AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2002.30
Data decisione, Autorità: 13.11.2002, IICCA
Incarto n. 12.2002.30
Lugano 13 novembre 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.2002.00512 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 30 agosto 2000 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv.
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 35'855.25 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;
domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 23 gennaio 2002 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 6 febbraio 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 20 marzo 2002 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Forniti gli stampati, la tipografia, per le sue prestazioni, ha emesso 3 fatture di complessivi fr. 35'885.25, somma che è stata pagata dalla committente il 5/10 marzo 1999.
Visto il rifiuto di __________ di riversare quell'importo alla tipografia rispettivamente di retrocederla alla committente, ne è nata la presente causa.
Di diverso parere la convenuta, che si è opposta alla petizione, sollevando innanzitutto l'eccezione di prescrizione e contestando l'esistenza delle premesse dell'azione per indebito arricchimento.
Il giudice di prime cure, dopo aver respinto l'eccezione di prescrizione, ha in sostanza ritenuto che a suo tempo l'attrice era effettivamente intenzionata a pagare la tipografia, ma che, per errore, essa versò la somma in questione sul conto della __________: il pagamento essendo dunque avvenuto "sine causa", ne discendeva, già per questo motivo, il buon fondamento della petizione, tanto più che la negligenza dimostrata dall'attrice al momento dell'effettuazione del bonifico era irrilevante, come pure irrilevante era il rapporto interno tra __________ e la convenuta, segnatamente il fatto che quest'ultima fosse eventualmente autorizzata -ciò che in ogni caso nemmeno risultava- ad incassare le fatture per conto della tipografia.
Essa ribadisce innanzitutto che il pagamento non era avvenuto per errore e in ogni caso, evidenziando la sua qualità di agente della __________, rileva di esser stata autorizzata all'incasso delle fatture dei clienti, di modo che ogni pagamento avvenuto nelle sue mani, compreso quello effettuato a suo tempo dall'attrice, aveva effetto liberatorio: vantando un credito nei confronti della tipografia di fr. 41'119.25, regolarmente comprovato, essa era poi autorizzata a trattenere presso di sé la somma di fr. 35'885.25, e ciò in forza del diritto di ritenzione e di compensazione di cui all'art. 418o CO rispettivamente al diritto di ritenzione generale di cui all'art. 895 CC.
Delle osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
L'appellante merita innanzitutto di essere seguita laddove censura il giudizio con cui il Pretore aveva ritenuto che il pagamento in suo favore fosse avvenuto per errore.
Le prove in tal senso addotte dall'attrice, fatte proprie dal giudice di prime cure, si sono in effetti dimostrate prive di rilevanza: il teste __________, direttore della contabilità finanziaria dell'attrice, non è in effetti la persona che ha effettuato concretamente il bonifico in questione, per cui non poteva riferire, se non riportando quanto dettogli da terze persone (ciò che rende tuttavia priva di forza probatoria la sua testimonianza: cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 237), su come si erano effettivamente svolti i fatti; e d'altro canto nemmeno risulta che la convenuta abbia ammesso l'errore della controparte nella lettera allestita il 7 febbraio 2000 (doc. H).
La convenuta ha pacificamente ammesso di aver a suo tempo agito in qualità di agente della tipografia italiana per la Svizzera. Questo contratto, stante la dimora abituale rispettivamente la stabile organizzazione in Svizzera dell'agente, parte che forniva la prestazione caratteristica (Keller/Kren Kostkiewicz, IPRG-Kommentar, N. 74 ad art. 117 LDIP), era ovviamente regolato dal diritto svizzero e meglio dagli art. 418a e segg. CO.
