all'accertamento dei rispettivi
diritti (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, Berna 1990, p. 467);
che
nel caso di specie l'adozione delle misure provvisionali richieste dall'appellante,
che mirano in sostanza a ripristinare la situazione di fatto preesistente in attesa
dell'accertamento del benfondato del giudizio di merito e dunque ricadono senz'altro
in questa definizione, appare senz'altro giustificata;
che
in effetti l'art. 54 cpv. 2 OG stabilisce chiaramente che le decisioni finali
(cantonali) non sono esecutive prima della scadenza del termine di ricorso per
riforma, ritenuto che in base alla dottrina e alla giurisprudenza l'effetto sospensivo
si produce indipendentemente dall'eventuale inoltro del ricorso (Poudret,
op. cit., p. 405 con rif.);
che
in concreto lo sfratto dell'appellante è stato pacificamente posto in atto
sulla base di un giudizio, quello d'appello, non ancora esecutivo, per cui il
provvedimento adottato a quel momento con l'ausilio della forza pubblica,
contrario alla legge, dev'essere revocato in via cautelare, inaudita altera
parte, facendo obbligo ai locatori di reintegrare la controparte nell'ente
locato, segnatamente consegnandole le chiavi dell'ente locato;
che
l'istanza di provvedimenti supercautelari può pertanto essere accolta;
che
ritenuta la particolarità della fattispecie non si prelevano né tasse di
giustizia né si assegnano ripetibili;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
pronuncia:
- L’istanza
25 aprile 2003 di __________ è accolta.
§ Di conseguenza è fatto ordine a __________,
__________, e __________ o, di reintegrare immediatamente __________, nel
possesso dell'abitazione unifamiliare di __________ oggetto di rapporto di
locazione tra le parti, segnatamente con la consegna di tutte le relative
chiavi.
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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