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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.32
Data decisione, Autorità:
04.11.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00032
Lugano
4 novembre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no.
OA.2000.00010 della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione 9
giugno 2000 da
tutti rappr. dallo studio legale __________
Contro
entrambi rappr. dall'avv. __________
con la quale è chiesta la condanna dei convenuti al
pagamento dell'importo di Fr. 50'000.-, in ragione di metà ciascuno, oltre
interessi a saldo del prezzo di una compravendita immobiliare e che il Pretore,
con sentenza 16 gennaio 2002, ha accolto.
Appellanti i convenuti i quali, con atto d'appello 4
febbraio 2002, chiedono la riforma del primo giudizio nel senso di respingere
integralmente le domande di petizione, mentre le controparti, con osservazioni
12 marzo 2002, postulano la reiezione dell'appello e la conferma del primo
giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa
Considerato
in fatto ed in diritto
- __________ e __________ hanno acquistato, il 14 dicembre 1994, da __________,
__________ e __________ la part. __________ RFD di __________ per il prezzo di
Fr. 550'000.- (cfr. rogito n. 76 della notaia __________, doc. B). I modi del
pagamento di questo prezzo erano costituiti da due versamenti bancari, eseguiti,
di Fr. 150'000.- e Fr. 50'000.-, dall'assunzione di un mutuo ipotecario di Fr.
300'000.- e, per la rimanenza di Fr. 50'000.-, da una speciale pattuizione che
prevedeva il pagamento "mediante una riduzione sistematica del 10%
(dieci per cento) da parte dell'arch. __________ a su tutti i mandati che i
signori __________, __________ e __________ o la loro ditta gli conferiranno.
Il pagamento potrà avvenire nei termini di un minimo di due anni ed un massimo
di cinque anni".
Trascorsi
cinque anni senza che i venditori avessero, nel frattempo, affidato all'arch.
__________ incarichi d'architetto, essi hanno chiesto agli acquirenti il
pagamento dell'importo di Fr. 50'000.- e, rifiutando le controparti il
versamento, hanno presentato azione giudiziaria che il Pretore, con sentenza 16
gennaio 2002, ha accolto.
- Con
appello 4 febbraio 2002 i coniugi __________ chiedono che la sentenza di prime
cure sia riformata nel senso che la petizione sia respinta poiché la reale
volontà delle parti non era assolutamente quella di obbligare gli acquirenti a
pagare un importo in contanti qualora non fossero stati affidati mandati
all'arch. __________; anzi i venditori avevano, alla luce delle trattative
intercorse per la definizione del prezzo, consapevolmente rinunciato ad ogni
prestazione in danaro nel caso che gli ultimi Fr. 50'000.- non fossero stati
soluti secondo le modalità espresse nel contratto.
Di
opinione contraria gli appellati che, con osservazioni 12 marzo 2002, chiedono
la reiezione dell'appello osservando che la particolare pattuizione litigiosa
rappresenta una clausola d'architetto assolutamente indeterminata e, quindi,
nulla con la conseguenza di non poter liberare il debitore dall'obbligazione di
pagare integralmente il prezzo della compravendita.
- L'espressione
letterale della clausola litigiosa non indica quale sarebbe stata la
conseguenza nel caso che l'importo residuo di Fr. 50'000.- non fosse stato
pagato, totalmente o parzialmente, attraverso lo sconto sui lavori
d'architetto, da affidare dai venditori all'arch. __________, entro il previsto
termine di cinque anni.
Determinare
giudizialmente, di fronte al contrasto tra le parti, tale conseguenza potrebbe
rappresentare un esercizio di interpretazione del contratto oppure di
completazione dello stesso. Infatti, tutto ciò che risulta dalla lettera o
dallo spirito del contratto appartiene al campo dell'interpretazione che poggia
sulle parole, sulle idee e sull'economia del contratto mentre, quando la
questione da risolvere rappresenta una situazione che le parti non hanno
disciplinato si è in presenza di una lacuna che spetta al giudice completare
come l'avrebbero fatto dei contraenti ragionevoli in conformità con lo spirito
e l'armonia del contratto (SJ 1978, 494; DTF 111 II 260 consid.
2a).
Nel caso
di specie non vi è concreta pattuizione attorno agli obblighi nel caso di
mancata attribuzione dei mandati d'architetto e di conseguente impossibile
imputazione sul prezzo della compravendita degli sconti sugli onorari (lacuna)
mentre vi è prova, attraverso la documentazione di causa e la testimonianza
della notaia rogante l'atto di compravendita, di una determinata genesi del
contratto e di certe previsioni di regolamentazione poi abbandonate
(interpretazione).
- Nell'uno
e nell'altro caso la soluzione non può che essere uniforme nella direzione che
nulla è più dovuto ai venditori trascorso il termine di cinque anni senza che
questi abbiano affidato incarichi all'arch. __________.