Ciò posto, nel caso di specie è chiaro che il pagamento alla convenuta non abbia avuto effetto liberatorio per l'attrice, ritenuto che ciò sarebbe stato il caso unicamente se la convenuta fosse stata autorizzata all'incasso dalla tipografia (Wettenschwiler, Basler Kommentar, N. 4 ad art. 418e CO; Bühler, Zürcher Kommentar, N. 15 ad art. 418e CO). Per legge si presume invece che l'agente non è autorizzato a ricevere pagamenti (art. 418e cpv. 2 CO), tanto più che nel caso di specie il legale della tipografia aveva espressamente negato in varie missive, scritte in epoca non sospetta, di aver conferito tale autorizzazione alla convenuta (doc. O e P p. 1) e nel caso concreto quest'ultima, gravata dell'onere della prova, non era stata in grado di smentire tale assunto e nemmeno aveva in definitiva provato di aver in precedenza incassato altre somme, oltre a quella qui in esame, da parte dell'attrice o di altri clienti: in effetti il doc. 8, che attesterebbe il versamento a suo favore di fr. 19'000.- da parte di un cliente, è stato sottoscritto dalla convenuta stessa ed è dunque privo di qualsiasi forza probatoria; il doc. 9 non prova a sua volta il pagamento di altri fr. 30'217.75 alla convenuta, trattandosi della copia di un assegno emesso invece all'indirizzo della tipografia; con il doc. 4, che richiamava il già menzionato doc. 9, la convenuta si è limitata a far presente alla tipografia che quest'ultimo pagamento era stato effettuato, senza tuttavia precisare chi ne era stato il destinatario; il doc. 6 conferma infine il versamento alla convenuta della somma qui in esame. Ad ulteriore riprova dell'infondatezza della tesi della convenuta, vi è inoltre il fatto che essa non aveva mai preteso di aver diritto ad eventuali provvigioni d'incasso, che in tale evenienza le sarebbero invece spettate (art. 418l cpv. 1 CO; Wettenschwiler, op. cit., ibidem; Bühler, op. cit., ibidem; Gautschi, Berner Kommentar, N. 6b ad art. 418e CO) e soprattutto il fatto che le sue pretese nei confronti della tipografia, oggetto di varie fatture al suo indirizzo, sarebbero state esigibili 10 giorni dal ricevimento del pagamento da parte dei clienti (cfr. doc. 3), menzione quest'ultima che non aveva senso rispettivamente sarebbe stata formulata diversamente se il pagamento in questione doveva avvenire nelle mani della convenuta stessa.
Escluso con ciò che il pagamento avesse effetto liberatorio, nemmeno risulta che la convenuta fosse nondimeno legittimata a trattenere per sé l'importo in questione, invece di "girarlo" alla tipografia. L'agente può in effetti far valere un diritto di ritenzione obbligatorio sui pagamenti ricevuti dai clienti solo nel caso in cui sia stato autorizzato all'incasso (art. 418o cpv. 1 CO; Bühler, op. cit., N. 9 ad art. 418o CO; Gautschi, op. cit., N. 3b ad art. 418o CO), ciò che -come detto- nella fattispecie è stato escluso; lo stesso dicasi per la facoltà di compensare tali somme con eventuali crediti vantati nei confronti del mandante (Bühler, op. cit., ibidem; Gautschi, op. cit., ibidem); pure escluso è che egli nel caso concreto possa prevalersi del diritto di ritenzione reale di cui all'art. 895 CC, quest'ultimo istituto entrando in linea di conto unicamente sui beni di cui il creditore è in possesso per volontà del debitore (cfr. Oftinger/Bär, Zürcher Kommentar, N. 56 e segg. ad art. 895 CC), ciò che non è il caso nella fattispecie, ritenuto che la convenuta aveva provveduto all'incasso senza essere stata autorizzata e contro la volontà della tipografia. Tanto più che, in ogni caso, le somme poste in compensazione dalla convenuta, puntualmente contestate dall'attrice, nemmeno sono state provate, non essendo ovviamente sufficiente allo scopo la sola produzione delle fatture di cui al doc. 3.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 6 febbraio 2002 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 830.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 850.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1'500.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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