È questa
la conseguenza logica, conforme all'economia del contratto, dell'analisi
realistica delle volontà delle parti, interpretate o che avrebbero espresso
qualora avessero previsto tale evenienza, che l'istruttoria di causa ha
permesso di evidenziare.
4.1. L'iniziale
prezzo della transazione immobiliare (era previsto dapprima un diritto di
compera poi risoltosi in compravendita) era stato indicato, dai compratori, in
Fr. 500'000.-. In seguito il prezzo è stato aumentato a Fr. 550'000.- perché
cosi i venditori volevano e accettato dai compratori solo con la particolare
modalità di pagamento del supplemento di Fr. 50'000.- attraverso lo sconto su
onorari per futuri mandati d'architetto affidati dagli stessi venditori al
compratore arch. __________ il quale, come appare dalla deposizione
testimoniale della notaia, aveva accettato di buon grado questa soluzione,
anche se l'importo di Fr. 500'000.- era il massimo che si poteva permettere,
perché, in definitiva, lo avvantaggiava dandogli occasione di lavoro e di
guadagno. È così pacifica la volontà dei compratori di non pagare la
maggiorazione dell'iniziale prezzo se non solo e soltanto attraverso lo sconto
sugli onorari. Lo dimostra ancora il fatto che un'aggiunta proposta dalla
notaia - nel senso di pagare, alla scadenza del termine di cinque anni,
l'eventuale rimanenza non coperta dagli sconti sugli onorari in contanti ma per
un importo massimo (cfr. doc. 5) - incontrò l'opposizione dei compratori e fu
tralasciata al momento della rogazione dell'atto notarile di compravendita.
Tutto
questo senza che i venditori, che avevano ricevuto la bozza del contratto con
questa aggiunta dovuta all'iniziativa della notaia (cfr. messaggio telefax in
doc. 5), esprimessero reazioni attorno a tale clausola e senza che, in
occasione della rogazione dell'atto, si meravigliassero della scomparsa di tale
precisazione. E ciò dimostra che anche i venditori dovevano essere consapevoli
del fatto che quell'importo, che avevano ottenuto in più sul prezzo che i
compratori erano disposti ad assumere, poteva e doveva essere onorato solo
attraverso il conferimento di incarichi professionali all'arch. __________ ed
il relativo conteggio del concordato sconto sugli onorari.
La stessa
notaia afferma poi di non aver avuto alcun dubbio che le parti si erano
accordate per togliere la clausola da lei proposta e di non aver ritenuto
opportuno prevedere cosa sarebbe successo se non tutto l'importo fisse stato
soluto, con i previsti sconti, nel termine di cinque anni poiché sembrava
pacifico che il conferimento di mandati d'architetto avrebbe potuto continuare
anche successivamente.
4.2. Questo
sviluppo degli intendimenti delle parti e dei loro comportamenti, dall'inizio
della trattativa sino alla stipulazione definitiva della compravendita,
permette di concludere per un accordo, relativo alla clausola di soddisfacimento
del residuo prezzo di Fr. 50'000.-, che fosse unico ed esclusivo e non
lasciasse spazio ad altro diverso modo di pagamento. Se questa è la soluzione
in via interpretativa, altrettanto si ottiene volendo completare il contratto
poiché, con quelle premesse, contraenti ragionevoli avrebbero escluso qualsiasi
pagamento in contanti e deciso piuttosto una proroga del termine per soddisfare
l'adempimento della particolare clausola contrattuale.
Del resto
la realizzazione dell'accordo e l'ottenimento del pagamento supplementare
dipendeva solo dai venditori i quali non possono ora, se non in mala fede,
tentare di ottenere una prestazione in contanti sostituiva di quella che hanno
impedito si realizzasse.
- L'appello
deve così essere accolto e la sentenza pretorile riformata nel senso di
respingere la petizione.
Le spese
e le ripetibili di prima e seconda sede seguono la soccombenza degli attori e
appellati.
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 4 febbraio 2002 di __________ e arch. __________ è accolto
e di conseguenza la sentenza 16 gennaio 2002 del Pretore supplente della
giurisdizione di Blenio viene così riformata:
La petizione 9 giugno 2000 è respinta.
- Le
tasse in complessivi Fr. 1'500.- e le spese di giustizia per
Fr.
300.-, da anticiparsi dagli attori, rimangono a loro carico
con
l'obbligo di rifondere, in solido, alla controparte Fr. 4'000.-
per
ripetibili.
II. Le spese della procedura d'appello
consistenti in:
-tassa di
giudizio Fr. 700.-
-spese Fr.
50.-
totale Fr.
750.-
anticipate
dagli appellanti sono a carico, in solido, degli appellati che, sempre in
solido, verseranno alla controparte Fr. 2'000.- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione
a: -__________
Comunicazione
alla Pretura di Blenio
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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